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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32207/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme già oggetto di avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006. Tale avviso era stato definito con sentenza della Commissione tributaria regionale passata in giudicato, che aveva confermato la ripresa a tassazione di una sopravvenienza passiva collegata a una nota di credito. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, in primo grado, di non aver potuto produrre nel precedente giudizio il verbale di conciliazione che avrebbe definito il rapporto sostanziale con la controparte, oltre a vizi propri della cartella. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, in appello, aveva riformato la decisione. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che contro una cartella meramente esecutiva derivante da un giudicato il contribuente poteva far valere solo vizi propri, non potendo la sentenza di appello travolgere il giudicato formatosi sulla pretesa tributaria; 2) violazione degli artt. 51, 58, 64 e 65 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., deducendo che non ricorrevano i presupposti per riqualificare l’appello come revocazione straordinaria, che comunque la revocazione non era proponibile in quel modo e che l’eventuale impugnazione era tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli strettamente connessi, perché la CTR aveva errato nel considerare implicitamente proponibile una revocazione straordinaria della precedente sentenza d’appello passata in giudicato tramite l’appello avverso la successiva cartella di pagamento. La Corte ha ribadito che la revocazione straordinaria di una sentenza d’appello passata in giudicato deve essere proposta direttamente contro quella stessa sentenza e nel termine perentorio previsto, non potendo essere veicolata mediante l’impugnazione di un atto esecutivo a valle come la cartella. Ne consegue che l’accertamento coperto da giudicato non può essere rimesso in discussione da una successiva controversia limitata ai vizi propri della cartella. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, affinché riesamini la causa limitatamente ai motivi di appello concernenti i soli vizi propri della cartella e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L’impugnazione della cartella di pagamento riguarda, in presenza di un atto meramente esecutivo di un giudicato, soltanto i vizi propri dell’atto stesso.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale formatosi sulla precedente sentenza impedisce di rimettere in discussione l’accertamento in un successivo giudizio avente ad oggetto un atto esecutivo a valle.

  • artt. 51, 58, 64 e 65 d.lgs. n. 546/1992

    Le norme invocate non consentono di trasformare un appello contro la sentenza di primo grado in una revocazione straordinaria della diversa sentenza d’appello già passata in giudicato.

  • art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La revocazione straordinaria presuppone i relativi requisiti e deve essere proposta con lo strumento processuale e contro la sentenza corretti, non tramite l’impugnazione di un diverso atto.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento è emessa in esecuzione di un accertamento coperto da giudicato, il contribuente che la impugna può contestare soltanto vizi propri della cartella e non rimettere in discussione il merito della pretesa già definita.
  • La revocazione straordinaria di una sentenza passata in giudicato deve essere proposta direttamente contro quella sentenza e nei termini di legge; non può essere surrettiziamente introdotta attraverso l’impugnazione di un atto successivo di mera riscossione.
  • Il giudicato formatosi su una sentenza tributaria impedisce che una decisione successiva, resa su un atto esecutivo consequenziale, ne limiti o travolga gli effetti.
  • In sede di rinvio, il giudice di merito deve attenersi all’oggetto proprio dell’atto impugnato e non ampliare il thema decidendum oltre i vizi propri dedotti contro la cartella.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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