Cassazione Civile, Ordinanza n. 08767/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un accordo normativo per la disciplina di prodotti finanziari stipulato con la banca e da successivi ordini di investimento. L'investitore aveva attivato un arbitrato chiedendo di dichiarare invalidi, nulli, inesistenti o annullabili i contratti quadro e gli ordini eseguiti, nonché di accertare la risoluzione dei rapporti per difformità delle operazioni rispetto a quelle pattuite o per conflitto di interessi; domandava inoltre la restituzione delle somme versate, il controvalore di titoli dati in pegno e scaduti, il risarcimento dei danni per inadempimento e la declaratoria di somme trattenute a titolo di commissioni non pattuite. La banca si era opposta e aveva proposto domanda riconvenzionale. Il collegio arbitrale aveva emesso un lodo parziale, qualificando l'arbitrato come rituale di diritto, respingendo le domande di nullità/invalidità e di risoluzione, nonché le doglianze sulle commissioni, e aveva poi proseguito l'istruttoria con CTU. Il lodo parziale era stato impugnato davanti alla Corte d'appello, che aveva rigettato l'impugnazione. Successivamente il collegio arbitrale aveva pronunciato anche il lodo definitivo, quantificando alcune poste economiche e accertando un debito dell'investitore verso la banca. Anche contro il lodo definitivo l'investitore aveva proposto impugnazione, respinta dalla Corte d'appello. Nel ricorso per cassazione, riuniti i due procedimenti, l'investitore ha dedotto principalmente: (1) violazione degli artt. 112, 115 e 829 c.p.c., nonché dell'art. 23 TUF e di norme Consob, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili le censure sul lodo per averle considerate merite di riesame, mentre esse concernevano la contrarietà all'ordine pubblico e la violazione di norme imperative; (2) violazione dell'art. 31 Reg. Consob e del D.M. n. 468/1998, lamentando l'erroneo riconoscimento della sua qualità di operatore qualificato e la conseguente errata applicazione delle regole informative; (3) violazione dell'art. 21 TUF e delle norme Consob sul conflitto di interessi, sostenendo che la banca avesse operato in situazione di conflitto. Con riferimento al ricorso contro il lodo definitivo, ha inoltre censurato la declaratoria di inammissibilità della richiesta di estendere l'indagine peritale alle operazioni sin dal 2005, la valutazione della motivazione del lodo in ordine al superamento del limite delle garanzie solo dal 30 giugno 2007, e l'affermazione che una delle questioni fosse già stata decisa con il lodo parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha ritenuto che tutte le doglianze si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del merito della decisione arbitrale e degli accertamenti di fatto compiuti dagli arbitri e già scrutinati dalla Corte d'appello, attività preclusa nel giudizio di legittimità e, prima ancora, non deducibile nei limiti dell'impugnazione per nullità del lodo ex art. 829 c.p.c. La Corte ha inoltre osservato che la motivazione delle sentenze impugnate era sufficiente e che non era stato adeguatamente censurato il fondamento autonomo delle statuizioni di inammissibilità. Ha accolto la domanda della banca di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando colpa grave nella proposizione di motivi manifestamente estranei al sindacato di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di censura sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma le doglianze sono state ritenute in realtà volte al riesame del merito.
Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha rilevato che ciò comportava una richiesta di nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione.
Richiamato per sostenere la libertà di regolazione del procedimento arbitrale; la Corte ha respinto la censura perché diretta in sostanza a rivalutare il merito dell'istruttoria.
Citato tra le norme processuali asseritamente violate nella gestione dell'istruttoria arbitrale.
La motivazione del lodo può essere censurata solo se mancante o meramente apparente, non quando si chieda una diversa lettura del fatto.
L'impugnazione del lodo è perimetrata a specifici motivi di nullità; non è ammesso un riesame del merito della decisione arbitrale.
Non citato nel testo fornito.
Applicato per la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo colposa la proposizione di ricorsi inammissibili.
Richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Invocato come norma posta a tutela dell'investitore, ma le relative censure sono state ritenute meramente di merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova e agli obblighi informativi nei servizi di investimento.
art. 26 Reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato in tema di obblighi dell'intermediario e conflitto di interessi; la censura è stata giudicata inammissibile.
art. 27 Reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato dal ricorrente nelle doglianze sugli obblighi informativi e sul conflitto di interessi.
art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998
Norma utilizzata per la qualificazione dell'investitore come operatore qualificato; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché implicava un nuovo apprezzamento di fatto.
art. 32 Delib. Consob n. 11552/98
Richiamato nelle doglianze sull'asserita violazione delle regole di investimento.
art. 33 Delib. Consob n. 11552/98
Richiamato nelle doglianze sull'asserita violazione delle regole di investimento.
art. 60 Delib. Consob n. 11552/98
Richiamato nelle doglianze sulle regole di tutela dell'investitore.
art. 61 Delib. Consob n. 11552/98
Richiamato nelle doglianze sulle regole di tutela dell'investitore.
Richiamato per individuare i requisiti di professionalità dell'operatore qualificato.
Le censure di legittimità sono state reputate inammissibili perché dirette a ottenere un riesame del merito o a contestare in modo generico la motivazione.
Citato nel secondo ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.
Citato nel secondo ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.
Richiamato dal ricorrente come norma di ordine pubblico economico, ma senza incidere sull'ammissibilità delle censure.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ex art. 829 c.p.c. non è consentito trasformare i motivi di nullità in una richiesta di riesame del merito della decisione arbitrale o della valutazione delle prove.
- La censura di difetto di motivazione del lodo è ammissibile solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente; non basta contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio o una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Le doglianze che implichino un nuovo apprezzamento della qualificazione dell'investitore, della sussistenza del conflitto di interessi o della corretta esecuzione degli ordini di investimento sono estranee al sindacato di legittimità quando richiedano una rilettura del merito già compiuta dagli arbitri e confermata dal giudice dell'impugnazione.
- L'impugnazione per nullità del lodo deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; la mancata censura anche di una sola ratio rende il motivo inammissibile.
- È configurabile la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. quando la parte proponga in cassazione motivi manifestamente inidonei al sindacato di legittimità, sintomatici di colpa grave.
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