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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04229/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la determinazione della pena operata dal Tribunale di Nuoro in caso di reati ascritti in continuazione. Il Tribunale aveva individuato quale reato più grave quello di cui all'art. 393 c.p. e fissato la pena base in 15 giorni di reclusione, concedendo attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e aumentando di 5 giorni per la continuazione con il reato relativo agli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (materia armi). Il Procuratore generale ha dedotto che tale scelta aveva prodotto una pena base inferiore al minimo edittale previsto per il reato satellite (artt. 2 e 7 legge n. 895/1967 prevedono la pena minima di 8 mesi di reclusione), violando il principio secondo cui, nel reato continuato con sanzioni omogenee, la pena per il reato ritenuto più grave non può essere inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satelliti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. Ha rilevato che il Tribunale ha erroneamente individuato il reato più grave (art. 393 c.p.) e fissato una pena inferiore al minimo edittale del reato satellite (artt. 2 e 7 legge 895/1967: minima 8 mesi). Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Nuoro (giudice di rinvio individuato nel Tribunale di Nuoro ai sensi dell'art. 593, comma 1, c.p.p.), affinché il giudice di merito ridefinisca il trattamento sanzionatorio secondo i principi di diritto richiamati, con ampia autonomia di apprezzamento degli elementi acquisiti.

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto questo reato il più grave e ha fissato per esso la pena base; la Corte ha ritenuto tale individuazione errata in relazione al calcolo complessivo della pena in continuazione

  • art. 2 e art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Norme sulla materia delle armi; costituiscono il reato satellite posto in continuazione per il quale è richiamato il minimo edittale (la Corte ha richiamato che il combinato disposto stabilisce una pena minima di 8 mesi di reclusione)

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Rinvocato nel motivo di ricorso in relazione ai criteri di determinazione della pena nel concorso e nella continuazione di reati; la Corte applica il principio che la pena per il reato più grave non può risultare inferiore al minimo di un reato satellite quando vi è omogeneità di sanzioni

  • art. 593, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che, in caso di annullamento a seguito di ricorso del pubblico ministero avverso sentenza di condanna inappellabile, il giudice di rinvio è individuato nel tribunale che ha pronunciato la sentenza di primo grado: la Corte lo applica per indicare il Tribunale di Nuoro come giudice di rinvio

Massime di principio

  • Nel caso di reati in continuazione puniti con sanzioni omogenee, la pena effettivamente fissata per il reato ritenuto più grave non può essere inferiore, nel minimo, a quella prevista per ciascun reato satellite: il giudice deve tener conto dei minimi edittali di tutti i reati posti in continuazione quando individua la pena base
  • Se la determinazione della pena risulta incoerente con i minimi edittali dei reati satelliti, il Collegio di legittimità può annullare la sentenza limitatamente alla misura della pena e rinviare al giudice di merito per un nuovo calcolo conforme ai principi di diritto
  • Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna inappellabile dal pubblico ministero; in caso di accoglimento parziale (solo sulla pena), il giudice di rinvio è il tribunale che ha pronunciato la sentenza di primo grado
  • In sede di nuovo giudizio il giudice di merito conserva ampia discrezionalità nel valutare gli elementi acquisiti, ma deve rispettare i vincoli derivanti dai minimi edittali e dai principi giurisprudenziali sul calcolo della pena in caso di continuazione
  • Nella motivazione della determinazione della pena il giudice deve esplicitare la scelta del reato più grave e dimostrare che la pena base scelta è compatibile con i minimi edittali degli altri reati in continuazione; in mancanza, la determinazione è vulnerabile in Cassazione

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