Cassazione Civile, Ordinanza n. 10016/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una definizione agevolata di una lite pendente relativa all’anno d’imposta 1985, conclusa con l’imputazione del dovuto alla maggior somma versata in passato in base a iscrizione a ruolo provvisoria e con la richiesta di rimborso della differenza, oltre interessi. Dopo un primo rimborso eseguito dall’Amministrazione, la contribuente ha sostenuto che residuasse ancora una somma dovuta a titolo di interessi, chiedendone il pagamento in sede di ottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza ha accolto la domanda, nominato un commissario ad acta e il debito è stato poi integralmente versato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., deducendo: 1) che il giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto provvedere con sentenza e non con ordinanza; 2) che sarebbe stata erroneamente riconosciuta una somma come sorte capitale anziché come interessi; 3) soprattutto, che la decisione avrebbe violato il giudicato, perché gli interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602/1973 sarebbero stati esclusi o comunque non sarebbero stati coperti dal giudicato formatosi sulla sentenza di merito; 4) che vi sarebbe stata ultrapetizione per avere il giudice riconosciuto interessi anatocistici, eccedendo il contenuto del giudicato da eseguire.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati congiuntamente i motivi del ricorso. Ha affermato che, pur essendo vero che la decisione in sede di ottemperanza avrebbe dovuto essere resa con sentenza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 e che il provvedimento formalmente adottato come ordinanza ha natura sostanziale di sentenza, ciò non comporta invalidità della decisione. Ha poi chiarito che la somma richiesta dalla contribuente fin dal primo grado era, in realtà, interessi maturati sulla base del meccanismo di definizione della lite e del successivo rimborso, e che il giudice di appello, respingendo l’impugnazione dell’Agenzia e confermando la pronuncia di primo grado, ha deciso anche sulla spettanza degli interessi legali su tali interessi, senza escluderli. Ne consegue che il giudice dell’ottemperanza non ha ecceduto il giudicato, ma si è mantenuto nel perimetro della sentenza da eseguire. Il ricorso è stato quindi respinto e l’Agenzia, soccombente, è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
definizione di lite pendente
È richiamato come base normativa della definizione agevolata della lite da cui è derivata la pretesa restitutoria e accessoria della contribuente.
La Corte rileva che l’appello dell’Agenzia contestava la debenza degli interessi ex art. 44, ma osserva che la sentenza di merito ha comunque confermato il riconoscimento degli interessi, sicché tale questione è entrata nel giudicato.
La Corte afferma che la decisione nel giudizio di ottemperanza doveva essere resa con sentenza; tuttavia l’ordinanza emessa ha natura sostanziale di sentenza, prevalendo la sostanza sulla forma.
art. 111 Cost.
È il fondamento del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione resa in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il provvedimento del giudice dell’ottemperanza deve essere adottato nella forma prevista dalla legge, ma l’eventuale errore nel nomen iuris non ne determina invalidità quando il contenuto sostanziale corrisponde a una sentenza.
- Ai fini dell’ottemperanza, il giudicato da eseguire va individuato in base al contenuto effettivo della decisione di merito, considerando anche la portata devolutiva dell’appello e la conferma, espressa o implicita, della statuizione di primo grado.
- La contestazione della debenza di una posta accessoria in appello impedisce di negare che la questione sia stata devoluta al giudice di secondo grado, se la sentenza d’appello la decide confermando integralmente la pronuncia impugnata.
- Il giudice dell’ottemperanza non viola il giudicato quando si limita a dare attuazione alla statuizione di merito che abbia già riconosciuto il diritto al pagamento di somme accessorie, anche se nel provvedimento esecutivo vi sia una qualificazione formale imprecisa della voce dovuta.
- La domanda di rimborso e quella sugli interessi devono essere lette in modo sostanziale, verificando se la somma pretesa sia effettivamente capitale o interessi maturati su importi versati e successivamente imputati o compensati in sede di definizione della lite.
Come è indicizzato
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