Cassazione Civile, Ordinanza n. 32996/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, relativo a Iva, Irap e Ires, emesso a seguito di rettifica del reddito d'impresa per scostamento dagli studi di settore. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, in via pregiudiziale, la nullità o inesistenza dell'accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di soggetti legittimati; con il primo motivo ha denunciato la nullità della notifica dell'avviso per omessa sottoscrizione del messo nella copia della relata; con il secondo motivo ha contestato la motivazione dell'atto, sostenendo che non fosse stato richiamato nell'avviso il criterio del cosiddetto "due su tre"; con il terzo motivo ha censurato l'accertamento per non ricorrere i presupposti temporali per l'applicazione degli studi di settore; con il quarto motivo ha lamentato violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello avesse travisato il contenuto delle sue difese e non avesse considerato l'improprietà dei risultati dello scostamento. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondate tutte le censure, rilevando, tra l'altro, che le questioni sulla sottoscrizione dell'atto non erano state introdotte nei gradi di merito, che l'eventuale nullità della notifica era comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, che il criterio del "due su tre" è regola legale conoscibile dal contribuente e non richiede specifico richiamo nell'avviso, e che, in tema di studi di settore, incombe sul contribuente l'onere di allegare e provare circostanze idonee a giustificare uno scostamento dal parametro standard, onere non assolto nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della società contribuente, confermando la decisione della CTR che aveva a sua volta confermato la legittimità dell'avviso di accertamento fondato sugli studi di settore. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000 oltre spese prenotate a debito. Il rigetto è stato motivato dall'inammissibilità delle questioni nuove e dalla infondatezza delle doglianze relative alla notifica, alla motivazione dell'atto e alla prova contraria rispetto allo standard presuntivo degli studi di settore.
Norme richiamate
Gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la validità dell'atto non è incisa dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, d.l. n. 16/2012.
L'eventuale vizio della notificazione è sanato se l'atto ha raggiunto il suo scopo e non vi è stata lesione del diritto di difesa.
La nullità della notificazione rileva solo nei casi previsti, ma può essere sanata per raggiungimento dello scopo.
Richiamato in relazione alla contestazione sulla sottoscrizione della relata di notifica.
La Corte ribadisce che in cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni nuove di fatto e che il vizio motivazionale riguarda solo l'accertamento e la valutazione dei fatti, non l'interpretazione o applicazione delle norme.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'utilizzabilità degli studi di settore e al presupposto dello scostamento.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la decisione impugnata e con le rationes poste a base del rigetto in appello.
È richiamato il principio della doppia conforme che limita il ricorso per cassazione sui fatti quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi.
La Corte richiama il proprio potere correttivo di sostituire o integrare la motivazione quando la questione di diritto sia stata decisa correttamente dal giudice di merito.
In tema di studi di settore, il contribuente deve allegare e provare le circostanze che giustificano uno scostamento dal parametro standard; all'Amministrazione spetta provare l'applicabilità dello standard al caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o eccezioni non trattate nei gradi di merito, soprattutto quando richiedano accertamenti incompatibili con il giudizio di legittimità.
- L'eventuale invalidità della notifica di un avviso di accertamento è sanata quando il contribuente abbia comunque potuto esercitare pienamente il diritto di difesa e abbia contestato diffusamente il contenuto dell'atto.
- La mancanza della sottoscrizione nella copia della relata di notifica non comporta automaticamente nullità o inesistenza della notifica se l'originale reca la sottoscrizione e non sia dimostrato un concreto pregiudizio o l'insussistenza dei poteri del notificante.
- In materia di accertamento fondato sugli studi di settore, il criterio legale di scostamento è conoscibile dal contribuente e non richiede necessariamente un'esplicita riproduzione analitica nell'avviso, purché l'atto consenta di comprendere le ragioni della pretesa.
- Nei procedimenti basati su parametri o studi standardizzati, l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto, mentre il contribuente ha l'onere di allegare e provare circostanze specifiche idonee a giustificare il discostamento dal modello normale.
- Il vizio di motivazione non può essere usato per sindacare l'interpretazione o l'applicazione delle norme di diritto, ma solo l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti.
- Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi, il ricorso per cassazione incontra la limitazione propria della doppia conforme sui motivi attinenti al fatto.
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