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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28001/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condòmino)

La controversia

Un condòmino ha proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di un conguaglio di contributi condominiali, fondato su un bilancio consuntivo per una annualità e su bilanci preventivi per annualità successive. Il giudice di merito ha rigettato l'opposizione ritenendo sufficiente l'approvazione del bilancio preventivo relativo a una delle annualità e ha affermato la corretta ripartizione delle spese secondo le tabelle millesimali e la presenza di un regolamento condominiale. Il condòmino ha quindi ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme in tema di amministrazione e riscossione delle quote condominiali e del procedimento monitorio, per avere la sentenza ritenuto legittima l'ingiunzione pur in mancanza di idonea base deliberativa; 2) contestazione dell'incertezza dei conteggi e della mancata approvazione del consuntivo globale aggiornato al 30/06/2011; 3) censura sulla ripartizione delle spese in base a un regolamento condominiale del 1962, deducendone l'inopponibilità per mancata produzione e trascrizione; 4) contestazione del rigetto della domanda riconvenzionale relativa a crediti asseritamente vantati dal ricorrente verso il condominio, rigetto motivato dal mancato uso dell'impugnazione delle delibere di approvazione dei bilanci 2006 e 2007.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, ha accolto il quarto motivo e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha distinto tra mancata approvazione dello stato di riparto, che non impedisce di per sé il ricorso al monitorio per contributi condominiali, e mancata approvazione del bilancio preventivo per le annualità successive, rispetto alla quale ha ritenuto necessario un accertamento specifico. Ha inoltre ritenuto erroneo escludere in astratto l'accertamento del credito riconvenzionale del condòmino solo perché non appostato in bilancio.

Norme richiamate

  • art. 1130 c.c.

    richiamato come norma sull'amministrazione condominiale e sui poteri dell'amministratore nella riscossione delle quote

  • art. 1135 c.c.

    richiamato in tema di approvazione delle spese e dei bilanci condominiali

  • art. 63 disp. att. c.c.

    la possibilità di ottenere ingiunzione immediatamente esecutiva richiede uno stato di ripartizione approvato; in ogni caso l'amministratore può chiedere un decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo, ma per il monitorio fondato sul preventivo approvato occorre l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato in relazione ai presupposti del decreto ingiuntivo e alla necessità di prova scritta del credito

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza di merito

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 1123 c.c.

    le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali

  • art. 1243 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alla domanda riconvenzionale, ma la Corte ha affermato che il credito del condomino deve comunque essere esaminato nel merito sulla base del titolo dedotto

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato anche nel quarto motivo per censurare la statuizione di merito

Massime di principio

  • Per la riscossione giudiziale delle spese condominiali, la mancata approvazione dello stato di riparto non impedisce, di per sé, l'emissione di un decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo, quando il credito sia comunque determinabile sulla base delle tabelle millesimali e della delibera di spesa.
  • Il ricorso al procedimento monitorio per contributi condominiali fondato su bilancio preventivo richiede che il bilancio sia stato approvato dall'assemblea; in difetto di tale approvazione il credito non può essere considerato assistito dalla prova scritta necessaria ai fini del monitorio.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, il giudice deve verificare specificamente quali annualità e quali documenti contabili siano stati effettivamente approvati, non potendo estendere automaticamente la legittimazione all'ingiunzione a esercizi privi di approvazione assembleare.
  • Il credito vantato dal singolo condòmino verso il condominio deve essere accertato dal giudice sulla base del titolo dedotto in giudizio, e non può essere escluso in via automatica solo perché non risulti iscritto nei bilanci condominiali.
  • La questione dell'opponibilità di un regolamento condominiale o di altri atti presuppone un accertamento in fatto specificamente censurato e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione sulla base di circostanze non emergenti dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiTitolo esecutivoDecreto ingiuntivoProveImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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