Cassazione Civile, Ordinanza n. 14808/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di liquidazione per imposta di registro, calcolata sul valore di una sentenza civile che aveva condannato un soggetto al pagamento di una somma per concorrenza sleale, includendo sanzioni e interessi. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che, nelle more, la sentenza presupposta era stata riformata in appello, con conseguente venir meno del valore economico e del presupposto stesso dell'imposizione. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio, ritenendo che fosse divenuto definitivo il giudicato su altra sentenza della stessa CTR relativa ai coobbligati, da cui derivava il venir meno dei presupposti impositivi. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 e della tariffa, sostenendo che l'imposta di registro è dovuta anche se la sentenza è impugnabile o impugnata, dovendosi verificare il giudicato; 2) violazione degli artt. 37 d.P.R. n. 131/1986, 2909 e 2697 c.c. e art. 124 disp. att. c.p.c., perché la CTR avrebbe fondato la decisione su un giudicato erroneamente ritenuto esistente sulla sentenza riguardante i coobbligati; 3) violazione delle medesime norme, per avere la CTR ritenuto provato il giudicato mentre sulla sentenza della Corte d'appello di Napoli pendeva ancora ricorso per cassazione. La società ha resistito, eccependo anche la novità delle questioni e chiedendo la sospensione per definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 119/2018, poi non perfezionata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per asserita novità delle questioni, osservando che i motivi si collocavano nell'alveo dell'originaria impugnazione. Nel merito, ha preso atto che, nelle more, il ricorso per cassazione relativo alla sentenza d'appello presupposta era stato rigettato con sentenza n. 31936/2019, sicché la riforma della decisione che costituiva il presupposto dell'imposta era divenuta definitiva e il titolo impositivo era venuto meno. Di conseguenza, le censure dell'Ufficio sono state disattese perché il presupposto dell'imposta di registro non sussisteva più. La Corte ha inoltre menzionato, per completezza, un'ordinanza successiva che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia in un giudizio promosso dai coobbligati eredi. Il ricorso è stato quindi respinto; dal testo emerge anche una statuizione sulle spese rinviata alla formula finale non integralmente riportata nel brano fornito.
Norme richiamate
la Corte prende atto della disciplina richiamata dall'Ufficio, ma ritiene che il presupposto dell'imposizione venga meno quando la sentenza posta a base dell'avviso è definitivamente riformata; in tal caso non è più esigibile l'imposta di registro
art. 8, comma 1, lett. b), parte prima, tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986
norma richiamata come base tariffaria dell'imposta di registro sulla sentenza di condanna
richiamato dall'Ufficio per sostenere la rilevanza del giudicato e della sua prova; la Corte, nel rigettare il ricorso, valorizza invece il sopravvenuto consolidamento della riforma della sentenza presupposta
richiamato sotto il profilo dell'onere della prova sul giudicato; il motivo viene disatteso perché il presupposto impositivo risulta comunque venuto meno
richiamato insieme alle altre norme per contestare la prova del giudicato e la base della decisione di merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale che individua il vizio denunciato nei tre motivi di ricorso per cassazione
richiamato per la richiesta di sospensione legata alla definizione agevolata, poi non perfezionata per diniego
Cass. 6/12/2019, n. 31936
pronuncia sopravvenuta che ha rigettato il ricorso sulla sentenza d'appello presupposta, rendendo definitiva la riforma della decisione tassata
ordinanza Cass. n. 34746/2024
richiamata solo per completezza, per segnalare l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia in un giudizio promosso dai coobbligati eredi
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sulle sentenze, il presupposto impositivo viene meno se, nelle more del giudizio tributario, la decisione civile posta a base dell'avviso è definitivamente riformata o viene meno il titolo su cui l'imposizione si fonda.
- La censura dell'atto impositivo che presupponga la definitività della sentenza tassata deve essere valutata alla luce degli esiti sopravvenuti del giudizio civile presupposto: se la riforma diventa definitiva, l'imposta non è più esigibile.
- L'eccezione di inammissibilità per novità della questione va respinta quando i motivi di ricorso si inseriscono nel perimetro dell'originaria impugnazione e colpiscono direttamente la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione sul giudicato e sulla sua prova resta priva di rilievo decisivo quando, indipendentemente dal profilo formale del giudicato, il titolo presupposto dell'imposizione risulta comunque definitivamente caducato.
- Nel giudizio di cassazione, gli eventi sopravvenuti relativi al processo presupposto possono essere decisivi ai fini della persistenza del fondamento della pretesa tributaria e conducono al rigetto del ricorso dell'Ufficio se eliminano il presupposto dell'imposta.
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