Sentenza n. 1007/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 173/2024, passata in giudicato, relativa all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Treviso n. 173/2024, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante l’accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2018 e il 2021. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione il 26 luglio 2024 e non era stata spontaneamente eseguita. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per il giudizio di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Treviso entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, costituendo la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione della docente e accreditandovi la somma di € 1.500,00 determinata nel titolo giudiziale. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha disposto l’ordine di esecuzione del giudicato e la nomina preventiva del commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto ammissibile poiché diretto all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato non spontaneamente eseguita dall’Amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Richiamato tra le condizioni preliminari per procedere all’esecuzione del titolo nei confronti dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente oggetto dell’obbligo esecutivo.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e resa disponibile la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’Amministrazione e non sia stato spontaneamente eseguito, purché ricorrano le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile.
- In presenza di un inadempimento non contestato dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato, secondo il contenuto conformativo e dispositivo del titolo azionato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, fissando anche un ulteriore termine per l’adempimento commissariale.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per le funzioni commissariali.
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