Cassazione Civile, Ordinanza n. 34702/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione maggior reddito e sanzioni per il disconoscimento delle quote di reddito attribuite dal contribuente ai figli, indicati come collaboratori dell'impresa familiare di gestione di una farmacia. La pretesa dell'Ufficio era fondata sul rilievo che i figli, studenti universitari di farmacia e residenti in Roma, non avessero prestato un'attività effettiva, continuativa e prevalente nell'impresa sita in Basilicata. La CTR aveva annullato l'accertamento ritenendo sufficiente, ai fini della collaborazione familiare, una qualunque attività astrattamente idonea a costituire rapporto di lavoro e valorizzando lo studio universitario quale apporto, oltre a considerare non incompatibile la distanza geografica grazie alla possibilità del telelavoro. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 230-bis c.c., 5, commi 4 e 5, d.P.R. n. 917/1986 e 115 c.p.c., sostenendo che, ai fini fiscali, il lavoro del familiare deve essere non solo continuativo ma anche prevalente rispetto ad altre attività; che la CTR aveva deciso in astratto senza verificare il concreto apporto dei figli; e che la mera qualità di studenti universitari non integra di per sé la collaborazione richiesta dalla disciplina dell'impresa familiare.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che, per il regime fiscale dell'impresa familiare, occorrono specifici requisiti documentali e soprattutto la prova effettiva che il familiare abbia prestato un'attività di lavoro continuativa e prevalente nell'impresa. Ha chiarito che l'Amministrazione può contestare in concreto la sussistenza dell'impresa familiare anche senza proporre azione civile di simulazione, utilizzando ogni mezzo di prova, anche presuntivo. Nel caso concreto, la CTR aveva errato perché aveva omesso di accertare in fatto l'effettivo apporto dei figli, la sua continuità, la sua prevalenza rispetto allo studio universitario e la sua compatibilità con la distanza della residenza dalla sede dell'azienda. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
La partecipazione all'impresa familiare richiede una prestazione lavorativa effettiva e continuativa; in ambito fiscale, ai fini del regime agevolato, deve inoltre risultare la prevalenza del lavoro del collaboratore rispetto ad altre attività svolte.
art. 5, commi 4 e 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Per l'applicazione del regime fiscale dell'impresa familiare sono necessari l'atto o la scrittura autenticata con l'indicazione dei familiari, la dichiarazione delle quote proporzionate al lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente, e l'attestazione del singolo partecipante di aver prestato tale attività.
La censura era prospettata come violazione delle regole di valutazione della prova, ma la Corte ha ritenuto decisivo il difetto di adeguato accertamento in concreto da parte del giudice di merito.
L'onere di provare la sussistenza dei presupposti del regime dell'impresa familiare grava sul contribuente che intende beneficiarne.
Le presunzioni semplici sono ammissibili e possono fondare la prova dei fatti rilevanti ai fini tributari; non esiste un divieto di presunzioni di secondo grado.
Massime di principio
- Ai fini fiscali dell'impresa familiare, il contribuente deve fornire prova documentale e sostanziale dei presupposti normativi, inclusa la prestazione di lavoro effettiva, continuativa e prevalente del familiare collaboratore.
- La disciplina fiscale dell'impresa familiare è più rigorosa di quella civilistica: la prevalenza del lavoro del collaboratore è un requisito autonomo e non può essere confuso con la mera continuità dell'apporto.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare in accertamento e in giudizio la reale esistenza dell'impresa familiare, senza dover promuovere un'autonoma azione di simulazione, e può farlo anche mediante presunzioni semplici.
- La mera iscrizione anagrafica, lo status di studente universitario o un generico potenziale apporto non bastano a dimostrare la collaborazione all'impresa; occorre verificare in concreto la specifica attività svolta, la sua continuità e la sua prevalenza.
- Nel processo tributario non è vietato il ricorso a inferenze presuntive di secondo grado, purché il fatto noto e la catena inferenziale siano logicamente attendibili e sorretti da elementi concreti.
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