Cassazione Civile, Ordinanza n. 15784/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Puglia che aveva respinto il suo appello e quello incidentale del contribuente, dopo che la CTP di Bari aveva accolto solo in parte i ricorsi riuniti limitatamente alle sanzioni. La lite nasce da una serie di atti fiscali notificati al contribuente a seguito di verifica svolta nell'ambito di un'indagine nazionale su compensazioni di crediti inesistenti: atti di contestazione per indebite compensazioni e omessi versamenti IVA, avvisi di accertamento per infedele dichiarazione IVA e per indebito utilizzo di ritenute d'acconto inesistenti, nonché un atto di recupero di credito d'imposta indebitamente compensato, relativi agli anni d'imposta 2009-2014. L'ufficio contestava condotte fraudolente poste in essere con il supporto di una società incaricata della tenuta della contabilità. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso le sanzioni pur in assenza di prova, da parte del contribuente, di aver vigilato sul professionista incaricato e di essere privo di colpa. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha rilevato che la CTR aveva omesso di verificare e specificare quale comportamento fraudolento del commercialista fosse idoneo a impedire al contribuente la vigilanza o a rendere difficilmente riconoscibile l'inadempimento, e che il contribuente era gravato dell'onere di provare l'assenza di colpa, la provvista dell'imposta dovuta e l'effettiva vigilanza sul mandato conferito. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di merito, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente contro gli atti impositivi e sanzionatori.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente. Ha quindi confermato la legittimità degli atti fiscali e delle sanzioni contestate, ritenendo non provata l'assenza di colpa del contribuente nella gestione affidata al professionista incaricato. Ha inoltre richiamato i principi secondo cui, in materia di sanzioni tributarie, la colpa del contribuente si presume e l'esimente per fatto del professionista richiede prova rigorosa della provvista e della vigilanza.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
Costituisce causa generale di non punibilità del contribuente per la violazione tributaria addebitabile al fatto del professionista incaricato, ma l'esimente opera solo se il contribuente dimostra di aver fornito la provvista e di aver vigilato sul puntuale adempimento del mandato.
La colpa nell'illecito amministrativo tributario si presume; non basta la mera volontarietà della condotta, ma non occorre la prova del dolo o della colpa da parte dell'amministrazione, gravando sul contribuente la prova contraria dell'assenza di colpa.
Il riparto dell'onere probatorio impone al contribuente che invochi l'esimente di provare i fatti impeditivi della propria responsabilità sanzionatoria, in particolare l'assenza di colpa e la vigilanza sul professionista.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge, dedotto dall'Agenzia avverso la decisione di merito.
È interpretato in coerenza con l'art. 6 d.lgs. n. 472/1997 come disciplina speciale che non limita la prova della non punibilità alla sola fase della riscossione, ma la consente anche in sede contenziosa, purché il contribuente dimostri provvista e vigilanza.
Viene richiamato come principio generale della responsabilità amministrativa, applicato anche alla materia fiscale, in relazione alla presunzione di colpa e alla necessità della prova contraria.
Massime di principio
- In tema di sanzioni tributarie, la responsabilità del contribuente per omessi versamenti, indebite compensazioni o dichiarazioni infedeli non è esclusa per il solo fatto che le violazioni siano state materialmente commesse dal professionista incaricato.
- Per invocare l'esimente del fatto del professionista, il contribuente deve provare cumulativamente di aver fornito la provvista necessaria all'Erario e di aver vigilato con diligenza sull'esecuzione del mandato, oltre a indicare il comportamento fraudolento del professionista che abbia reso difficilmente riconoscibile l'inadempimento.
- La mera denuncia del professionista o il richiamo generico alla sua infedeltà non bastano a escludere le sanzioni se non è dimostrato in modo concreto il meccanismo fraudolento e l'impossibilità di controllo da parte del mandante.
- In materia di illecito tributario amministrativo, la colpa del contribuente si presume e l'amministrazione non deve provare specificamente dolo o colpa, spettando al destinatario dell'atto dimostrare la propria assenza di responsabilità.
- Il dovere di vigilanza dell'imprenditore sul consulente fiscale non può essere abdicato: l'affidamento del mandato professionale non esonera il contribuente dal controllo sull'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali.
- rami
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