Cassazione Civile, Ordinanza n. 11300/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un invito alla regolarizzazione del contributo unificato richiesto per il ricorso avverso un sollecito di pagamento TARI relativo agli anni 2016-2017. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello il giudice tributario aveva riformato la decisione solo quanto alle spese, mentre aveva confermato che non fosse dovuto il maggior contributo unificato. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002 e 12, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che, poiché il ricorso introduttivo contestava la mancata notifica degli atti prodromici e concludeva per la nullità della pretesa tributaria per decadenza e prescrizione, il valore della lite doveva essere calcolato sommando il valore dei singoli atti presupposti e non considerando solo il sollecito di pagamento; (2) violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, per avere il giudice di appello escluso la compensazione delle spese e applicato il principio di soccombenza, nonostante il Ministero invocasse un presunto mutamento giurisprudenziale e la particolarità della materia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che, pur essendo corretta in astratto la regola secondo cui nei ricorsi cumulativi il contributo unificato si calcola sommando il valore di ciascun atto impugnato, la doglianza mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sul contenuto dell'originario ricorso del contribuente; inoltre il motivo difettava di autosufficienza, perché l'Ufficio aveva trascritto solo stralci del ricorso introduttivo senza dimostrare l'effettiva impugnazione degli atti presupposti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva applicato il principio della soccombenza e negato la compensazione delle spese, osservando che la compensazione è eccezione al principio generale e richiede presupposti specifici non adeguatamente dimostrati nel ricorso. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata per mancanza di difesa dell'intimato, e non è stata pronunciata la condanna al doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato quale vizio denunciabile per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la Corte rileva che i motivi, pur formalmente incardinati su tale vizio, si risolvono in censure di merito o di fatto.
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002
per i ricorsi cumulativi tributari il contributo unificato va determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato; la Corte ribadisce l'orientamento consolidato ma esclude che esso sia decisivo nel caso concreto, perché manca la prova che il ricorso riguardasse più atti autonomi.
art. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992
la disposizione è richiamata come criterio speciale di calcolo del valore della lite nel processo tributario, rilevante per determinare il contributo unificato.
art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. 546/1992
viene evocato per sostenere la disciplina delle spese nel processo tributario; la Corte conferma la correttezza dell'applicazione del principio di soccombenza da parte del giudice di appello.
la compensazione delle spese è considerata eccezione al principio generale della soccombenza e può essere disposta solo nei casi previsti dalla norma; la Corte ritiene corretta la scelta del giudice di appello di non compensare le spese.
è menzionato solo per descrivere l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento, che tuttavia non incide sul tema del contributo unificato se il ricorso non investe più atti autonomi.
è richiamato indirettamente nel ragionamento sul rinvio alle norme del codice di rito, che l'art. 12, comma 2, del processo tributario rende recessive in quanto disciplina speciale.
viene indicato come norma che consente la compensazione solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
richiamato nel contesto della questione del contributo unificato e della disciplina del calcolo del suo importo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il ricorso investe effettivamente più atti autonomi, il contributo unificato si determina sommando il valore dei singoli atti impugnati; se invece il ricorso riguarda un solo atto, non è consentito estendere il valore della lite agli atti presupposti non dimostrati come oggetto di impugnazione.
- La censura in cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione del contenuto dell'atto introduttivo compiuta dai giudici di merito è inammissibile se non supera il vaglio dell'autosufficienza.
- La parte che deduce l'erronea applicazione della disciplina del contributo unificato deve riprodurre in modo completo e puntuale gli elementi dell'atto processuale rilevanti, non potendo limitarsi a stralci isolati non idonei a dimostrare la tesi difensiva.
- La compensazione delle spese processuali è eccezione al principio della soccombenza e richiede la concreta ricorrenza dei presupposti legali; la mera particolarità della materia o un generico richiamo a orientamenti oscillanti non bastano, se non adeguatamente provati.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla regolazione delle spese o sul valore della lite in una contestazione generica della valutazione compiuta dal giudice di merito, se la critica non evidenzia un effettivo errore di diritto.
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