Cassazione Civile, Ordinanza n. 07812/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'impianto idrico a servizio dell'appartamento del ricorrente, che avrebbero danneggiato il locale seminterrato di proprietà della resistente e i relativi arredi. In primo grado la proprietaria danneggiata agiva per il risarcimento; il convenuto contestava la propria responsabilità, attribuendo le infiltrazioni alla condizione degradata dell'edificio e alla situazione dell'appartamento occupato da terzi, chiamando in causa gli eredi dell'originario occupante, i venditori della cantina e il condominio, e proponendo anche domande riconvenzionali, tra cui la contestazione del vincolo pertinenziale dichiarato dalla controparte e la richiesta di rimozione di opere e arredi. Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria nei suoi confronti e respingeva le altre pretese; la Corte d'appello confermava. In Cassazione il ricorrente articolava nove motivi: (1) omesso esame e violazione delle regole sull'onere della prova e sul ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non provata la responsabilità di terzi e avesse trascurato documenti e ctu; (2) contestazione dell'accertamento e della quantificazione del danno e del preteso diritto di rivalsa/regresso verso terzi; (3) deduzione dell'illegittimità del risarcimento perché il locale danneggiato era stato, a suo dire, abusivamente trasformato in vano abitabile; (4) invocazione del caso fortuito e del fatto del terzo o del danneggiato per escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.; (5) contestazione dell'individuazione del solo proprietario come responsabile, in presenza di eredi e detentori; (6) doglianza sulla nullità/inammissibilità della chiamata in causa del condominio e sulla ripartizione del danno secondo quote o responsabilità; (7) contestazione dell'interesse e della legittimazione rispetto alla compravendita della cantina e al vincolo pertinenziale dichiarato dalla acquirente; (8) richiesta di rimozione di opere e arredi per asserita variazione di destinazione d'uso; (9) censura sulla condanna alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi e ha confermato integralmente la decisione di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che cumulavano violazione di legge e vizio motivazionale, quelli non autosufficienti per difetto di specificazione degli atti e delle deduzioni svolte nei gradi di merito, e quelli che miravano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre confermato il principio per cui, in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa ed evento, mentre il custode deve dimostrare il caso fortuito o un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso; nel caso concreto il ricorrente non aveva fornito una prova liberatoria idonea. Ha anche ribadito che la responsabilità del proprietario dell'immobile può sussistere per vizi strutturali o impiantistici, e che il fatto che il bene danneggiato sia stato abusivamente destinato ad altro uso non esclude di per sé la risarcibilità dei danni alle strutture. Quanto al condominio, ai terzi chiamati e alla pretesa nullità della compravendita o del vincolo pertinenziale, la Corte ha rilevato la mancanza di un interesse e/o di una censura specifica utile a scardinare le rationes decidendi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione in favore di tutte le parti resistenti, con attribuzione ove richiesta, ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
regola sull'onere della prova richiamata per affermare che il danneggiato deve provare il nesso causale e il custode la prova liberatoria del fortuito.
richiamato dal ricorrente nella censura sulla consulenza tecnica, senza che la Corte ravvisasse violazioni idonee a fondare il ricorso.
invocato in relazione alla disponibilità delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e diretta a ottenere una rivalutazione del merito.
richiamato per lamentare asseriti vizi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso l'incidenza decisiva della doglianza.
richiamato dal ricorrente nei motivi di violazione di legge, senza esito favorevole.
richiamato in tema di motivazione, ma la Corte ha reputato le censure inammissibili o generiche.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente per il difetto di motivazione; la Corte non ha ravvisato violazioni decisive.
la Corte ha stigmatizzato la mescolanza e sovrapposizione di motivi eterogenei sotto diversi numeri del comma 1.
è stata ravvisata la violazione del requisito di specificità e autosufficienza per mancata puntuale indicazione degli atti, dei documenti e della loro collocazione processuale.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
richiamato per evidenziare la tardività di una nuova eccezione sulla abusiva destinazione del locale, proposta solo in cassazione.
la Corte ha affermato che, in linea astratta, la tutela risarcitoria può sussistere anche se il bene danneggiato abbia una destinazione urbanisticamente irregolare.
si applica al proprietario/custode dell'immobile da cui provengono le infiltrazioni; il custode si libera solo provando il caso fortuito o un fattore esterno autonomamente causale.
art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001
citato in relazione alla rilevanza urbanistica del mutamento di destinazione d'uso.
art. 2, comma 7, l. reg. Campania n. 19/2001
richiamato per qualificare il mutamento di destinazione d'uso come rilevante sotto il profilo urbanistico.
richiamato dal ricorrente in tema di cause di garanzia e chiamata di terzi, ma senza esito favorevole.
richiamato in relazione alla chiamata di terzi su istanza di parte.
richiamato per difetto di interesse ad agire rispetto alle domande contro il condominio e sulla nullità dell'atto di compravendita.
richiamato in tema di contraddittorio.
richiamato in tema di litisconsorzio necessario.
richiamato in tema di intervento volontario.
richiamato per il vincolo pertinenziale tra locali.
richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella soluzione della Corte.
richiamato per escludere che la domanda fosse una richiesta di danni ripetibili da illecito edilizio.
richiamato con riferimento alle distanze tra costruzioni.
base della condanna alle spese secondo soccombenza.
richiamato per l'attribuzione delle spese al difensore che ne aveva fatto richiesta.
richiamato dal ricorrente, ma non accolto.
solo evocato in modo marginale nella ricostruzione delle responsabilità, senza costituire ratio decisoria autonoma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che cumuli indistintamente violazione di legge, nullità processuale e vizio di motivazione, perché il ricorrente deve distinguere con precisione la censura e ancorarla a una specifica ratio decidendi.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: il motivo deve indicare gli atti, i documenti e le deduzioni rilevanti, la loro collocazione processuale e i passaggi decisivi, non potendo la Corte ricercarli autonomamente negli atti di causa.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del merito, delle prove testimoniali o della consulenza tecnica, quando la sentenza impugnata abbia già motivato sull'accertamento di fatto.
- In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il rapporto eziologico tra la cosa in custodia e il danno, mentre il custode deve provare il caso fortuito o altro fattore esterno idoneo a interrompere il nesso causale.
- La qualità di proprietario o custode dell'immobile comporta, di regola, la responsabilità per i vizi strutturali o impiantistici della cosa, salvo prova liberatoria del fatto del terzo, del danneggiato o di forza maggiore con efficacia causale esclusiva.
- L'eventuale abusività urbanistica o il mutamento illegittimo di destinazione del bene danneggiato non escludono di per sé la risarcibilità dei danni alle strutture o alle porzioni materialmente lese, se il danno è autonomo rispetto all'abuso.
- La domanda di chiamata in causa o di riparto di responsabilità verso terzi richiede allegazioni specifiche sulla causa petendi e sul petitum; in mancanza, può essere dichiarata inammissibile o comunque non idonea a superare la decisione di merito.
- Il terzo estraneo a un contratto non ha interesse ad agire per la nullità totale o parziale di quell'atto, salvo che dimostri una posizione giuridica direttamente incisa dal negozio.
- Le spese seguono la soccombenza anche quando la parte vittoriosa si sia costituita per resistere a domande o chiamate in causa che la coinvolgevano nel giudizio.
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