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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18756/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della condotta datoriale consistita nell'assorbimento del superminimo individuale riconosciuto al momento dell'assunzione, con conseguente condanna della società alla restituzione delle somme trattenute a decorrere da un certo periodo. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo applicabile la regola dell'assorbimento dell'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari in occasione dei miglioramenti contrattuali successivi, salvo prova di un autonomo titolo di non assorbibilità, non ravvisato nel caso concreto, e aveva escluso che i contratti collettivi successivi al 2008 avessero efficacia retroattiva. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'onere della prova e sulla presunzione, sostenendo che non esistesse una presunzione legale di assorbimento e che la legittimità dell'assorbimento dovesse essere accertata in base alle pattuizioni individuali o collettive, senza addossargli un onere probatorio particolare; 2) nullità della sentenza per mancata ammissione della prova articolata e per motivazione carente sul punto; 3) omesso esame del fatto storico del mancato assorbimento del superminimo per un lungo periodo anteriore e successivo agli assorbimenti contestati; 4) violazione delle clausole del CCNL metalmeccanici 2008, 2009 e 2012, assumendo che la previsione sul non assorbimento dei superminimi individuali dovesse riferirsi anche a quelli già in godimento e non solo ai futuri aumenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha ribadito che il superminimo individuale, quale eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, è in linea generale soggetto ad assorbimento nei successivi miglioramenti retributivi, salvo diversa pattuizione individuale o collettiva, e che incombe al lavoratore allegare e provare il titolo che lo rende non assorbibile. Ha inoltre affermato che la valutazione delle pattuizioni e del loro ambito derogatorio appartiene al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se congruamente motivata. Ha respinto il motivo sulla prova perché la mancata ammissione di mezzi istruttori è censurabile solo se impedisce l'esame di un fatto storico decisivo, mentre nel caso concreto il ricorrente mirava in sostanza a una nuova valutazione del materiale istruttorio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme, sia perché la censura non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma sollecitava un diverso apprezzamento delle prove. Ha infine confermato l'interpretazione della clausola collettiva sopravvenuta come non retroattiva e non idonea, in assenza di espressa previsione, a rendere intangibili i superminimi già riconosciuti secondo il precedente assetto individuale. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare il titolo che rende il superminimo non assorbibile grava sul lavoratore che lo invoca

  • art. 2728, comma 1, c.c.

    la regola dell'assorbimento non viene qualificata come presunzione legale in senso tecnico; il relativo onere probatorio deriva dalla necessità di provare il fatto costitutivo della pretesa

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte ha escluso che la fattispecie imponesse di qualificare la riduzione del superminimo come inadempimento automaticamente rilevante senza prova del titolo di non assorbibilità

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per censurare la mancata ammissione della prova; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove è riservata al merito

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non ha ravvisato una nullità per il mancato ingresso della prova

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre vizi di motivazione; la Corte ha escluso che vi fosse una motivazione mancante o meramente apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato per contestare la motivazione; la Corte ha ritenuto la sentenza congruamente motivata

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è ammesso solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione delle prove o chiedere una nuova ponderazione del materiale istruttorio

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme il vizio di omesso esame del fatto è inammissibile se non si indicano le diverse rationes delle due decisioni di merito

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l'onere di specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta e del momento in cui è stato discusso

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l'onere di deposito e specificazione degli atti rilevanti a fondamento del vizio denunciato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto

Massime di principio

  • Il superminimo individuale, quale eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, è di regola assorbibile dai successivi aumenti retributivi, salvo che risulti una pattuizione individuale o collettiva che ne escluda espressamente l'assorbimento.
  • Chi invoca la non assorbibilità del superminimo deve allegare e provare il titolo negoziale o collettivo che consente di mantenerlo intatto; non esiste, in sé, una presunzione legale di assorbimento che esoneri il giudice dall'esame delle pattuizioni.
  • L'accertamento della volontà delle parti e della portata derogatoria delle clausole collettive rispetto alla regola dell'assorbimento è valutazione di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non apparente.
  • La mancata ammissione di una prova è censurabile in cassazione solo se impedisce l'esame di un fatto storico decisivo, cioè idoneo a determinare con certezza un esito diverso della lite; non basta prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una rivalutazione del merito; inoltre, in caso di doppia conforme, la censura è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
  • Una clausola collettiva che disciplini gli aumenti dei minimi tabellari non può essere interpretata come retroattivamente modificativa di pattuizioni individuali pregresse sul superminimo se non contiene una previsione espressa e inequivoca in tal senso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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