Cassazione Civile, Ordinanza n. 19655/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2016, emesso in relazione alla pretesa tributaria comunale nei confronti di una società contribuente. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo mancante la prova del presupposto impositivo e richiamando una precedente decisione della stessa commissione, senza però esplicitarne il contenuto. La società che gestiva la riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria e per rinvio per relationem privo di contenuto effettivo, in violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992; 2) violazione del d.lgs. 546/1992, art. 2, e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello non potesse limitarsi ad annullare l'atto ma dovesse valutare nel merito la pretesa impositiva e il criterio tariffario applicato; 3) nullità della sentenza per genericità e indeterminatezza del dispositivo, in violazione dell'art. 132 c.p.c. La contribuente ha resistito con controricorso ed era stata integrata anche il contraddittorio nei confronti del Comune, rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, osservando che la sentenza d'appello era nulla perché fondata su un rinvio per relationem completamente generico, privo dell'esposizione del contenuto della decisione richiamata, dei relativi accertamenti in fatto e delle qualificazioni giuridiche rilevanti. Secondo la Cassazione, una motivazione del genere non consente di comprendere la ratio decidendi né di controllare la coerenza logico-giuridica della pronuncia. Accolto il primo motivo, gli altri sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e anche le questioni rimaste assorbite, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È richiamato come parametro di censura per dedurre nullità della sentenza e violazione di legge; la Corte valuta la specificità delle doglianze e accoglie la censura di nullità motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite per ribadire che il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e che sono denunciabili solo anomalie motivazionali estreme.
È menzionato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in senso restrittivo.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve essere sufficiente a rendere comprensibile la decisione e a consentire il controllo logico-giuridico; il rinvio per relationem è legittimo solo se la sentenza resta autosufficiente.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
È richiamato per affermare che il rinvio a precedenti conformi è consentito, anche di merito, ma non esonera il giudice dall'esporre in modo autonomo le ragioni della decisione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
La sua violazione è dedotta per la motivazione apparente della sentenza tributaria; la Corte ritiene fondata la censura perché la motivazione richiamava un'altra pronuncia senza esplicitarne il contenuto.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
È richiamato nel secondo motivo come limite alla decisione nel processo tributario; il motivo resta assorbito.
È richiamato nel secondo motivo per lamentare che il giudice d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito della pretesa tributaria; la censura resta assorbita.
È richiamato nel terzo motivo per denunciare la pretesa genericità del dispositivo; il motivo resta assorbito.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il provvedimento richiamato è individuato con precisione e se il giudice espone autonomamente il contenuto rilevante della decisione richiamata, con propria valutazione critica della sua pertinenza al caso concreto.
- È nulla la sentenza che si limiti a richiamare un'altra pronuncia senza riprodurne o sintetizzarne i contenuti decisivi e senza dar conto degli accertamenti in fatto e delle qualificazioni giuridiche su cui si fonda la decisione.
- L'anomalia motivazionale denunciabile in cassazione ricorre solo nelle ipotesi estreme di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- Quando viene accolto un motivo assorbente, le ulteriori censure non esaminate dal giudice di merito restano rimesse al giudice del rinvio e non sono scrutinabili direttamente in cassazione.
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