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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11383/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna inflitta con giudizio abbreviato per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver causato un incidente. I motivi di ricorso (sette) contestavano: 1) carenze e nullità motivazionali e violazioni di norme processuali; 2) errata applicazione dell'art.186 cod. strada (aggravante) e mancata considerazione della consulenza tecnica di parte che attribuiva l'incidente allo scoppio del pneumatico; 3) inutilizzabilità del prelievo ematico per mancato avviso della facoltà di difesa e violazione del consenso informato; 4) violazioni del Protocollo Operativo ex art.186, comma 5, d.lgs. 285/1992 (es. numero di misurazioni) e inutilizzabilità della prova; 5) mancata applicazione dell'art.131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); 6) errata negazione del beneficio della non menzione (art.175 c.p.); 7) omissione nella decisione delle conclusioni difensive (richiesta di estinzione per prescrizione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato i primi, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo motivi, ritenendoli infondati: l'appello poteva integrare/compendiare la motivazione di primo grado; la consulenza tecnica della difesa era stata valutata e confutata dalla Corte territoriale; l'assenza dell'avviso di difesa non era rilevante dato che gli esami erano contestualmente inquadrati nell'attività sanitaria; il Protocollo Operativo non comporta automaticamente inutilizzabilità della prova (la legge non prescrive modalità analitiche inderogabili); la denegata applicazione dell'art.131-bis è giustificata dalla gravità del fatto. Tuttavia il sesto motivo (art.175 c.p.) è stato accolto: la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione fornita in ordine al diniego della non menzione nel casellario, con conseguente annullamento parziale e rinvio per la rivalutazione senza vincoli predeterminati relativamente a quel profilo. In sintesi: ricorso parzialmente accolto; annullamento con rinvio in parte qua (solo sul punto della non menzione); per il resto la condanna e le statuizioni confermate.

Norme richiamate

  • art. 186, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    La Corte territoriale ha correttamente ritenuto applicabile l'aggravante per guida in stato di ebbrezza con causazione di incidente; la cassazione conferma che la mera esistenza di una consulenza tecnica difensiva che prospetta una diversa causa dell'incidente non esclude automaticamente l'aggravante se il quadro probatorio contraddittorio è adeguatamente valorizzato.

  • art. 186, comma 5, d.lgs. 285/1992 e Protocollo Operativo

    La Corte di legittimità ha ribadito che le eventuali violazioni/formalità del 'Protocollo Operativo' non determinano di per sé l'inutilizzabilità della prova ematica: il codice della strada e il regolamento non prescrivono modalità analitiche vincolanti, lasciando al personale medico la scelta del metodo purché scientificamente corretto.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Contestata invocazione di inutilizzabilità della prova ex art.191; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per dichiarare l'inutilizzabilità del prelievo ematico nel caso concreto.

  • art. 356 cod. proc. pen. e art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento alla giurisprudenza secondo cui l'avviso di farsi assistere da un difensore è obbligatorio quando il prelievo è richiesto autonomamente dalla polizia giudiziaria; nel caso oggetto, la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata comunicazione perché gli esami erano inquadrati nei protocolli sanitari.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità è stata valutata e respinta: la Corte ha ritenuto che la particolare gravità del fatto sia idonea, da sola, a giustificare il diniego, purché adeguatamente indicata.

  • art. 175 cod. pen.

    La Corte ha accolto il motivo relativo a questo articolo, ritenendo che il diniego della non menzione nel casellario non fosse adeguatamente motivato; la valutazione per la concessione del beneficio deve considerare, oltre alla gravità, elementi atti a esprimere l'idoneità del beneficio al recupero del reo.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto che il vizio significativo (art.175) rientrasse nelle ipotesi di cui all'art.606, comma 1, lett. e) giustificando l'annullamento parziale con rinvio.

  • artt. 125, 192, 426, 546 cod. proc. pen.; artt. 24, 27, 111 Cost.

    Richieste dalla difesa come profili di nullità o violazione di diritti; la Corte ha esaminato e rigettato le doglianze in punto di nullità processuali e di violazione dei diritti costituzionali, ritenendole infondate nel contesto fattuale e probatorio.

Massime di principio

  • La Corte d'appello può integrare o completare la motivazione mancante o carente del giudice di primo grado: la mancanza assoluta di motivazione non determina automaticamente la nullità quando l'appello esercita piena cognizione.
  • Una consulenza tecnica di parte che prospetta una diversa causa dell'incidente non determina di per sé l'annullamento della responsabilità: il giudice deve valutare e motivare il rigetto della tesi difensiva; la mera contrapposizione di perizie non preclude la conferma dell'aggravante se il quadro probatorio complessivo lo giustifica.
  • Il prelievo ematico è utilizzabile anche se vi sono questioni procedurali formali, purché il prelievo sia stato disposto o eseguito nell'ambito di protocolli sanitari o con metodologie scientificamente corrette; l'obbligo di avviso per la facoltà di farsi assistere dal difensore sussiste quando il prelievo è richiesto autonomamente dalla polizia giudiziaria.
  • La violazione del 'Protocollo Operativo' previsto dal codice della strada non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della prova analitica: la normativa non vincola rigidamente le modalità analitiche e lascia spazio alla scelta tecnica del personale medico, se corretta scientificamente.
  • L'applicabilità dell'art.131-bis (particolare tenuità) può essere negata anche indicando soltanto gli elementi ritenuti rilevanti (es. gravità del fatto); non è necessaria l'analisi di tutti i criteri se quelli indicati giustificano la decisione.
  • Il beneficio della non menzione nel casellario (art.175 c.p.) richiede una motivazione adeguata; il diniego non può basarsi solo sulla 'gravità' senza una valutazione complessiva circa l'idoneità del beneficio al recupero del condannato.
  • Se si intende contestare la utilizzabilità di accertamenti sanitari (es. esami ematici), è essenziale dedurre con precisione la tipologia di violazione (chi ha disposto l'esame, in quali circostanze, e se è stato inquadrato nei protocolli sanitari) e fornire elementi probatori a sostegno della inutilizzabilità.

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