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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22205 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Liguria n. 16/7/08, depositata il 5 maggio 2008, deducendo con un unico motivo la violazione di legge. Ha sostenuto che l’esercizio associato di una professione è di per sé idoneo a configurare un’autonoma organizzazione e quindi il presupposto dell’IRAP, senza che occorra una verifica concreta dei beni strumentali, dei costi o del personale. La controversia riguardava il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 1999-2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Per il 2001 la CTR aveva già dichiarato estinto il giudizio perché il contribuente si era avvalso della definizione automatica prevista dalla legge n. 289 del 2002; per il 1999 e il 2000 aveva invece riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo che l’attività fosse svolta senza apprezzabile struttura organizzativa, con beni strumentali di scarsa entità e senza costi per dipendenti o collaboratori. La Cassazione ha ritenuto tale valutazione incompatibile con il principio delle Sezioni Unite n. 7371 del 2016: per società e associazioni professionali soggette all’IRAP, l’organizzazione si considera implicita nella forma associata dell’attività e non va accertata caso per caso. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in ragione dell’incertezza dei precedenti e del recente intervento delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3

    ma quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3 - comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni - essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione

    Per le società e le associazioni professionali comprese tra i soggetti passivi indicati dalla norma, l’esercizio dell’attività in forma associata integra per legge il presupposto organizzativo dell’IRAP. Non è quindi necessario verificare in concreto l’entità dei beni strumentali o la presenza di dipendenti e collaboratori.

  • Legge n. 289 del 2002

    La CTR ha dichiarato estinto il giudizio relativo al 2001 perché il contribuente si era avvalso della definizione automatica prevista dalla legge. La Cassazione non ha modificato tale statuizione; la norma è menzionata nel provvedimento in relazione a quell’anno.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    La decisione impugnata non è in linea con il suindicato principio di diritto enunciato, per cui, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c. , comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

    Quando, dopo la cassazione della decisione impugnata, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la controversia nel merito.

Massime di principio

  • Ai fini IRAP, quando l’attività professionale è esercitata tramite una società o un’associazione professionale rientrante tra i soggetti passivi previsti dalla legge, la forma associata comporta ex lege il presupposto dell’autonoma organizzazione: non è decisivo dimostrare che i mezzi impiegati siano modesti o che manchino dipendenti e collaboratori.
  • La valutazione concreta dell’organizzazione può essere rilevante per l’attività professionale svolta individualmente, ma non può essere richiesta per escludere il presupposto IRAP quando l’attività è esercitata attraverso una società o un’associazione professionale soggetta all’imposta.
  • Se la Corte di cassazione accoglie il ricorso e ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione impugnata e definire direttamente la causa nel merito.

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