Cassazione Penale, Sentenza n. 20694/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), lamentando che il Tribunale non ha valutato le doglianze difensive: errori nella consulenza tecnica del P.M.; l'intercettazione ambientale del 20/11/2018 non proverebbe il "sistema organizzato" contestato; alcune intercettazioni telefoniche del 26/3, 10/4 e 17/4/2019 sarebbero estranee ai fatti; inattendibilità della dichiarazione di Giovanni Izzo per motivi di astio; e, quanto alle esigenze cautelari, mancata attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, anche per la marginalità dell'incarico ricoperto.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p., perché la misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio) era stata ridotta a sei mesi con notifica del 22/06/2021 e tali sei mesi sono ormai trascorsi, con conseguente estinzione dell'efficacia della misura. La Corte richiama la storia normativa: l'intervento legislativo (art. 3 legge 20/02/2006, n.46) aveva introdotto l'art. 405, comma 1-bis c.p.p. che poteva giustificare la persistenza dell'interesse, ma tale comma è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n.121/2009; pertanto non sussiste interesse a impugnare provvedimenti cautelari interdittivi ormai inefficaci. Non essendovi soccombenza, non sono imposte spese né sanzioni pecuniarie al ricorrente.
Norme richiamate
Reato contestato nell'ambito dell'appalto (atto d'ufficio o altro reato previsto dall'articolo): indicato tra i titoli di imputazione che hanno giustificato la misura interdittiva
Reato contestato (omicidio colposo o altra fattispecie aggravata specifica): citato come parte delle imputazioni a carico del Magliocca che hanno sostenuto l'adozione della misura interdittiva
Reato contestato (falsità in atti relativi all'appalto/progetto): richiamato tra le fattispecie a supporto della misura
Reato contestato (truffa aggravata ai danni dello Stato o di ente pubblico): indicato nelle imputazioni rilevanti ai fini della misura interdittiva
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha invocato le lettere b) (violazione di legge) ed e) (vizi della motivazione)
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Fondamento dell'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse: se la misura cautelare ha perso efficacia nel frattempo, manca interesse all'impugnazione
«[i]I pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini»
Norma introdotta dalla legge n.46/2006 che avrebbe potuto mantenere l'interesse dell'indagato anche a misura cessata (obbligo del P.M. a chiedere archiviazione in caso di pronunciamento della Cassazione sull'insussistenza dei gravi indizi), ma poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale
Norma richiamata in connessione con l'art. 405 comma 1-bis: disciplina la dichiarazione di insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
Istituto della riparazione per ingiusta detenzione: la Corte osserva che tale rimedio non si estende alle misure interdittive, giustificando la carenza di interesse se la misura è cessata
Legge 20 febbraio 2006, n.46 (art. 3)
Ha introdotto l'art. 405 comma 1-bis c.p.p.; la Corte richiama l'evoluzione normativa per spiegare perché in passato poteva sussistere interesse residuo
Sentenza Corte Costituzionale n.121/2009
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 405 c.p.p., determinando il ritorno al principio della carenza di interesse quando la misura è venuta meno
Massime di principio
- Se una misura cautelare interdittiva è venuta meno (revocata o è scaduta) prima della decisione della Corte di Cassazione, in genere manca interesse a proseguire il ricorso per annullamento e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La persistenza dell'interesse può sussistere solo se esistono effetti ancora attuali e concreti della misura (es. conseguenze disciplinari, impedimenti amministrativi o altri effetti durevoli); il ricorrente deve evidenziarli per evitare l'inammissibilità.
- L'intervento normativo che avrebbe potuto giustificare la permanenza dell'interesse (art. 405, comma 1-bis c.p.p.) è stato dichiarato incostituzionale; pertanto non si può più fare affidamento su quella norma per mantenere l'interesse dopo la cessazione della misura.
- Non è possibile ottenere la 'riparazione' prevista dall'art. 314 c.p.p. per misure interdittive: la tutela risarcitoria ex art.314 è limitata all'ingiusta detenzione, e non estende automaticamente l'interesse processuale quando le misure cautelari non detentive decadono.
- Strategia pratica: impugnare tempestivamente e, se la misura rischia di cessare, documentare eventuali conseguenze permanenti o chiedere provvedimenti cautelari/interlocutori che salvaguardino l'interesse processuale; in mancanza, valutare rimedi alternativi (azioni risarcitorie o amministrative) per le conseguenze subite.
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