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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29634/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una caduta avvenuta su una via pubblica del territorio comunale, dove il soggetto attore sosteneva di essere inciampato in una buca formatasi per una mattonella divelta e non segnalata, ricoperta da foglie e carte. La domanda risarcitoria era stata rigettata in primo grado; in appello il Tribunale ha confermato il rigetto, ritenendo che il comportamento della danneggiata avesse efficacia causale esclusiva e interrompesse il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.; 2) omessa/erronea applicazione dell’art. 2043 c.c. per avere il giudice d’appello ricondotto la fattispecie solo nell’alveo dell’art. 2051 c.c.; 3) violazione dell’art. 2051 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe trasformato la responsabilità da cosa in custodia in una responsabilità da insidia, richiedendo l’imprevedibilità del pericolo e non considerando che il custode deve provare il fortuito; 4) violazione dell’art. 1227 c.c., per non avere il Tribunale correttamente valutato il concorso di colpa e l’asserita abnormità della condotta della vittima, né l’omessa manutenzione e segnalazione da parte del Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e ha respinto congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto. Ha affermato che la sentenza impugnata era motivata in modo sufficiente, che il giudice di merito aveva correttamente qualificato la domanda e che, nel merito, aveva accertato in fatto che la condotta della danneggiata avesse efficacia causale esclusiva nel determinare l’evento, interrompendo il nesso eziologico. La Corte ha precisato che, in materia di art. 2051 c.c., il comportamento del danneggiato può rilevare se colposo, senza che sia necessario che sia anche abnorme, eccezionale o imprevedibile; le ulteriori censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della decisione; non è meramente apparente se esplicita il percorso argomentativo del giudice.

  • art. 111 Cost.

    La decisione deve essere sorretta da motivazione riconoscibile e idonea a rendere intelligibile il fondamento del decisum.

  • art. 360 c.p.c.

    In cassazione non è consentito trasformare censure di diritto in richieste di nuova valutazione del fatto.

  • art. 2043 c.c.

    Nel caso concreto il giudice di merito ha implicitamente escluso una responsabilità aquiliana del Comune, ritenendo assorbente l’efficacia causale esclusiva della condotta della danneggiata.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia è esclusa dal fortuito, che incide sul nesso causale; il comportamento del danneggiato può rilevare come fattore causale esclusivo o concorrente se colposo.

  • art. 1227 c.c.

    La condotta colposa del danneggiato può rilevare ai fini del concorso causale o dell’interruzione del nesso eziologico, in coerenza con il principio di autoresponsabilità.

  • art. 2 Cost.

    La valutazione della condotta del danneggiato deve tener conto anche del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Costituisce il parametro di base per l’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità da cose in custodia, il custode risponde salvo prova del caso fortuito; il fortuito può consistere anche nella condotta colposa del danneggiato, quando essa sia causalmente esclusiva o concorrente rispetto al danno.
  • Per escludere la responsabilità del custode non è necessario che la condotta del danneggiato sia abnorme, eccezionale o imprevedibile in senso assoluto: è sufficiente che, nel caso concreto, essa assuma rilievo causale idoneo a interrompere o ridurre il nesso eziologico, secondo un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice e, se la motivazione mostra che il giudice ha valutato la domanda secondo il corretto criterio di imputazione e ha escluso la causalità in fatto, non si configura motivazione apparente.
  • In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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