Cassazione Penale, Ordinanza n. 07220/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma dunque la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 285/1992. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza. Deduce erronea applicazione di legge e insufficienza di motivazione in punto di responsabilità penale, contestando in particolare la ritualità e la tempestività dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima del prelievo ematico/alcolimetrico. Sostiene, in sostanza, che l'avviso sarebbe stato prestato in modo irrituale o tardivo. La Corte di cassazione rileva però che il motivo ripropone censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica delle ragioni della sentenza impugnata. Richiama inoltre il verbale sottoscritto dall'ausiliario di polizia giudiziaria, dal quale risultava che l'avviso era stato dato prima dell'esame e che l'imputato aveva rifiutato l'assistenza del difensore.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave; la responsabilità già accertata nei giudizi di merito viene mantenuta ferma.
Richiamato per gli accertamenti urgenti di polizia giudiziaria ai quali può essere collegato l'avviso della facoltà di assistenza del difensore.
In combinato disposto con l'art. 356 c.p.p. consente di ritenere delegabile agli ausiliari tecnici della polizia giudiziaria l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Fondamento normativo, insieme all'art. 114 disp. att. c.p.p., della possibilità che l'avviso sia dato dagli ausiliari tecnici che eseguono l'accertamento.
Base per la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avviso alla persona sottoposta ad accertamento alcolemico della facoltà di farsi assistere da un difensore può essere validamente dato anche tramite ausiliari tecnici di polizia giudiziaria incaricati degli accertamenti, sulla base del combinato disposto degli artt. 114 disp. att. c.p.p. e 356 c.p.p.
- Ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di avviso, è sufficiente che la relativa attestazione risulti dagli atti di polizia giudiziaria, che hanno valore fidefaciente, salvo specifica e puntuale contestazione delle risultanze documentali.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'eventuale rifiuto dell'assistenza del difensore, se risultante dal verbale redatto dall'ausiliario di polizia giudiziaria, esclude la fondatezza della doglianza relativa all'omesso o tardivo avviso.
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