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Sentenza

Sentenza del 20/07/2023 n. 21618 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Casa di Cura aveva chiesto il rimborso dell'IVA relativa all'anno 2009 contestando il diniego dell'Agenzia. La controversia verteva sul diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti della struttura, posto che la contribuente prestava anche prestazioni sanitarie esenti e quindi l'ammontare della detrazione doveva essere limitato dal meccanismo del pro rata.

La decisione

La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna ha confermato la decisione di primo grado respingendo il rimborso perché il credito IVA era infondato in quanto soggetto al pro rata per le operazioni esenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione, ritenendo adeguata la motivazione della CTR, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Cassazione sull'indetraibilità dell'IVA relativa ad operazioni esenti e sull'obbligo di computare le operazioni esenti nel denominatore del prorata. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 546 (processo tributario), artt. 36, 61, 132

    Norme processuali richiamate in relazione ai requisiti di motivazione e al corretto svolgimento del processo tributario; la Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale fosse assolto.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5

    Fondamenti di cassazione invocati dalla ricorrente (vizi di motivazione e illogicità) che la Corte ha ritenuto infondati perché la motivazione era congrua e comprensibile.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 10, 19, comma 5, 19-bis

    Norme sull'IVA: l'art. 19 e correlati disciplinano il diritto alla detrazione e la determinazione del pro rata. La Corte ha applicato il principio che la detrazione compete solo per gli acquisti destinati ad operazioni imponibili e che le operazioni esenti devono essere incluse nel calcolo del prorata.

  • Sesta direttiva IVA (Direttiva CEE 77/388) art. 19, par. 1

    Principio comunitario secondo cui le operazioni esenti non danno diritto a detrazione e pertanto la quota di detrazione va proporzionata con l'inclusione delle operazioni esenti nel denominatore del calcolo del prorata.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-560/11 (Debiasi)

    Giurisprudenza Ue richiamata per affermare che il diritto alla detrazione riguarda solo i beni/servizi impiegati in operazioni imponibili; se i beni/servizi sono impiegati per operazioni esenti, non è possibile la detrazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma relativa al contributo unificato processuale; la Corte dà atto dell'eventuale ulteriore importo dovuto dalla ricorrente secondo tale disposizione.

Massime di principio

  • Se un soggetto svolge sia operazioni imponibili sia operazioni esenti (es. prestazioni sanitarie esenti), il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti va calcolato con il pro rata: il valore delle operazioni esenti deve essere incluso nel denominatore della proporzione.
  • Non è possibile ottenere la detrazione dell'IVA «a monte» per acquisti impiegati in operazioni esenti, salvo dimostrare un uso effettivo e documentato di tali beni/servizi per operazioni imponibili.
  • Le questioni già risolte dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE sono in genere inammissibili come motivo per rimandare la questione alla Corte stessa; un rinvio pregiudiziale è pertinente solo se sussiste una questione di diritto comunitario non chiarita.
  • Le doglianze sulla motivazione della sentenza di grado devono dimostrare che la motivazione è inesistente o del tutto inidonea a far comprendere il percorso logico-giuridico: critiche generiche o alternative non sono sufficienti.
  • In contenziosi IVA con prestazioni sanitarie, per migliorare le possibilità di detrazione occorre provare la destinazione degli acquisti a finalità imponibili oppure adottare contabilità analitiche/allocazioni che consentano di distinguere l'uso imponibile da quello esente.
  • Le spese processuali seguono la soccombenza; in cassazione è frequente l'addebito delle spese con importi prefissati per il grado di giudizio.

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