Cassazione Civile, Ordinanza n. 35100/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute in forza di un mutuo chirografario stipulato da una società debitrice principale e garantito da due società fideiussori. Dopo il rigetto delle opposizioni in primo grado e il rigetto dell’appello principale della garante, la società fideiussore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Ha sostenuto: 1) la nullità del mutuo e dei contratti connessi per inesistenza di causa, deducendo che le somme erogate non sarebbero state realmente consegnate ma impiegate per ripianare debiti pregressi e operazioni su derivati; 2) la violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che l’onere di produrre la documentazione del rapporto e di provare il credito gravasse sulla banca e non sulla garante; 3) la violazione delle regole di buona fede, dell’art. 1956 c.c. e dell’art. 21 TUF, per asserita concessione abusiva di credito verso una società già gravemente esposta; 4) l’usurarietà degli interessi, contestando la distinzione tra interessi corrispettivi e moratori; 5) la solidarietà e indivisibilità del debito tra fideiussori, ritenuta erroneamente motivata; 6) la statuizione sulle spese di lite, sostenendo che, in caso di accoglimento dell’opposizione, la controparte avrebbe dovuto essere condannata alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi per difetto di specificità e per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., rilevando che la ricorrente non aveva adeguatamente indicato gli atti e i documenti su cui fondava le censure né aveva localizzato le deduzioni nei gradi di merito. Nel merito, la Corte ha ribadito che il cosiddetto mutuo solutorio non è di per sé nullo, poiché l’accredito in conto corrente integra la traditio, e che l’eventuale impiego delle somme per estinguere passività pregresse non determina invalidità del mutuo; ha inoltre richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, se è illecito solo il tasso moratorio, restano dovuti gli interessi corrispettivi leciti. Quanto alle spese, ha osservato che la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del mutuo per inesistenza di causa; la Corte osserva che il mutuo solutorio non è nullo per il solo fatto di estinguere passività pregresse, essendo sufficiente l’accredito in conto corrente a integrare la traditio.
Invocato dalla ricorrente sulla nozione di mutuo; la Corte ribadisce che l’erogazione con accredito in conto corrente realizza la messa a disposizione della somma al mutuatario.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo applica come causa di inammissibilità dei motivi per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fondano le censure.
Richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte rileva che la censura è inammissibile perché non specifica e non dimostra di essere stata ritualmente dedotta nei gradi di merito.
Invocato per la pretesa liberazione del fideiussore in caso di concessione abusiva di credito; la Corte non entra nel merito per inammissibilità, ma richiama il difetto di specificità della censura.
Richiamato dalla ricorrente in collegamento alla dedotta abusiva concessione di credito e alle operazioni in derivati; la censura è dichiarata inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro formale di tutte le censure di violazione di legge proposte nel ricorso.
Evocato in relazione al motivo sugli interessi usurari, per la conformità della decisione all’orientamento consolidato della Corte.
Richiamato con riferimento al ricorso monitorio e alla precisazione dell’entità della pretesa e delle percentuali di riparto tra garanti.
Richiamato nel principio secondo cui, se è illecito solo il tasso moratorio, restano dovuti gli interessi corrispettivi leciti.
Evocato nel motivo sulle spese; la Corte osserva che la sua richiamata disciplina non incide sulla discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel mutuo cosiddetto solutorio, l’accredito della somma sul conto corrente del mutuatario integra di per sé la traditio e rende il contratto valido; l’eventuale successivo impiego delle somme per estinguere debiti pregressi non comporta nullità del mutuo.
- La destinazione delle somme a ripianare passività anteriori non è, da sola, indice di mancanza di causa o di simulazione del mutuo; l’eventuale invalidità deve essere allegata e provata specificamente dalla parte che la deduce.
- In cassazione, il motivo è inammissibile se non individua con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda e non localizza le deduzioni nei gradi di merito, poiché la Corte non è tenuta a ricercare autonomamente il materiale processuale.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere formulata in modo astratto, ma deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi e con il riparto dell’onere probatorio operato nei gradi di merito.
- Ai fini dell’usura, se risultano leciti gli interessi corrispettivi e solo il tasso moratorio supera la soglia, l’illiceità colpisce solo gli interessi di mora; restano dovuti gli interessi corrispettivi validamente pattuiti.
- La deduzione di una concessione abusiva di credito e della conseguente liberazione del fideiussore richiede una specifica ricostruzione della complessiva esposizione debitoria e della consapevolezza della banca; non basta la mera riproposizione di argomentazioni generiche.
- La compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
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