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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03211/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di accesso presso la sede sociale, l'ufficio fiscale emise cinque avvisi di accertamento per gli anni 2006-2010, recuperando a tassazione IRES, IRAP e IVA sulla base dell'assunto che alcuni fornitori della società fossero mere "cartiere" e che le operazioni contestate fossero oggettivamente inesistenti. La contribuente impugnò gli atti e ottenne esito favorevole in primo grado; in appello, la commissione regionale accolse l'impugnazione dell'Ufficio e respinse l'appello incidentale della società. In cassazione la società denunciò: (1) violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale in materia IVA, sostenendo che per i tributi armonizzati il contraddittorio è obbligatorio e che la prova di resistenza era stata dimostrata; (2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere il giudice di merito considerato elementi che, secondo la ricorrente, provavano che i fornitori non erano cartiere e che le cessioni erano effettive; (3) un ulteriore vizio di omesso esame sui medesimi profili fattuali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità/esposizione dei motivi originari del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., e in parte infondato perché la CTR aveva accertato che, dopo l'accesso e la redazione del processo verbale sottoscritto dal legale rappresentante, il contribuente era stato informato delle ragioni dell'accesso; inoltre, per gli anni successivi si trattava di accertamenti a tavolino e comunque non era stata fornita una prova di resistenza analitica idonea a mostrare che un contraddittorio preventivo avrebbe potuto mutare l'esito dell'accertamento. I secondi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati perché i fatti asseritamente omessi non erano decisivi: anche se provati, non sarebbero stati idonei a scardinare il quadro indiziario valorizzato dal giudice di merito circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è scrutinata anche alla luce del contenuto effettivo delle doglianze; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per carenza di specificità dell'esposizione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è configurabile solo rispetto a fatti storici decisivi; i fatti allegati dalla ricorrente sono stati ritenuti non decisivi perché non idonei a mutare l'esito della controversia.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale non è stata ritenuta invocabile nel caso degli anni per i quali vi era stato accesso con redazione di processo verbale sottoscritto dal contribuente; per gli altri anni la questione non ha comunque superato la prova di resistenza.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione completa e specifica degli elementi necessari a comprendere le doglianze e il loro percorso processuale; la loro omissione comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Cass. n. 20436/2021

    Richiamata per affermare che, in materia di tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio anche negli accertamenti a tavolino.

  • Cass., Sez. Un., n. 8053/2014

    Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto decisivo, non di elementi solo astrattamente rilevanti ma incapaci di spostare l'esito della lite.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile una esposizione specifica e autosufficiente dei fatti processuali e dei motivi già dedotti nei gradi di merito, perché la Corte possa verificare la decisività delle censure senza integrare la carenza narrativa del ricorso.
  • In materia di IVA, il contraddittorio endoprocedimentale può essere obbligatorio anche per gli accertamenti c.d. a tavolino; tuttavia, il contribuente deve allegare in modo analitico gli elementi che avrebbe potuto far valere tempestivamente e dimostrare, con una prova di resistenza, la loro idoneità a incidere sul contenuto dell'atto impositivo.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non ricorre quando i fatti asseritamente trascurati, anche se provati, non sarebbero comunque idonei a modificare la decisione, specie se il giudice di merito ha fondato la pronuncia su un compendio indiziario autonomamente sufficiente.
  • La dimostrazione di alcuni indici di regolarità formale del fornitore o della contabilità del contribuente non è di per sé sufficiente a scardinare un accertamento fondato sull'inesistenza oggettiva delle operazioni, se non neutralizza il quadro indiziario complessivo valorizzato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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