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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36579/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato dichiarato responsabile dal Tribunale di Lecce, con sentenza del 12 febbraio 2025, del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestato ai sensi dell'art. 12, commi 3, lettere a), b) e d), 3-bis e 3-ter, lettera b), d.lgs. n. 286/1998. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza dell'11 dicembre 2025, aveva confermato la condanna e respinto la richiesta di riconoscere la continuazione con un precedente reato, commesso nel maggio 2023 ad Augusta e giudicato con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Siracusa, irrevocabile dal 21 febbraio 2024, per il quale l'imputato era stato condannato ai sensi degli artt. 110 c.p. e 12, comma 3, lettere a) e d), d.lgs. n. 286/1998. Con ricorso ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p.: ha sostenuto che il significativo intervallo temporale, da solo, non esclude la continuazione e che l'omogeneità dei reati e la necessaria programmazione delle condotte avrebbero dovuto condurre al riconoscimento di un disegno criminoso unitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha osservato che l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se priva di motivazione logicamente adeguata o fondata su criteri eccentrici rispetto ai principi giurisprudenziali. Nel caso concreto la Corte d'appello non aveva valorizzato soltanto l'intervallo temporale superiore a un anno, ma anche le diverse modalità di consumazione e l'assenza di elementi comuni relativi a organizzazione, persone e mezzi, tali da dimostrare che il secondo fatto fosse già prefigurato al momento del primo. Le censure difensive non si confrontavano adeguatamente con tale motivazione, che è stata ritenuta logica e conforme ai principi applicabili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendovi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    in tema di continuazione l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da motivazione logicamente adeguata e/o ove si sviluppi lungo binari eccentrici rispetto ai consolidati principi di diritto elaborati da questa Corte

    Il riconoscimento della continuazione presuppone l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso, valutazione di fatto affidata al giudice di merito e sindacabile in cassazione soltanto nei limiti indicati.

  • art. 671 c.p.p.

    in tema di continuazione l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da motivazione logicamente adeguata e/o ove si sviluppi lungo binari eccentrici rispetto ai consolidati principi di diritto elaborati da questa Corte

    La decisione sull'applicazione della continuazione in sede esecutiva comporta una valutazione di merito sull'unicità del disegno criminoso; la cassazione interviene solo se la motivazione è logicamente inadeguata o si discosta dai principi consolidati.

  • art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p.

    le censure difensive sfuggono al necessario serrato confronto critico con il più articolato apparato motivazionale dell’ordinanza, che non risulta fondato sulla considerazione del solo dato temporale ma, anche, sulla valutazione delle complessive modalità di consumazione dei delitti

    Le doglianze di legittimità devono confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; non è sufficiente contestare uno solo degli elementi valutati dal giudice quando la decisione si fonda anche sulle complessive modalità dei fatti.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere altresì condannato al versamento della somma, reputata congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 12, commi 3, lettere a), b) e d), 3-bis e 3-ter, lettera b), d.lgs. n. 286/1998

    la Corte di appello di Lecce,nel confermare la pronuncia del Tribunale di Lecce del 12 febbraio 2025, che hadichiarato Abdollaziz Chingiz responsabile del delitto di cui all’art. 12, comma 3,lett. a) e b), d), comma 3-bis, comma 3-ter lett. b), decreto legislativo 25 luglio1998 n. 286 descritto in rubrica

    La norma individua il delitto per il quale la condanna era stata confermata; la Corte di cassazione, nel giudizio in esame, non ha riesaminato nel merito la responsabilità per tale reato.

  • artt. 110 c.p. e 12, comma 3, lettere a) e d), d.lgs. n. 286/1998

    il reato di cui all’art. 110cod. pen. e 12, comma 3, lett. a) ed), del medesimo d. l.vo n. 286/98 per ilquale è stato condannato con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Siracusa,irrevocabile il 21 febbraio 2024

    Queste disposizioni identificano il precedente reato rispetto al quale era stata chiesta la continuazione; la decisione di legittimità ha riguardato il rigetto di tale richiesta, non la responsabilità per il precedente fatto.

Massime di principio

  • L'unicità del disegno criminoso ai fini della continuazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In cassazione la valutazione è censurabile solo se manca una motivazione logicamente adeguata o se si fonda su criteri eccentrici rispetto ai principi consolidati.
  • La distanza temporale tra i reati non costituisce, isolatamente, un ostacolo automatico al riconoscimento della continuazione, ma può essere valutata insieme alle modalità complessive dei fatti e alla presenza o assenza di elementi comuni di organizzazione, persone e mezzi.
  • L'omogeneità della tipologia dei reati e la necessità di una programmazione per commetterli non dimostrano, da sole, l'esistenza di un disegno criminoso unitario se non risultano elementi concreti che colleghino la pianificazione dei diversi fatti.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi criticamente con l'intero apparato motivazionale della decisione impugnata; la censura che isoli un solo elemento, senza misurarsi con gli ulteriori dati valutati dal giudice, può risultare inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleParte generaleImmigrazione
IstitutiContinuazione

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