Cassazione Civile, Ordinanza n. 20264/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio un altro soggetto chiedendone la condanna al pagamento di euro 70.000, deducendo che si trattasse della restituzione di un mutuo che, in concreto, sarebbe stato concesso al convenuto e poi confluito, tramite versamento, nel finanziamento di una società che le parti avevano deciso di riconvertire a un'attività di consulenza finanziaria. Il convenuto aveva contestato integralmente la domanda, sostenendo una diversa ricostruzione della vicenda, e i giudici di merito avevano rigettato la pretesa per difetto di prova dell'assunzione dell'obbligo restitutorio. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'effetto devolutivo dell'appello e delle norme sul perimetro del giudizio di secondo grado, oltre a vizi di motivazione e di valutazione delle prove; 2) omesso rilievo di circostanze da cui desumere la conclusione di un contratto di mutuo, con richiamo alle norme sulla formazione del contratto e sull'onere della prova, nonché omesso esame di fatti decisivi; 3) omissione di pronuncia su fatti e difese svolte dall'appellante, oltre a vizi ex artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame; 4) tardività delle difese del convenuto, che il ricorrente qualificava come domande riconvenzionali ed eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, asseritamente proposte oltre i termini di costituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva esaminato la causa nei limiti devoluti e aveva motivato in modo congruo, senza violare gli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. Ha rigettato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, osservando che la censura di omesso esame era inammissibile per la preclusione derivante dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., mentre le ulteriori doglianze miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto, estranea al giudizio di legittimità. Ha rigettato anche il quarto motivo, chiarendo che le difese del convenuto costituivano mera contestazione dei fatti allegati dall'attore e non domande riconvenzionali o eccezioni soggette a decadenza; ha inoltre ribadito che il giudice di merito non è tenuto a confutare singolarmente ogni elemento probatorio, essendo sufficiente una motivazione effettiva, coerente e logicamente ricostruibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la violazione dell'effetto devolutivo dell'appello.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che il giudice d'appello dovesse riesaminare la causa entro i limiti dei motivi specifici.
Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro delle doglianze sull'appello.
La Corte afferma che non vi è ultrapetizione o omissione di pronuncia quando il giudice di merito si pronuncia entro il thema decidendum devoluto dalle parti.
Richiamato congiuntamente alle censure di motivazione; la Corte ribadisce la necessità di una motivazione effettiva e coerente.
Richiamato nel contesto delle censure sulla motivazione, ritenute infondate.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno delle doglianze sulla motivazione; la Corte valorizza l'esigenza di una motivazione comprensibile e coerente.
La Corte esclude che il ricorrente possa trasformare il controllo di legittimità in una nuova valutazione del materiale probatorio.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la scelta tra prove compete al giudice di merito, se sorretta da motivazione adeguata.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte conferma che l'onere di provare l'obbligazione restitutoria grava sull'attore che la allega.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza del mutuo; la Corte non ne accoglie la lettura, richiamando l'onere probatorio dell'attore.
Richiamato tra le norme sulla formazione del contratto, ma la Corte non ravvisa vizi nella ricostruzione di merito.
Richiamato per la conclusione del contratto; la Corte non accoglie la doglianza per difetto di prova del mutuo.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non esamina nel merito la ricostruzione contrattuale prospettata perché si tratterebbe di rivalutazione del fatto.
Richiamato per sostenere la tardività delle difese del convenuto; la Corte esclude la decadenza perché si trattava di mera difesa.
La Corte distingue le mere difese dalle eccezioni e domande riconvenzionali soggette a preclusione.
Richiamato nel contesto delle preclusioni nella costituzione del convenuto; ritenuto non violato perché le difese erano mere contestazioni.
La Corte lo applica per dichiarare inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato con l'art. 13, comma 1-quater, in tema di ulteriore contributo unificato.
Cass. SU 8053/2014
Richiamata come parametro per il controllo sulla sufficienza e coerenza della motivazione dopo la riforma del vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice di secondo grado deve riesaminare la causa entro i limiti dei capi impugnati e dei motivi specifici, ma non è tenuto a ripercorrere analiticamente ogni singolo elemento probatorio se la decisione impugnata è sorretta da una motivazione effettiva e coerente.
- In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove; il controllo di legittimità non è una terza istanza di merito.
- Chi agisce per l'accertamento di un mutuo e per la condanna alla restituzione deve provare l'assunzione dell'obbligazione restitutoria da parte del convenuto; la mera allegazione di un versamento o di una causale non basta se non dimostra il titolo giuridico del trasferimento di denaro.
- Le contestazioni del convenuto che si limitano a negare i fatti costitutivi allegati dall'attore e a prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda integrano mera difesa e non sono soggette alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto o delle domande riconvenzionali.
- La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando ricorrono le preclusioni previste per il doppio conforme, e comunque non può risolversi in una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La motivazione del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se manca in modo tale da non rendere ricostruibile il percorso logico seguito; non è sufficiente che la parte proponga una lettura alternativa delle prove.
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