Cassazione Penale, Sentenza n. 13547/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/06/2022 che ha rigettato il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere (ordinanza GIP 18/08/2021, eseguita 07/03/2022) per reati connessi al traffico di cocaina. Il ricorrente deduce: irregolarità e travisamento nella valutazione delle operazioni sotto copertura (art. 9 legge 16/03/2006 n.146), mancanza di un procedimento penale idoneo a legittimare l'attività sotto copertura e possibile provocazione; violazioni del trattato di assistenza giudiziaria con la Colombia (legge n.82/2020) e dell'art.6 CEDU; incompletezza/omessa trasmissione alla difesa della documentazione investigativa (intercettazioni telematiche, ambientali e telefoniche); assenza di autorizzazione o delibera competente per l'operazione sotto copertura (DCSA o organo di vertice del corpo), con conseguente illegittimità dell'attività; contestazione dell'attualità delle esigenze cautelari e della qualificazione del ruolo del ricorrente, sostenendo estraneità ad associazioni criminali e travisamento dei fatti circa il possesso e il trasporto della droga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività (ricorso depositato oltre il termine: ordinanza depositata 19/07/2022, termine scadenza 01/08/2022, ricorso depositato 31/08/2022). In ogni caso la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato sul merito: ha confermato che le critiche sulle operazioni sotto copertura non determinano, di per sé, l'inutilizzabilità delle prove salvo che sia dimostrata una determinante 'provocazione' diretta al ricorrente (qui la presunta provocazione sarebbe stata diretta al soggetto Castano, non al Mascioli); ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità che non consente un nuovo esame dei fatti e delle prove e che i vizi di merito spettano al giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese di procedimento nonché al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 9, legge 16 marzo 2006, n. 146 (operazioni sotto copertura)
La Corte afferma che la mancata osservanza degli obblighi comunicativi o autorizzativi non determina automaticamente inutilizzabilità delle prove raccolte dall'agente infiltrato; solo se l'attività ha concretamente determinato la commissione del reato (provocazione) la prova può essere esclusa.
legge n. 82 del 2020 (ratifica trattati con la Repubblica colombiana)
Richiamata dalla difesa in ordine alla cooperazione internazionale; la Corte non ha ritenuto che le presunte violazioni del trattato abbiano prodotto un vizio tale da inficiare l'utilizzabilità delle risultanze probatorie nel caso concreto.
art. 6, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (diritto a un giusto processo)
La Corte ritiene che dalle irregolarità denunciate non derivi una lesione dei diritti fondamentali tale da configurare violazione dell'art. 6 CEDU che comporti nullità delle prove acquisite.
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), artt. 73, comma 1; 80, comma 2; art. 74
Riferimenti alle fattispecie penali contestate (importazione, traffico di stupefacenti). La Corte osserva che il procedimento era iscritto anche per il reato di cui all'art. 74, perciò si applicano regole processuali connesse a procedimenti per reati gravi di stupefacenti.
La Corte segnala che, essendo il procedimento iscritto anche per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990 (traffico di stupefacenti), non opera la sospensione feriale dei termini; conseguenza: termine di impugnazione ordinario e ricorso tardivo.
art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.
Richiamato per l'elenco delle fattispecie rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme sui procedimenti di criminalità organizzata e, in particolare, per l'individuazione delle fattispecie che escludono la sospensione feriale dei termini.
art. 606, lett. e) c.p.p. (limiti del controllo di legittimità sulla motivazione)
La Corte ricorda che in sede di legittimità è sindacabile la mancanza o manifesta illogicità della motivazione ma non è consentito un nuovo apprezzamento dei fatti o delle prove; i vizi contestati devono incidere sui requisiti minimi della motivazione.
artt. 274, lett. c) e 275 c.p.p. (misure cautelari e requisiti)
Riferimenti alle norme che disciplinano l'applicazione delle misure coercitive e i relativi requisiti (esigenze cautelari, gravità indiziaria); la Corte ha ritenuto che le contestazioni del ricorrente richiedessero accertamenti di fatto non esperibili in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p. (spese e ammende in caso di inammissibilità per colpa)
La Corte, dichiarando il ricorso inammissibile e non potendo escludere colpa del ricorrente, ha posto a suo carico le spese processuali e il pagamento di una somma a titolo di ammenda (stabilita in € 3.000,00).
Massime di principio
- La tempestività dell'impugnazione è essenziale: la mancata osservanza dei termini processuali determina l'inammissibilità del ricorso anche se gli argomenti appaiono rilevanti.
- In sede di legittimità (Corte di Cassazione) il sindacato è limitato alla verifica di legittimità e della motivazione (mancanza o manifesta illogicità); non è ammesso un nuovo esame dei fatti o una rivalutazione completa delle prove.
- Le irregolarità formali nelle operazioni sotto copertura (mancata autorizzazione o incomplete comunicazioni) non comportano automaticamente l'inutilizzabilità delle prove: l'esclusione è prevista quando l'agente ha determinato l'indagato alla commissione del reato (provocazione) e non quando l'agente ha solo disvelato una condotta delittuosa preesistente.
- Le contestazioni relative alla correttezza delle attività internazionali di cooperazione (es. scambi investigativi con autorità straniere) richiedono accertamenti di fatto che competono al giudice di merito; tali questioni difficilmente riescono a prevalere in sede di legittimità se non corredate da vizi di diritto chiari.
- Se si ritiene che la prova sia stata acquisita violando diritti fondamentali (art. 6 CEDU), occorre argomentare specificamente e dimostrare il nesso tra la violazione e l'inutilizzabilità della prova; affermazioni generiche non sono sufficienti in Cassazione.
- La doglianza sulla mancata messa a disposizione di atti da parte della Procura va sollevata e documentata tempestivamente nel merito, poiché in cassazione non si possono svolgere nuovi accertamenti istruttori.
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