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Sentenza

Sentenza del 05/12/2022 n. 5630 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Soggetto contribuente - Estratto ruolo - Opposizione giudiziale - Notifica irrituale - Indirizzo PEC - Pubblico registro - Omesso inserimento - Non rileva - Interesse agire - Omessa eccezione - Rileva - Estratto ruolo - Autonoma impugnabilità cartella - Non sussiste - Inammissibilità ricorso - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente contestava la legittimità della notifica della cartella/estratto di ruolo sostenendo che la comunicazione era stata eseguita tramite un indirizzo PEC del Concessionario non inserito nei pubblici registri, quindi 'irrituale' e invalida

La decisione

il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile: la cartella di pagamento non è autonomamente impugnabile solo per la contestata notifica PEC inesistente nei pubblici registri. L'opposizione all'estratto di ruolo, quando si deduce una mancata o irrituale notifica della cartella, richiede la prova dell'interesse ad agire; in mancanza di documentazione dell'interesse l'azione è improcedibile. Ne consegue che la contestazione non è stata accolta e il ricorso è respinto/inammissibile

Norme richiamate

  • c.p.c. art. 100

    richiamata in relazione al principio dell'interesse ad agire necessario per l'opposizione; la norma è stata evocata per sostenere la necessità di documentare l'interesse alla impugnazione

  • art. 15-ter d.l. 179/2012

    norma inerente alla validità delle notificazioni via PEC e ai pubblici registri delle caselle; il giudice valuta che la sola omissione dell'inserimento nei registri non determina automaticamente l'illegittimità della notifica senza che sia provato l'interesse ad agire

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    richiamata con riferimento alle modifiche/rilevanza delle regole di notifica via PEC; utilizzata per valutare l'effetto dell'omesso inserimento del PEC nei pubblici registri sulla validità della notifica

  • Cass. SS.UU. 26283/2022

    giurisprudenza richiamata che stabilisce criteri sul rapporto tra cartella di pagamento, opposizione all'estratto di ruolo e validità delle notifiche PEC; conferma la necessità di interesse ad agire e limita l'autonomia di impugnazione della cartella per questioni meramente formali di notifica

Massime di principio

  • La cartella di pagamento non è automaticamente e autonomamente impugnabile soltanto perché si contesta la notifica tramite un indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri: occorre valutare l'iter procedurale corretto (opposizione all'estratto di ruolo) e provare l'interesse all'azione
  • Chi impugna deve documentare l'interesse ad agire (danno concreto o effetto pregiudizievole) quando solleva vizi di notifica della cartella; l'assenza di tale prova rende il ricorso inammissibile
  • La mancata iscrizione della PEC del Concessionario nei pubblici registri non determina automaticamente l'annullamento della notifica: il giudice valuta complessivamente la legittimità dell'atto e la posizione processuale del ricorrente
  • Prima di proporre ricorso diretto contro la cartella, verificare e, se necessario, esperire l'opposizione all'estratto di ruolo seguendo le regole previste e documentando l'interesse concreto alla tutela
  • Preservare e acquisire prove precise sulla tempestività, sui contenuti e sui destinatari della notifica PEC (log, ricevute di accettazione/avvenuta consegna, registri pubblici consultati) perché la prova processuale è determinante
  • Se si rileva una notifica a PEC non iscritta nei registri pubblici, segnalare tempestivamente l'anomalia e sollevare l'eccezione nel primo atto utile: l'omessa eccezione processuale può precludere il suo valore ai fini del giudizio

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