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Sentenza

Sentenza del 05/12/2022 n. 3782 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

- Atti impugnabili - estratto ruolo - Non impugnabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione della riscossione eseguita a mezzo ruolo/cartella quando la notifica non è avvenuta o non è valida; il ricorrente deduce che la novella introdotta dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215), che ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 del DPR n. 602/1973, deve trovare applicazione e garantire tutela immediata in presenza di ruolo o cartella non notificati o non validamente notificati

La decisione

il giudice ha ritenuto applicabile la disposizione novellata (art. 3-bis / comma 4-bis art. 12 DPR 602/1973) ai processi pendenti, perché la norma specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata a fronte di ruolo o cartella non notificati o validamente notificati; ne consegue che i contribuenti possono avvalersi della tutela prevista anche se il processo era già in corso al momento della modifica normativa, nei limiti indicati dalla ratio della norma

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (conv. L. 17 dicembre 2021, n. 215)

    la norma, tramite la novella all'art. 12 DPR 602/1973, introduce il comma 4-bis che specifica l'interesse alla tutela immediata contro ruolo/cartella non notificati o non validamente notificati; è stata interpretata come norma applicabile ai processi pendenti in quanto chiarisce e concretizza un interesse processuale già rilevante

  • art. 12 DPR 29 settembre 1973, n. 602, comma 4-bis

    il comma 4-bis, introdotto dalla conversione del d.l. 146/2021, è interpretato dal giudice come norma che legittima e disciplina la tutela immediata del contribuente rispetto alla mancata o invalida notificazione del ruolo/cartella

  • L. 17 dicembre 2021, n. 215 (legge di conversione del d.l. 146/2021)

    atto che ha introdotto la modifica normativa; la conversione ha efficacia anche nei confronti dei procedimenti pendenti quando la disposizione concreta un interesse alla protezione immediata

Massime di principio

  • Le norme che specificano e concretizzano un interesse processuale favorevole al contribuente possono applicarsi ai processi pendenti: la novella non è considerata di natura esclusivamente retroattiva o novatoria sfavorevole
  • Se la notifica del ruolo o della cartella è assente o invalida, il contribuente ha interesse alla tutela immediata e può far valere le relative misure o eccezioni anche in procedimenti già avviati
  • È opportuno verificare tempestivamente la validità della notifica: l'eccezione di mancata o invalida notificazione deve essere sollevata con tempestività per ottenere l'effetto protettivo previsto dalla norma
  • La tutela prevista non annulla automaticamente gli atti di riscossione già eseguiti, ma apre la strada a rimedi giurisdizionali (es. annullamento, sospensione, misure cautelari) nei casi in cui la notifica risulti inesistente o invalidante
  • La norma non si applica a situazioni definitivamente giudicate (res iudicata); la sua efficacia è rivolta ai procedimenti ancora pendenti e alle vicende non ancora definitivamente risolte

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