Sentenza del 05/12/2022 n. 3783 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Riscossione - Rateazione - Termini impugnazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva richiesto ed ottenuto la rateazione degli importi indicati nella cartella di pagamento senza porre alcuna riserva; successivamente ha contestato l'esistenza o la quantificazione del debito. La questione giuridica è se l'accettazione della rateazione senza riserve comporti acquiescenza definitiva e preclusione del potere di impugnare la cartella.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'aver chiesto ed ottenuto la rateazione senza riserva non costituisce di per sé acquiescenza del contribuente e non preclude la possibilità di impugnare la cartella, salvo che nel frattempo siano decorsi i termini per l'impugnazione. In sostanza il ricorso del contribuente è stato ammesso insofar as la mancata interruzione dei termini non era avvenuta, e gli è stata riconosciuta la possibilità di contestare gli importi nonostante la rateazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973 (riscossione delle imposte) e disposizioni sulla cartella di pagamento
Le norme che regolano la cartella di pagamento e la riscossione sono interpretate nel senso che la fruizione di misure agevolative (rateazione) non equivale automaticamente a rinuncia o acquiescenza alla pretesa tributaria, salvo decorso del termine di impugnazione.
D.Lgs. n. 546/1992 (processo tributario)
Le regole sui termini e sulle modalità di impugnazione vengono applicate per stabilire se il contribuente abbia ancora la possibilità di proporre ricorso: la rateazione non estingue né sospende automaticamente i termini di impugnazione salvo casi espressi.
Massime di principio
- La richiesta e l'ottenimento di una rateazione non costituiscono di per sé rinuncia al diritto di impugnare la cartella; il contribuente può quindi proporre ricorso se i termini non sono spirati.
- È essenziale verificare e rispettare i termini di impugnazione: se questi sono scaduti, la possibilità di contestare è preclusa indipendentemente dalla rateazione.
- Per maggiore tutela, quando si richiede una rateazione è consigliabile dichiarare espressamente la 'riserva di impugnazione' o chiarire che la rateazione è accettata senza riconoscimento definitivo del debito.
- I pagamenti o le dilazioni non devono essere considerati manifestazioni di acquiescenza salvo che non vi sia un atto esplicito di rinuncia o sia maturata la preclusione per decorso dei termini.
- In caso di contestazione, è opportuno tempestivamente esperire le azioni cautelari o impugnatorie previste per sospendere gli effetti esecutivi della cartella e preservare i diritti del contribuente.
- Diversi fatti (es. dichiarazioni formali, transazioni, rinunce esplicite) possono però configurare acquiescenza: va valutato caso per caso.
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