Sentenza del 05/12/2022 n. 3780 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Accertamento - Iva - Contraddittorio obbligatorio - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil provvedimento tributario è stato annullato per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; la decisione precisa però che l'annullamento è condizionato alla produzione da parte del contribuente di quali sarebbero stati i motivi specifici che avrebbe addotto in sede di confronto con l'amministrazione e in che modo tali motivi avrebbero potuto influire sull'esito dell'accertamento
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'impugnazione contestava l'accertamento IVA per violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati; il ricorrente sosteneva di non essere stato posto in condizione di esporre e discutere le proprie ragioni prima dell'adozione del provvedimento
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE (armonizzazione dell'IVA)
la norma europea richiede che, nei tributi armonizzati, sia garantita la tutela effettiva del contribuente incluso il diritto di essere ascoltato prima dell'adozione di decisioni che incidono sui suoi diritti
Normativa nazionale di applicazione dell'IVA (es. DPR 633/1972)
interpreta l'obbligo interno di gestione e controllo dell'IVA alla luce dei principi europei, imponendo all'amministrazione di svolgere il contraddittorio endoprocedimentale quando previsto dal diritto europeo
Principio generale del contraddittorio endoprocedimentale / diritto di difesa
il principio è inteso come obbligo generalizzato per i tributi armonizzati; la sua violazione vicia il provvedimento se il contribuente dimostra i motivi specifici che avrebbe addotto e l'effetto che avrebbero avuto
Massime di principio
- Per i tributi armonizzati (IVA) esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: l'amministrazione deve porre il contribuente in condizione di esporre le proprie ragioni prima di adottare l'atto.
- La violazione del contraddittorio conduce all'annullamento dell'atto tributario solo se il contribuente indica in modo specifico i motivi che avrebbe addotto e mostra come questi avrebbero potuto incidere sull'esito.
- Non basta l'affermazione generica di essere stati privati del contraddittorio: il contribuente ha l'onere di allegare i contenuti della propria difesa e il concreto nesso di causalità con l'atto impugnato.
- Se il contribuente ha effettivamente partecipato al contraddittorio o non riesce a specificare le argomentazioni omesse, l'atto amministrativo può rimanere valido nonostante profili formali.
- Prassi suggerita per contribuenti: esercitare sempre tempestivamente il diritto di essere sentiti, documentare le comunicazioni e, in caso di contenzioso, specificare dettagliatamente i mezzi di prova e i punti di diritto che si sarebbero sollevati.
- Prassi suggerita per l'amministrazione: assicurare modalità effettive di confronto, conservare documentazione delle fasi endoprocedimentali e motivare perché eventuali obiezioni del contribuente non incidono sull'esito.
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