Sentenza del 05/12/2022 n. 3774 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Atti impugnabili - Estratto ruolo - non impugnabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto applicabile l'art. 12, comma 4‑bis, del D.P.R. 600/1973, introdotto dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che stabilisce che "l'estratto di ruolo non è impugnabile". La norma è stata considerata applicabile anche ai processi pendenti, in quanto concretizza e specifica l'interesse alla tutela immediata; di conseguenza il ricorso è stato respinto/dichiarato inammissibile per difetto di impugnabilità dell'atto impugnato
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'estratto di ruolo: il ricorrente contestava la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo quale atto impugnabile in sede giurisdizionale, sostenendo che dovesse essere ritenuto suscettibile di impugnazione
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973, art. 12, comma 4‑bis
l'estratto di ruolo non è impugnabile
la norma esclude espressamente la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo quale atto autonomamente impugnabile; si applica anche ai procedimenti pendenti in ragione della tutela dell'interesse immediato
L. 17 dicembre 2021, n. 215
legge che ha introdotto il comma 4‑bis all'art. 12 del D.P.R. 600/1973; la modifica normativa è stata interpretata come limitativa dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo fin da subito, anche nei procedimenti in corso
Massime di principio
- Quando una norma dispone espressamente che un atto non è impugnabile, i giudici la applicano anche ai procedimenti pendenti se la disposizione tutela un interesse alla protezione immediata.
- L'estratto di ruolo va considerato un atto non soggetto a autonoma impugnazione: il contribuente deve valutare rimedi alternativi contro l'atto impositivo originario o contro il titolo esecutivo finale, ove previsti.
- Prima di proporre ricorso, verificare sempre la disciplina specifica di impugnabilità dell'atto e l'efficacia temporale della norma; un vizio formale che riguarda un atto dichiarato non impugnabile non dà luogo a ricorso accoglibile.
- In presenza di dichiarata non impugnabilità di atti strumentali, orientarsi su impugnazione degli atti di merito o su eventuali rimedi amministrativi/straordinari previsti dalla legge.
- Valutare eventuali profili di tutela costituzionale o di legittimo affidamento solo se sussistono elementi concreti che giustifichino una deroga al divieto normativamente previsto; in assenza di ciò prevale il divieto espresso di impugnazione.
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