Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/12/2022 n. 3774 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

- Atti impugnabili - Estratto ruolo - non impugnabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 12, comma 4‑bis, del D.P.R. 600/1973, introdotto dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che stabilisce che "l'estratto di ruolo non è impugnabile". La norma è stata considerata applicabile anche ai processi pendenti, in quanto concretizza e specifica l'interesse alla tutela immediata; di conseguenza il ricorso è stato respinto/dichiarato inammissibile per difetto di impugnabilità dell'atto impugnato

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione dell'estratto di ruolo: il ricorrente contestava la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo quale atto impugnabile in sede giurisdizionale, sostenendo che dovesse essere ritenuto suscettibile di impugnazione

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 12, comma 4‑bis

    l'estratto di ruolo non è impugnabile

    la norma esclude espressamente la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo quale atto autonomamente impugnabile; si applica anche ai procedimenti pendenti in ragione della tutela dell'interesse immediato

  • L. 17 dicembre 2021, n. 215

    legge che ha introdotto il comma 4‑bis all'art. 12 del D.P.R. 600/1973; la modifica normativa è stata interpretata come limitativa dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo fin da subito, anche nei procedimenti in corso

Massime di principio

  • Quando una norma dispone espressamente che un atto non è impugnabile, i giudici la applicano anche ai procedimenti pendenti se la disposizione tutela un interesse alla protezione immediata.
  • L'estratto di ruolo va considerato un atto non soggetto a autonoma impugnazione: il contribuente deve valutare rimedi alternativi contro l'atto impositivo originario o contro il titolo esecutivo finale, ove previsti.
  • Prima di proporre ricorso, verificare sempre la disciplina specifica di impugnabilità dell'atto e l'efficacia temporale della norma; un vizio formale che riguarda un atto dichiarato non impugnabile non dà luogo a ricorso accoglibile.
  • In presenza di dichiarata non impugnabilità di atti strumentali, orientarsi su impugnazione degli atti di merito o su eventuali rimedi amministrativi/straordinari previsti dalla legge.
  • Valutare eventuali profili di tutela costituzionale o di legittimo affidamento solo se sussistono elementi concreti che giustifichino una deroga al divieto normativamente previsto; in assenza di ciò prevale il divieto espresso di impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.