Sentenza del 03/04/2024 n. 8839 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di liquidazione delle imposte di registro e ipocatastali relativo alla compravendita, del 6 novembre 2009, di un terreno edificabile nel Comune di M. L’Agenzia aveva rettificato il valore dichiarato di 1.220.096 euro, determinandolo in 1.800.000 euro. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 7431-9-2016 depositata il 25 novembre 2016, aveva accolto parzialmente l’appello dei contribuenti, rideterminando il valore unitario in 500 euro al metro cubo. In Cassazione i contribuenti hanno dedotto: omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c.; motivazione apparente e ricorso illegittimo all’equità nella rideterminazione del valore; insufficiente motivazione dell’avviso per mancata allegazione degli atti comparativi e mancata indicazione degli indici estimativi; omesso esame del diverso valore sostenuto dalla consulenza di parte e delle caratteristiche del terreno; illegittima compensazione delle spese. L’Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che le questioni sollevate erano state esaminate dalla CTR. Ha ritenuto la motivazione della sentenza comprensibile e non apparente e la valutazione di 500 euro al metro cubo un apprezzamento di merito basato sui dati comparativi, non una decisione secondo equità sostitutiva. Il motivo sulla motivazione dell’avviso è stato respinto anche perché i ricorrenti non ne avevano riportato i passaggi contestati; in ogni caso, l’avviso può essere motivato indicando il criterio astratto di rettifica, mentre la prova dei presupposti fattuali è oggetto della fase contenziosa. Il motivo sull’omesso esame è stato dichiarato inammissibile: la stima di parte e gli argomenti probatori non costituiscono di per sé un fatto storico decisivo omesso. Respinta anche la censura sulle spese: la compensazione era riferita all’esito complessivo del giudizio e giustificata dal parziale accoglimento della domanda. I ricorrenti sono stati condannati in solido a pagare all’Agenzia 5.000 euro per compensi del giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito, e all’eventuale ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia riguarda l’omessa decisione su una domanda o eccezione, non la mancata risposta a ogni singola argomentazione o deduzione svolta a sostegno.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte, difatti, la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori - non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il motivo è ammissibile solo se individua un fatto storico, discusso e decisivo, effettivamente trascurato dal giudice. Non basta lamentare che una prova, una consulenza o un argomento difensivo non sia stato valutato o menzionato.
Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
La motivazione è nulla solo quando non consente di comprendere il percorso logico e le ragioni della decisione; non è sufficiente che sia sintetica o che la parte la ritenga insufficiente o illogica.
Art. 113, secondo comma, c.p.c.
Un siffatto accertamento, come la Corte ha ripetutamente rimarcato, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la cosiddetta equità sostitutiva - che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo - così che non è ipotizzabile la violazione dell' art. 113 , secondo comma, cod. proc. civ.
La determinazione del valore sulla base degli elementi fattuali e comparativi acquisiti è apprezzamento di merito, non giudizio di equità sostitutiva; pertanto, non integra violazione della norma sull’obbligo di decidere secondo diritto.
Un siffatto accertamento, come la Corte ha ripetutamente rimarcato, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la cosiddetta equità sostitutiva - che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo - così che non è ipotizzabile la violazione dell' art. 113 , secondo comma, cod. proc. civ. e, rientrando il suddetto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo della carenza od inadeguatezza della corrispondente motivazione.
La valutazione dei dati probatori e la stima del bene rientrano nei poteri del giudice di merito. In Cassazione sono censurabili nei limiti del vizio di motivazione rilevante, non per ottenere una nuova ponderazione delle prove.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
La decisione richiama la disciplina della motivazione degli atti tributari e afferma che, nel caso concreto, la censura non era verificabile perché i contribuenti non avevano indicato né riportato i passi dell’avviso contestati; la motivazione può comunque essere assolta mediante l’enunciazione del criterio astratto di rettifica.
Artt. 51 e 52, comma 2-bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per di più, in tema di motivazione dell'avviso di rettifica, la Corte ha statuito che - assolvendo la motivazione dell'atto alla funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa e, al contempo, di consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente - l'obbligo in questione deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale la rettifica è stata operata, laddove (solo) nella eventuale fase contenziosa viene in considerazione l'onere dell'Amministrazione di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del criterio prescelto, fase, questa, nella quale il contribuente ha la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.
Per rettificare il valore ai fini dell’imposta di registro, l’atto deve esporre il criterio astratto utilizzato in modo da delimitare le ragioni dell’Ufficio e consentire la difesa. La prova della concreta sussistenza dei presupposti estimativi va poi fornita in giudizio, dove il contribuente può opporre elementi e parametri alternativi.
In tema di spese processuali si è, quindi, rilevato che il sindacato della Corte Suprema di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi.
La compensazione totale o parziale delle spese è rimessa al giudice di merito nei casi ammessi; in Cassazione si verifica che le spese non siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La soccombenza parziale può giustificare la compensazione.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Quando il ricorso per cassazione è rigettato, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per contestare l’omessa pronuncia occorre indicare una domanda o un’eccezione rimasta senza decisione: non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia risposto a ogni argomento difensivo.
- La motivazione di una sentenza è apparente solo se non permette di ricostruire le ragioni della decisione; una motivazione concisa o non condivisa dalla parte non basta a invalidarla.
- La valutazione comparativa del valore di un immobile è normalmente un apprezzamento di merito. In Cassazione non si può chiedere una nuova comparazione delle prove, salvo denunciare un vizio riconducibile ai limiti del sindacato di legittimità.
- La censura di omesso esame deve identificare un fatto storico, discusso e decisivo, che sia stato realmente trascurato. Una consulenza di parte o un elemento istruttorio non esaminato espressamente non costituisce, da solo, tale fatto.
- Nel contestare la motivazione di un avviso tributario in Cassazione, il ricorso deve riportare o indicare puntualmente i passaggi dell’atto ritenuti carenti, così da consentire alla Corte di verificarli.
- L’avviso di rettifica può soddisfare l’obbligo di motivazione indicando il criterio estimativo applicato; la prova dei presupposti fattuali del criterio è invece oggetto del successivo giudizio, nel quale il contribuente può presentare valori e parametri alternativi.
- La soccombenza parziale può giustificare la compensazione delle spese; il controllo della Cassazione non comporta una nuova valutazione dell’opportunità della compensazione, salvo che le spese siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
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