Cassazione Penale, Sentenza n. 7146/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 cod. pen.). La difesa deduceva: 1) violazione delle norme processuali (artt. 192, 495, 503, 546 c.p.p.) e carenza della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) della ricettazione; 2) eccessività della pena e vizio nella determinazione della pena base; 3) mancata concessione delle attenuanti generiche; 4) mancata concessione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (violazione di art. 20-bis cod. pen., norme sulla esecuzione e principi costituzionali). Contestazione di merito sui fatti e richiesta di riesame di elementi probatori quali intercettazioni, bolle di trasporto e documenti allegati.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi attengono al merito e comportano una rivisitazione dei fatti alla quale la Cassazione non può procedere, essendovi una doppia valutazione conforme del compendio probatorio sulle questioni fattuali e sull'elemento soggettivo della ricettazione. Le sentenze di merito hanno valorizzato, tra l'altro, la predisposizione concordata dei documenti di trasporto quale indice del dolo (anche nella forma eventuale). Sulla pena e sulle attenuanti la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito, che ha fatto riferimento ai precedenti penali, alla gravità del fatto, all'intensità del dolo e all'assenza di resipiscenza; il diniego della sanzione sostitutiva è stato ritenuto atto discrezionale della Corte territoriale e non sindacabile in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa per le ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto provata la condotta e il dolo (anche nella forma eventuale) sulla base del compendio probatorio valorizzato dalle decisioni di merito.
artt. 192, 495, 503, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa per presunte violazioni processuali e carenza motivazionale; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili poiché si basano su una rivalutazione del merito e non su vizi giuridici rilevabili in Cassazione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che limita l'enunciazione dei motivi in Cassazione; la Corte ha rispettato il limite nella trattazione dei motivi nei punti strettamente necessari.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia esplicitato gli elementi decisivi adottati per la misura della pena, assolvendo l'obbligo motivazionale.
Circostanze attenuanti: la Corte ha ricordato che la valutazione della loro sussistenza è giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio motivazionale evidente, non ravvisato nel caso.
Disposizione sulle sanzioni sostitutive; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa della Corte territoriale in ordine alla concessione della sanzione sostitutiva, essendo essa rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
Richiamate nella contestazione relativa alle sanzioni sostitutive: la Corte ha ritenuto che la materia sia stata valutata correttamente in sede di merito e non sindacabile in Cassazione.
art. 27 Cost.
Principio costituzionale evocato dalla difesa in relazione alla sostituzione della pena; la Corte ha comunque ritenuto che il diniego sia fondato su valutazione prognostica dei giudici di merito.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00.
D.L. n. 137/2020 art. 23, comma 8 e D.L. 198/2022 art. 8
Richiamati per la modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto). La procedura è stata osservata nella trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La Cassazione non è una sede per la semplice rivalutazione del merito di fatto: quando vi è una doppia valutazione conforme del compendio probatorio da parte dei giudici di merito, le doglianze fondate sul riesame degli elementi fattuali sono inammissibili.
- Per censurare la motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo occorre dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale; la mera proposta di una diversa lettura delle emergenze processuali non è sufficiente.
- Il giudice di merito adempie l'obbligo di motivazione della pena se indica gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti ai sensi dell'art. 133 c.p.; non è necessario affrontare ogni singolo elemento rilevabile negli atti.
- La sussistenza o meno delle attenuanti (art. 62-bis) è valutazione di fatto: può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione congrua non sindacabile in Cassazione salvo vizi evidenti.
- La concessione di misure sostitutive o sanzioni alternative è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, se adeguatamente motivata in relazione alla gravità del fatto e al profilo personale del condannato, difficilmente viene riformata in Cassazione.
- Documenti o provvedimenti nuovi prodotti in Cassazione (es. decreti del Tribunale di Sorveglianza) non possono sostituire la preventiva valutazione in sede di merito e non sono idonei a far superare l'inammissibilità fondata su profili di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7029/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7129/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7130/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7131/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7132/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7133/2024 del 16/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →