Cassazione Civile, Ordinanza n. 04825/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione. Dopo un primo intervento della Cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, ha liquidato all'interessata un indennizzo di euro 800 e ha regolato le spese ponendo a carico del Ministero esborsi e compensi, ma distribuendo la distrazione delle spese tra i due difensori solo in parte: ha attribuito metà delle spese del procedimento monitorio, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio all'avvocato Michele Liguori, e ha disciplinato in modo analogo le spese del giudizio di opposizione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle regole di liquidazione dei compensi professionali, perché il compenso per il giudizio di rinvio era stato fissato a euro 252,85, sotto i minimi tabellari; (2) nullità del decreto per avere disposto la distrazione solo parziale delle spese relative al collegio difensivo in favore dell'avvocato Michele Liguori, nonostante la richiesta di distrazione integrale e la dedotta natura disgiunta del mandato; (3) nullità per omessa distrazione delle spese del giudizio di opposizione in favore dell'avvocato Vincenzo Liguori, nonché per avere attribuito tali spese all'altro difensore senza che questi le avesse richieste, e per il mancato intervento correttivo sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo perché il giudice non può liquidare compensi sotto i minimi tabellari; ha riconosciuto fondato anche il secondo, affermando che la distrazione delle spese va disposta sulla base della dichiarazione del difensore avente diritto e non può essere dimezzata in assenza di un valido fondamento; ha accolto il terzo motivo nella parte non relativa al decreto di correzione, rilevando l'errore di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella distribuzione delle spese tra i due avvocati. La Cassazione ha quindi cassato il decreto impugnato nei limiti indicati e, decidendo nel merito, ha rideterminato il compenso per il giudizio di rinvio in euro 438,10 oltre accessori, ha disposto la distrazione delle spese del procedimento monitorio, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio in favore dell'avvocato Michele Liguori e la distrazione delle spese del giudizio di opposizione in favore dell'avvocato Vincenzo Liguori, ponendo le spese di legittimità a carico del Ministero.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha cassato il decreto della Corte d'appello di Napoli e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito. Ha rideterminato la liquidazione del compenso per il giudizio di rinvio portandola a euro 438,10 oltre spese generali, IVA e CPA, ha confermato il carico delle spese sul Ministero della giustizia e ha corretto la distribuzione della distrazione delle spese tra i due difensori: all'avvocato Michele Liguori le spese del procedimento monitorio, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio; all'avvocato Vincenzo Liguori le spese del giudizio di opposizione. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 494 per compensi, oltre euro 100 per esborsi, accessori e distrazione in favore dell'avvocato Michele Liguori.
Norme richiamate
art. 3, L. 24 marzo 2001, n. 89
decreto ex art. 3, legge n. 89 del 2001
richiamato come base del precedente procedimento di equa riparazione da cui è derivata la lite sulle spese.
il provvedimento reso nel procedimento di correzione degli errori materiali è impugnabile solo con lo specifico mezzo previsto e non anche con ricorso straordinario per cassazione; il rigetto dell'istanza di correzione è privo di natura decisoria.
art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c.
le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo non sono modificabili né revocabili, con conseguente non impugnabilità per altra via del provvedimento di correzione.
Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate
la distrazione va disposta sulla base della dichiarazione del difensore munito di procura che abbia anticipato le spese e non abbia riscosso i compensi; il difensore agisce per un diritto proprio e autonomo verso il soccombente.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura disgiunta del mandato difensivo conferito a più avvocati.
richiamato a sostegno del principio secondo cui, in presenza di più mandatari, il mandato si presume disgiunto in mancanza di diversa volontà inequivoca.
il giudice non può attribuire le spese a un difensore che non ne abbia fatto richiesta, né omettere di pronunciare sulla domanda di distrazione proposta da altro difensore.
le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate a carico della parte soccombente.
consente alla Cassazione di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
richiamato per il principio di adeguatezza del compenso professionale.
art. 24, comma 1, L. 13 giugno 1942, n. 794
richiamato tra le norme sulla liquidazione dei compensi professionali.
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato per la disciplina dei parametri e dei compensi professionali.
art. 2, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato tra i criteri di liquidazione del compenso forense.
art. 4, commi 1 e 5, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per la liquidazione per fasi e per la maggiorazione dei compensi; la Corte applica l'aumento del 30% richiesto.
art. 5, commi 1 e 3, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato tra le disposizioni sui parametri professionali.
art. 6, D.M. 13 agosto 2022, n. 147
applicato ratione temporis alla liquidazione del compenso nel giudizio di rinvio.
art. 7, comma 1, D.M. 13 agosto 2022, n. 147
richiamato come parametro applicabile ratione temporis.
richiamato nel primo motivo come norma relativa alla determinazione del valore della causa.
richiamato nel primo motivo per la determinazione del valore della causa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro di censura per violazione di legge nei primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
indicato come parametro di censura per nullità processuali nei secondi e terzi motivi.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali, il provvedimento che definisce l'istanza non è un mezzo per sindacare errori di giudizio: esso è privo di autonoma natura decisoria e non è impugnabile per via ordinaria o straordinaria, restando impugnabile solo il provvedimento sostanziale nei limiti consentiti dalla legge.
- In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice non può riconoscere al difensore un compenso inferiore ai minimi tabellari applicabili ratione temporis; la liquidazione deve rispettare lo scaglione corrispondente al valore effettivo della causa e la struttura per fasi prevista dai parametri forensi.
- Ai fini della liquidazione del compenso nel giudizio di rinvio, il valore della causa va determinato sull'intero importo della pretesa oggetto di riesame, e non soltanto sulla parte eventualmente residua o aggiuntiva decisa in rinvio.
- La fase istruttoria può essere inclusa nel compenso della fase di trattazione quando i parametri tariffari prevedono un compenso unitario per tale fase, anche se l'istruttoria non si sia concretamente svolta; tuttavia, nel caso in cui il giudice di rinvio debba rivalutare il quantum della pretesa, la fase non può essere esclusa per principio.
- La distrazione delle spese in favore del difensore munito di procura opera sulla base della sua dichiarazione di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi; il giudice non può sostituirsi a tale dichiarazione né ridurre arbitrariamente la distrazione in mancanza di un titolo che lo consenta.
- Quando vi siano più difensori e sia stata richiesta la distrazione delle spese in favore di uno solo di essi o di ciascuno per le rispettive attività, il giudice deve attenersi al contenuto della domanda e non può attribuire le spese a un difensore diverso da quello che le ha chieste, pena violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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