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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5146 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’accertamento dell’Agenzia, relativo al 2003, aveva ripreso a tassazione ai fini Irpeg e Irap € 121.832 pagati ai soci unici A.A. e A.S. come royalties per lo sfruttamento di un brevetto, poiché la licenza ventennale era scaduta il 31 luglio 2002 e i pagamenti erano proseguiti nello stesso importo. L’Ufficio li riteneva utili distribuiti ai soci, non costi giustificati da una prestazione. La società aveva inoltre contestato una ripresa di € 6.376 per carenza documentale, ma in appello aveva impugnato soltanto la ripresa relativa alle royalties. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Roma, la CTR aveva accolto l’appello della società, ritenendo giustificati i pagamenti per l’utilizzo del know-how dei soci. L’Agenzia ha formulato quattro motivi: violazione delle norme sull’onere della prova e sulla deducibilità dei costi; vizio motivazionale per mancata spiegazione del contenuto e degli elementi del preteso contratto di trasferimento di cognizioni tecniche; subordinatamente, omesso esame dei fatti decisivi relativi all’inesistenza di tale contratto e alle circostanze indicate; violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR valorizzato una consulenza tecnica di parte in ragione della mancata contestazione dell’Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo censurava in concreto la motivazione, pur essendo formulato come violazione di legge; il secondo invocava una formulazione del vizio motivazionale non applicabile, poiché alla sentenza si applicava il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. introdotto nel 2012, applicabile anche al processo tributario di legittimità. Ha accolto il terzo motivo: la CTR aveva affermato in modo apodittico che i pagamenti erano giustificati dal know-how, senza esaminare fatti decisivi discussi dalle parti, tra cui l’oggetto limitato del contratto scritto al brevetto, la coincidenza degli importi pagati dopo la sua scadenza con le precedenti royalties, l’assenza di elementi comprovanti un diverso contratto e la mancata individuazione delle conoscenze tecniche ulteriori rispetto a quelle già acquisite. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione; non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sulla deducibilità dei € 121.832.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    In tal senso di è espressa questa Corte stabilendo che le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 , circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 non ha connotazioni di specialità.

    Nel ricorso per cassazione contro una sentenza della CTR si applica il testo riformato del n. 5: la censura deve riguardare l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non la mera insufficienza o apparenza della motivazione secondo la formulazione precedente.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 3-bis, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, del quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito.

    L’esclusione delle disposizioni del decreto dal processo tributario riguarda le regole dell’appello di merito, non la disciplina del ricorso per cassazione; pertanto la riforma del vizio motivazionale si applica anche alle sentenze tributarie impugnate in Cassazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    In tal senso di è espressa questa Corte stabilendo che le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 , circa il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 non ha connotazioni di specialità.

    La disciplina del giudizio di cassazione in materia tributaria non è speciale rispetto a quella ordinaria quanto al vizio motivazionale: la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. si applica anche alle sentenze delle commissioni tributarie regionali.

Massime di principio

  • Dopo la riforma del 2012, nel ricorso per cassazione non è sufficiente lamentare una motivazione insufficiente o poco convincente: occorre indicare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, che il giudice abbia omesso di esaminare.
  • La regola sul nuovo vizio di motivazione vale anche per le sentenze tributarie di secondo grado; l’esclusione prevista per il processo tributario preserva le peculiarità del giudizio di merito, non quelle del giudizio di legittimità.
  • Quando un costo viene dedotto dopo la scadenza del contratto che ne costituiva la causa originaria, la sua giustificazione richiede l’esame concreto della prestazione eventualmente resa in base a un diverso accordo: sono rilevanti l’esistenza e l’oggetto del nuovo contratto, la prestazione effettiva e gli elementi che la distinguono da quella già remunerata.
  • Pagamenti successivi alla scadenza di una licenza, identici per importo ai precedenti canoni, e il richiamo generico al know-how non possono essere ritenuti sufficienti senza valutare le circostanze contrarie e precisare quali prestazioni o conoscenze ulteriori giustifichino il costo. La Cassazione ha disposto il riesame, senza stabilire definitivamente se la somma fosse deducibile.

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