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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27462/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'11/10/2022 che ha rigettato la richiesta di liberazione condizionale presentata da Sultano. Il ricorrente denunciava: (i) violazione dell'art. 16-nonies (trattamento dei collaboratori di giustizia) e dell'art. 627, comma 3, c.p.p., per non avere il Tribunale eseguito l'esame richiesto dalla sentenza rescindente; (ii) eccessivo e determinante rilievo attribuito alla mancata riparazione del danno verso le vittime (nonostante la Questura avesse segnalato l'inopportunità di contatti), trascurando gli indici di "sicuro ravvedimento" quali la durata della collaborazione, il percorso penitenziario e riabilitativo e le attività lavorative/sociali successive; (iii) motivazione contraddittoria e illogica e errori materiali sulla data di fine pena e sull'inizio della collaborazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame conforme ai principi indicati nella sentenza rescindente. La Corte ha censurato il Tribunale per aver disatteso il dictum della sentenza rescindente (violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p.), per aver dato un rilievo decisivo alla sola mancata riparazione del danno e per aver svolto considerazioni di carattere "politico-criminale" sul fenomeno del pentitismo; le altre censure sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Il giudice del rinvio deve rispettare e uniformarsi al dictum della sentenza rescindente; il mancato adeguamento integra motivo di annullamento e rinvio.

  • art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8

    art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con mod. dalla L. 15 marzo 1991, n. 8

    Nel valutare il "sicuro ravvedimento" del collaboratore di giustizia il giudice deve considerare indici sintomatici (es.: durata e continuità della collaborazione, rapporti con familiari e personale giudiziario, svolgimento di attività lavorative, di studio o sociali successive alla collaborazione). La sola assenza di iniziative risarcitorie verso le vittime non può avere carattere decisivo.

  • art. 176 cod. pen.

    Norma sulla cancellabilità di precedenti e su effetti della collaborazione; la Corte ha richiamato che non va estesa meccanicamente l'ultimo comma in modo da prevalere su criteri specifici previsti per i collaboratori.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione ai motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, contraddittorietà e violazione di legge) utilizzate per inquadrare le censure sul provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Quando si valuta la liberazione condizionale di un collaboratore di giustizia, il giudice deve valutare complessivamente gli "indici di sicuro ravvedimento" (durata della collaborazione, comportamento carcerario, attività lavorative/studio/sociali successive), non potendo basare il diniego esclusivamente sulla mancata riparazione del danno alle vittime.
  • La mancata iniziativa risarcitoria verso le vittime, da sola, non costituisce motivo determinante per negare la liberazione condizionale, specialmente se vi sono ragioni di opportunità o di sicurezza (es. indicazioni della Questura) che giustificano l'assenza di contatti.
  • Se la Corte ha emesso una sentenza rescindente che indica criteri di valutazione, il giudice del rinvio è obbligato a conformarsi a tali principi (art. 627, comma 3 c.p.p.); il disallineamento o la confutazione costituiscono vizio di motivazione e giustificano annullamento con rinvio.
  • Argomentazioni di carattere "politico-criminale" o valutazioni generiche sul fenomeno del pentitismo non possono sostituire un'analisi giuridica puntuale degli elementi richiesti dalla norma.
  • Errori materiali o di trascrizione (es. date errate) vanno corretti, ma il rilievo principale per la rinnovazione del giudizio è la corretta applicazione dei criteri normativi; se questi non sono stati applicati, il rimedio è l'annullamento con rinvio.
  • Nel caso di contesto probatorio limitato, il giudice deve considerare anche l'inizio del percorso di ravvedimento e i suoi indici, non solo l'avvenuta conclusione di iniziative riparatorie.

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