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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19791/2026 del 14/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione allo stato passivo di crediti derivanti da un residuo mutuo fondiario del 30 giugno 2005, da un mutuo condizionato di finanziamento fondiario del 21 novembre 2007 e da un'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria. Il tribunale aveva escluso i crediti per mancata prova del credito; il successivo ricorso per cassazione era stato respinto, quanto al mutuo del 30 giugno 2005, per inammissibilità del terzo motivo, ritenuto privo di specificità perché non emergeva dal decreto impugnato la clausola che prevedeva la quietanza come modalità di erogazione. La parte creditrice ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza revocanda avrebbe supposto inesistente un fatto in realtà positivamente risultante dagli atti, cioè la previsione contrattuale della quietanza e la prova dell'avvenuta erogazione; in sostanza ha denunciato un errore di percezione dei fatti e non di valutazione giuridica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio dedotto non integrasse un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché la decisione impugnata non si fondava su una falsa percezione di un fatto incontestato, ma su una valutazione giuridica di inammissibilità per genericità e difetto di specificità del motivo già proposto in cassazione, compiuta all'esito dell'esame del contenuto del decreto di merito e dei relativi accertamenti fattuali. La Corte ha quindi qualificato la doglianza, al più, come error in iudicando e non come errore di fatto revocatorio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato; è stata invece disposta la condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto risultante incontestabilmente dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti; non riguarda valutazioni o interpretazioni giuridiche.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il richiamo serve a qualificare il vizio dedotto nel precedente ricorso per cassazione come violazione di legge.

  • artt. 38 e 39 TUB

    sono richiamati come norme asseritamente violate nel precedente ricorso, in relazione alla prova dell'erogazione e alla disciplina del mutuo fondiario.

  • artt. 1199, 1988, 1362, 2697, 2700 c.c.

    sono richiamati dal ricorrente come norme asseritamente violate in tema di quietanza, promessa di pagamento/ricognizione, interpretazione contrattuale, onere della prova e fede privilegiata dell'atto pubblico.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    sono evocati come parametri di corretta valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • artt. 98-99 L.F.

    sono richiamati in relazione al procedimento di opposizione allo stato passivo e agli accertamenti compiuti dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    è il parametro cui si collega l'ulteriore importo da versare in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio della sentenza o ordinanza della Cassazione richiede una svista percettiva immediatamente rilevabile dal confronto tra provvedimento e atti interni del giudizio di legittimità; non è configurabile quando il vizio dedotto investe l'apprezzamento giuridico della censura o l'interpretazione del contenuto degli atti.
  • La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è inammissibile se il preteso errore riguarda la valutazione di specificità o di ammissibilità del motivo di ricorso, perché tale valutazione è giuridica e non coincide con l'errore di fatto revocatorio.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la mancata prova dell'effettiva erogazione del mutuo, tale accertamento resta insindacabile nel giudizio di revocazione della decisione di legittimità, salvo che sia dimostrabile una vera e propria falsa percezione di un fatto decisivo non controverso.
  • La deduzione di un errore revocatorio non può trasformarsi in una reiterazione del motivo di ricorso già respinto o in una critica al modo in cui la Corte ha interpretato gli atti e motivato l'inammissibilità della censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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