Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04925/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione è stata investita dei ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione, offerta in vendita e cessione di rilevanti quantitativi di hashish e cocaina, in concorso tra loro e con continuazione, in un arco temporale di circa due mesi e in più comuni della provincia di Napoli. Il primo ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione per la mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il secondo motivo, proposto dalla coimputata, ha censurato il diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 114 c.p., sostenendo che il suo contributo fosse di minima importanza. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati perché replicavano questioni di merito già esaminate e motivate congruamente dai giudici di merito, valorizzando, quanto al comma 5, il dato ponderale, la qualità della sostanza, le modalità operative, la stabilità del traffico, la rete di clienti e la capacità organizzativa; quanto all’art. 114 c.p., la stabile partecipazione della ricorrente con compiti non marginali nella custodia, preparazione e gestione della sostanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le censure miravano a una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza d’appello era logica, completa e conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di lieve entità dello spaccio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. e della disciplina introdotta dalla L. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    commi 1, 4 e 5; lett. a) e b)

    La fattispecie base e aggravata di spaccio è stata ritenuta integrata; la lieve entità ex comma 5 va esclusa quando la valutazione complessiva di quantità, qualità della sostanza, modalità dell’azione, continuità del traffico e struttura organizzativa evidenzi una significativa offensività.

  • art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Continuazione tra più condotte illecite contestate.

  • art. 114 c.p.

    La circostanza attenuante del concorso di minima importanza è esclusa quando il contributo dell’agente sia stabile, non marginale e funzionale alla realizzazione dell’attività illecita.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la lieve entità del fatto non può essere valutata in base al solo dato quantitativo della singola cessione, ma richiede un giudizio complessivo su tutti gli indici normativi e fattuali rilevanti, inclusi continuità dell’attività, organizzazione, numero di clienti e capacità di approvvigionamento.
  • Il giudice deve motivare in modo unitario sulla prevalenza di alcuni indici di offensività rispetto ad altri, potendo anche operare bilanciamenti e neutralizzazioni tra elementi favorevoli e sfavorevoli alla lieve entità, ma dovendo dar conto delle ragioni della decisione finale.
  • La censura di legittimità che sollecita una rivalutazione del merito, senza individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata, è inammissibile.
  • L’attenuante del contributo di minima importanza nel concorso non spetta quando il ruolo dell’agente sia stabile, non occasionale e concretamente essenziale o comunque significativo nell’economia dell’attività criminosa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, potendo la somma essere determinata in misura superiore al minimo legale nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniConcorso di persone
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.