Sentenza n. 196/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04543/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 4543/2024, che aveva respinto l'impugnazione degli atti ministeriali di disattivazione e revoca dei diritti d'uso della frequenza CH 31 UHF
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava gli atti ministeriali con cui era stata disposta la disattivazione degli impianti operanti in Abruzzo sul CH 31 UHF e, successivamente, la revoca definitiva dei diritti d'uso della frequenza. In appello deduceva: insufficienza e erroneità della motivazione della sentenza; errata interpretazione delle delibere AGCOM n. 26/2014 e n. 480/2014/CONS; carenza assoluta di istruttoria e violazione dell'art. 116 c.p.c.; illegittima qualificazione degli atti ministeriali come meramente esecutivi e vincolati; necessità di un procedimento in contraddittorio con il titolare del diritto d'uso per verificare l'effettiva interferenzialità del canale; violazione della precedente delibera AGCOM n. 265/12/CONS e della normativa di settore; violazione dell'art. 97 Cost. e del principio del legittimo affidamento; contestazione della condanna alle spese del primo grado. La società sosteneva inoltre che il canale non fosse più interferenziale e che fosse stato assegnato ad altra utenza privata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. La ragione decisiva è il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 14240/2022, che aveva respinto l'impugnazione della delibera AGCOM n. 480/14/CONS; il relativo appello è stato dichiarato irricevibile con sentenza del Consiglio di Stato n. 321/2025. La delibera AGCOM si è quindi consolidata, anche quanto all'accertamento dell'interferenzialità del canale CH 31 UHF. Non è più possibile rimettere in discussione tale accertamento né dedurre l'illegittimità derivata degli atti ministeriali successivi. Sono inoltre vincolanti per le parti le statuizioni della precedente sentenza secondo cui la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del d.l. n. 145/2013 costituiva esecuzione di una previsione legislativa emergenziale, diretta ad assicurare il rispetto degli obblighi internazionali assunti nell'ambito dell'UIT e a prevenire procedure di infrazione, e secondo cui, decorso il 30 aprile 2015, l'amministrazione era tenuta a procedere alla disattivazione coattiva degli impianti senza ulteriore preavviso. Gli atti ministeriali, adottati dal ministero competente in materia di attribuzione e revoca dei diritti d'uso delle frequenze, erano pertanto meri atti esecutivi e vincolati della delibera AGCOM. Per tale ragione non potevano essere censurati per violazione delle garanzie procedimentali, per inesistenza attuale delle interferenze, per lesione dell'affidamento o per contraddittorietà con i precedenti atti attributivi dei diritti d'uso. È stata confermata anche la condanna alle spese del primo grado, non essendo ravvisabili circostanze tali da giustificare la deroga al principio di soccombenza. Le spese dell'appello sono state compensate per la limitata attività difensiva dell'Avvocatura.
Norme richiamate
art. 6, comma 6, d.l. 145/2013
La procedura disciplinata dall’art. 6, comma 6, del D.L. n. 145/2013
La procedura attuata mediante la delibera AGCOM n. 480/14/CONS è stata qualificata come esecuzione di una previsione legislativa emergenziale finalizzata al rispetto degli obblighi internazionali nell'ambito dell'UIT e alla prevenzione di procedure di infrazione.
art. 6, comma 8, d.l. 145/2013
art. 6, comma 8 della legge 21 febbraio 2014, n. 9
Costituisce il quadro normativo richiamato per la modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze e per gli atti conseguenti.
adottati dal MISE, competente all'attribuzione e alla revoca dei diritti d’uso delle frequenze in forza del d.lgs. n. 259/03
Attribuisce al ministero la competenza in materia di attribuzione e revoca dei diritti d'uso delle frequenze.
garanzie procedimentali riconosciute all’appellante dalla L. n. 241/90
Le garanzie procedimentali non possono condurre all'illegittimità di atti ministeriali aventi contenuto vincolato ed esecutivo di una precedente delibera AGCOM ormai coperta da giudicato.
art. 97 Cost.
violazione dell’art. 97 della Costituzione
La censura fondata sui principi costituzionali di buon andamento e imparzialità è stata ritenuta infondata in ragione della natura vincolata degli atti impugnati.
violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.
La censura è stata respinta unitamente agli altri motivi, senza una specifica ulteriore elaborazione nella decisione.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha definitivamente accertato la legittimità di un atto presupposto e uno specifico fatto rilevante, le parti non possono rimettere in discussione tale accertamento nel giudizio contro gli atti successivi né dedurre l'illegittimità derivata di questi ultimi sulla base di censure rivolte all'atto presupposto.
- Gli atti amministrativi successivi adottati in mera esecuzione di un atto presupposto ormai consolidato e caratterizzati da contenuto vincolato non sono illegittimi per mancata rinnovazione del contraddittorio, per violazione delle garanzie partecipative o per la mancata rivalutazione di presupposti già definitivamente accertati.
- Quando il giudicato ha stabilito che, decorso il termine previsto dalla disciplina applicabile, l'amministrazione deve procedere alla disattivazione coattiva di impianti interferenziali, gli atti esecutivi successivi non richiedono un ulteriore preavviso o una nuova verifica dell'interferenzialità già accertata.
- La sopravvenuta contestazione dell'attualità delle interferenze o la deduzione di precedenti atti attributivi di diritti d'uso non possono invalidare atti vincolati adottati in esecuzione di una pianificazione ormai consolidata e coperta da giudicato.
- La deroga al principio della soccombenza nella liquidazione delle spese costituisce esercizio discrezionale del giudice e può essere sindacata in appello solo in presenza di specifiche e manifeste ragioni di errore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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