Cassazione Civile, Ordinanza n. 02451/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un invito al pagamento dell'acconto TARI 2015 notificato dal Comune per locali commerciali detenuti dalla società ricorrente nell'area dell'interporto di Nola. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la pretesa, assumendo che i locali producessero rifiuti speciali assimilati agli urbani, che non fosse provata la mancata raccolta nella zona e che l'eventuale ricorso a operatori privati non escludesse il tributo ma al più una riduzione della quota variabile. La società ricorrente ha proposto cinque motivi ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., deducendo violazione della disciplina TARI/TARSU e sostenendo, in sintesi, che il Comune svolgesse il servizio solo sulle strade di collegamento esterne all'interporto e non all'interno dell'area, dove invece la raccolta era affidata a privati; che il Comune non avesse provato l'effettiva prestazione del servizio nell'area interna; che ciò risultasse anche da un precedente accordo transattivo con riduzione dell'85% relativo ad annualità pregresse e da numerose sentenze di merito e di legittimità favorevoli agli operatori dell'interporto; e che, dunque, dovesse applicarsi la riduzione legale prevista per il mancato svolgimento del servizio di raccolta nella zona servita o non servita.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati gli argomenti della CTR nella parte in cui avevano escluso la riduzione legale della TARI e ha accolto il ricorso. Ha ribadito, richiamando propri precedenti, che il presupposto della riduzione ex art. 1, commi 656 e 657, l. 147/2013 va verificato annualmente, che il contribuente deve provare il mancato svolgimento del servizio nella zona di ubicazione dell'immobile, e che, quando il servizio è istituito ma non espletato all'interno di una vasta area privata pur servita solo nelle strade di accesso e collegamento, ricorre la fattispecie legale della riduzione. Ha inoltre precisato che il precedente accordo transattivo e i giudicati relativi ad annualità diverse non producono un effetto preclusivo per l'annualità in causa, ma la situazione di fatto accertata rientra comunque nella previsione del comma 657. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà determinare la misura della riduzione e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la ricorrente ha dedotto violazione di legge; la Corte ha ritenuto i motivi proponibili come censure di legittimità sulla corretta sussunzione della fattispecie
art. 1, commi 641, 656 e 657, L. 147/2013
la TARI è dovuta per il possesso o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani; la riduzione è dovuta nella misura massima del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio o fino al 40% nelle zone in cui la raccolta non è effettuata
richiamato come precedente disciplina della riduzione per mancato o irregolare svolgimento del servizio, i cui principi sono stati ritenuti estensibili alla TARI
citato solo nel testo normativo del comma 641 come riferimento alle aree comuni condominiali escluse dalla TARI
richiamato in via implicita nel principio per cui l'onere di provare i presupposti della riduzione grava sul contribuente che la invoca
Massime di principio
- In materia di TARI, l'omesso svolgimento del servizio di raccolta in una determinata zona del territorio comunale non determina l'esenzione dal tributo, ma integra il presupposto per la riduzione legale prevista dalla legge.
- La riduzione per mancata raccolta ha natura legale e tecnica, non risarcitoria: opera per compensare la minore fruizione del servizio e i costi sopportati dal contribuente, indipendentemente da profili di responsabilità del Comune.
- Il contribuente che chiede la riduzione deve provare specificamente, per il periodo d'imposta considerato, che il servizio non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile o sia svolto in grave violazione della disciplina di riferimento.
- Le sentenze passate in giudicato relative ad annualità precedenti non precludono la decisione sulla diversa annualità oggetto del giudizio, perché nelle imposte periodiche le concrete modalità di espletamento del servizio possono mutare nel tempo.
- L'esistenza di un accordo transattivo riferito ad annualità determinate non può essere automaticamente estesa agli anni successivi.
- Quando il servizio di raccolta è istituito e svolto solo sulle strade di accesso e collegamento, ma non all'interno di una vasta area privata in cui insistono i locali tassati, la fattispecie può rientrare nella riduzione prevista per le zone non servite.
- La misura concreta della riduzione rientra nel giudizio di merito e va determinata in relazione alle caratteristiche della zona, dei rifiuti prodotti, del servizio sostitutivo e della distanza dal più vicino punto di raccolta.
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