Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23353/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società, destinataria di un pignoramento mobiliare promosso sulla base di un decreto ingiuntivo per canoni di locazione asseritamente non pagati, propose opposizione all'esecuzione deducendo che il titolo fosse inesistente o comunque invalido perché la società originaria creditrice risultava cancellata dal registro imprese prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e la richiesta di notifica sarebbe stata compiuta da procuratori privi di potere. L'opposizione fu rigettata in primo e secondo grado. In cassazione la società esecutata articolò tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla eccepita carenza di legittimazione attiva del soggetto procedente in executivis; 2) violazione del giudicato e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che successive decisioni avrebbero accertato che la creditrice originaria non vantava alcun credito verso la debitrice al momento della domanda monitoria; 3) omessa pronuncia e violazione delle norme sulla liquidazione, perché il mandatario della società cessionaria sarebbe stato privo di legittimazione a conferire il mandato ad litem dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione. Il controricorrente eccepì anche l'inammissibilità del controricorso del successore a titolo particolare, eccezione poi respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto innanzitutto infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso del successore a titolo particolare, perché nel giudizio di legittimità il successore può difendersi con controricorso se il dante causa non si è costituito. Nel merito processuale, però, ha rilevato che il ricorso era gravemente deficitario quanto all'esposizione sommaria dei fatti di causa, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché non ricostruiva adeguatamente l'oggetto dell'opposizione, le domande, le difese e lo svolgimento dei gradi di merito. Ha aggiunto, ad abundantiam, che i primi due motivi sarebbero stati comunque inammissibili per difetto di specificità e il terzo infondato, poiché l'approvazione del bilancio finale di liquidazione non determina di per sé l'estinzione della società, che si verifica solo con la cancellazione dal registro delle imprese. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    la successione a titolo particolare nel diritto controverso non impedisce in sé la difesa del successore nel giudizio di legittimità, ma rileva la posizione processuale del dante causa già costituito o meno

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    l'opposizione proposta era un'opposizione all'esecuzione

  • art. 650 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che la questione sul titolo e sul credito avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di cognizione, non nell'opposizione esecutiva

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come violazione per omessa pronuncia, ma la Corte ha rilevato che i motivi non coglievano la ratio decidendi o erano comunque carenti di specificità

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    le censure erano formulate come violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    l'esposizione sommaria dei fatti e la specificità dei motivi sono requisiti di contenuto-forma essenziali; la loro violazione comporta inammissibilità del ricorso

  • art. 2909 c.c.

    i pretesi giudicati successivi non potevano spiegare efficacia di giudicato tecnico tra parti diverse da quelle del presente giudizio

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. sul tema del giudicato

  • art. 2489 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione del liquidatore; la Corte ha escluso che l'approvazione del bilancio finale determini da sola l'estinzione societaria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve consentire alla Corte di comprendere dall'atto, senza ricorrere ad altre fonti, l'origine della controversia, lo svolgimento del processo, le posizioni delle parti e il contenuto delle decisioni impugnate; la sua carenza rende il ricorso inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione, quale impugnazione a critica vincolata, deve indicare con precisione i fatti rilevanti, le censure e la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata specificità dei motivi comporta inammissibilità.
  • La contestazione della titolarità del credito o della legittimazione ad agire, se preclusa o coperta da giudicato nella fase di cognizione, non può essere riproposta utilmente in sede di opposizione all'esecuzione.
  • Il giudicato sostanziale presuppone identità soggettiva tra le parti del precedente e del successivo giudizio; decisioni rese in controversie tra soggetti diversi non integrano giudicato opponibile nel processo successivo.
  • L'approvazione del bilancio finale di liquidazione non determina da sola l'estinzione della società, che si verifica con la cancellazione dal registro delle imprese.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileEsecuzioniSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.