Cassazione Civile, Ordinanza n. 23297/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare erano stati emessi decreti di trasferimento in favore dell'acquirente. Gli originari opponenti contestavano che, nei decreti, fosse stata inclusa anche una particella catastale che, secondo la loro prospettazione, non sarebbe mai stata pignorata né oggetto di vendita forzata, essendo il pignoramento riferito solo a un diverso identificativo catastale. Il Tribunale rigettava l'opposizione ritenendo ben individuati gli immobili già in sede di pignoramento e di ordinanza di vendita; la Corte d'appello dichiarava l'opposizione manifestamente infondata e inammissibile, osservando che il vizio avrebbe dovuto essere fatto valere tempestivamente con opposizione agli atti esecutivi. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi, violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo: (1) che non si contestava la validità o efficacia dei decreti di trasferimento, ma solo l'effettivo trasferimento di beni non compresi negli atti esecutivi presupposti; (2) che i decreti avrebbero trasferito beni diversi o di valore maggiore rispetto a quelli oggetto di pignoramento e ordinanza di vendita, richiamando gli artt. 555 e 586 c.p.c. e l'art. 950 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze, sia sotto il profilo della violazione di legge sia sotto quello del vizio processuale, fossero precluse perché attinenti ad atti della fase esecutiva che andavano tempestivamente fatte valere con i rimedi oppositivi propri del processo esecutivo. Ha inoltre rilevato il difetto di specificità del ricorso, perché la ricorrente si limitava a riproporre le difese di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, e l'inosservanza dell'art. 366, n. 6, c.p.c., per mancata specificazione della sede di produzione dei decreti di trasferimento richiamati. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale, ma le censure sono state ritenute inammissibili
il ricorso deve contenere una critica specifica della decisione impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito integra un "non motivo" ed è inammissibile
il ricorrente deve indicare specificamente dove l'atto o documento richiamato è stato prodotto e rintracciabile nel processo
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
collegato al requisito di deposito in cassazione dei documenti posti a fondamento del ricorso
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
invocato dalla ricorrente in relazione al pignoramento immobiliare
invocato dalla ricorrente in relazione al decreto di trasferimento nella vendita forzata
richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne abbia accolto la pertinenza nel caso concreto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in combinato con il comma 1-bis per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Le contestazioni relative a vizi di atti endoprocedimentali del processo esecutivo devono essere fatte valere tempestivamente con gli specifici rimedi oppositivi previsti dall'ordinamento; non possono essere riproposte in una fase successiva quando la preclusione si sia consolidata.
- Eventuali difformità tra il bene effettivamente pignorato o posto in vendita e quello descritto nel decreto di trasferimento devono essere denunciate all'interno del processo esecutivo con l'opposizione appropriata, non con una censura tardiva e generica in sede di impugnazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare le argomentazioni difensive già svolte nel merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la deduzione di documenti o atti processuali richiede la precisa indicazione della loro sede di produzione e reperibilità nel fascicolo, oltre al loro eventuale deposito in sede di legittimità.
- La denuncia di violazioni di legge o di vizi processuali non esonera il ricorrente dall'onere di articolare motivi specifici, pertinenti e autosufficienti, pena l'inammissibilità del ricorso.
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