Cassazione Penale, Sentenza n. 33894/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava il sequestro preventivo di due autovetture intestate al ricorrente. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 12-sexies d.l. n. 306/1992 e 324 c.p.p. e illogicità della motivazione, sostenendo di aver dimostrato la lecita disponibilità economica (indennizzo assicurativo di €520.000) che avrebbe giustificato l'acquisto delle autovetture; contestava inoltre la sfasatura temporale indicata dal Tribunale (secondo il ricorrente la seconda vettura era stata acquistata nel 2020 e non nel 2021).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero, in gran parte, mere obiezioni sulla motivazione del tribunale e non costituissero una valida violazione di legge: la critica relativa alla prima vettura era formulata in modo vago e privo di sviluppo argomentativo; quanto alla seconda vettura il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione adeguata nell'escludere che l'acquisto fosse riferibile alla provvista assicurativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e per le valutazioni richiamate dalla giurisprudenza costituzionale.
Norme richiamate
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. da legge 7 agosto 1992, n. 356)
Norma richiamata come base per la confisca 'esterna' o estesa: il tribunale ha applicato la presunzione di illegittima provenienza di beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati, giustificando il sequestro preventivo in vista di una possibile confisca.
Norma procedurale che legittima il sequestro preventivo disposto dal G.i.p.; richiamata quale fondamento formale del provvedimento impugnato e della sua conferma in sede di riesame.
art. 240-bis c.p. e art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamati come riferimento alle disposizioni penali relative al narcotraffico e ai reati presupposto che possono giustificare misure patrimoniali e sequestri preventivi.
Norma sostanziale del codice antidroga (acquisto di stupefacenti) che costituisce il reato addebitato al ricorrente e da cui deriva il collegamento con i sequestri patrimoniali.
Articolo richiamato dal ricorrente nel motivo di cassazione (violazione) ma la Corte ha ritenuto che le censure non configurassero una violazione di legge idonea a rendere ammissibile il ricorso.
Norma applicata per l'effetto della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali del ricorrente.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000 (richiamata)
Richiamata a fondamento della possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) per l'irritualità o colpa dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso soltanto per violazione di legge o per vizi della motivazione talmente gravi da rendere l'argomentazione inesistente: critiche meramente motivazionali o generiche non sono sufficienti.
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può fondarsi sulla presunzione di illegittima acquisizione quando sussista una palese sproporzione tra valore dei beni e redditi dichiarati; tuttavia tale presunzione deve essere valutata con riferimento a un arco temporale ragionevole e tenendo conto di provate provviste lecite.
- L'onere probatorio a carico dell'indagato per dimostrare la lecita provenienza di ingenti disponibilità è sostanziale: occorre fornire documentazione chiara e congruente (tempi di acquisto, giustificativi di entrate), altrimenti il giudice può ritenere non comprovata la lecita origine.
- La circostanza che un bene sia stato acquistato in epoca antecedente al reato può escludere che esso sia frutto di attività delittuosa, ma la prova di tale estraneità deve essere formulata e sviluppata in modo chiaro nel giudizio; la mera menzione temporale, senza argomentazione, è insufficiente.
- Le impugnazioni prive di adeguata base giuridica o argomentativa possono comportare non solo il rigetto per inammissibilità ma anche sanzioni pecuniarie (spese e somme da versare alla Cassa delle ammende).
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