Cassazione Civile, Ordinanza n. 34660/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Il ricorrente aveva dedotto di essere stato assunto dalla società nel 1986 come Direttore Generale e nel 1989 come amministratore delegato; di aver accettato nel 2009 una riduzione temporanea del 10% del compenso, poi revocata nel 2011; di aver sottoscritto nel 2013 un verbale di conciliazione in sede sindacale; e che dal gennaio 2014 la società avesse applicato regole peggiorative su trasferte e mansioni. Chiedeva l’insinuazione al passivo, con privilegio, di somme per residui retributivi, differenze di trasferta, restituzione di retribuzioni rinunciate nel 2009-2010 e danno da demansionamento. Il Tribunale aveva ammesso solo una minima parte del credito per retribuzioni maturate negli ultimi mesi di rapporto e aveva rigettato il resto ritenendo che il verbale del 24.5.2013 avesse efficacia novativa e comportasse rinuncia alle ulteriori pretese, oltre a escludere il demansionamento. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c., sostenendo che il verbale di conciliazione era stato erroneamente qualificato come transazione novativa, mentre avrebbe riguardato soltanto il passaggio di mansioni e la correlata riduzione del trattamento economico, senza rinuncia alle pretese su trasferte e differenze retributive pregresse.
La decisione
La Corte ha dichiarato tardivo il controricorso del fallimento, precisando che, dopo la riforma dell’art. 371 c.p.c., il controricorso va depositato telematicamente entro 40 giorni dalla notifica del ricorso; in materia di lavoro non opera la sospensione feriale. Quanto al ricorso, lo ha dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva trascritto integralmente il verbale di conciliazione né indicato i passaggi decisivi necessari a consentire il controllo di legittimità, e perché la censura si risolveva nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella del giudice di merito. La Corte ha ribadito che stabilire se una transazione sia novativa o conservativa è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in cassazione se motivato in modo congruo. Nessuna condanna alle spese è stata disposta per la tardività del controricorso; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come titolo di privilegio per l’insinuazione al passivo dei crediti da lavoro
il verbale di conciliazione in sede sindacale, non impugnato nei modi e termini previsti, è stato ritenuto non impugnabile
la Corte richiama la disciplina della transazione per distinguere tra transazione novativa e transazione conservativa; la qualificazione concreta resta apprezzamento di fatto del giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotta come norma di diritto violata per censurare la falsa applicazione dell’art. 1965 c.c.
il controricorso deve essere depositato esclusivamente con modalità telematiche entro 40 giorni dalla notifica del ricorso per cassazione
richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza nei termini di legge
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamata come fonte del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La qualificazione di un accordo transattivo come novativo o conservativo dipende dal contenuto dell’intesa e dalla volontà delle parti, ma l’accertamento è di fatto e spetta al giudice di merito; in cassazione non è sindacabile se la motivazione è congrua.
- Chi censura in cassazione l’interpretazione di un verbale di conciliazione deve trascriverne integralmente il contenuto rilevante e indicare i passaggi decisivi dell’atto, altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di specificità e per l’impossibilità di controllo diretto degli atti.
- La mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella già accolta dal giudice di merito non integra un vizio di legittimità, se non si indica un errore di diritto o un vero vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- In sede di verifica del passivo, una rinuncia o transazione in sede sindacale non impugnata può precludere la riproposizione di pretese collegate al rapporto, quando dal testo dell’accordo risulti una chiara efficacia novativa e una rinuncia ampia a domande e azioni connesse al rapporto di lavoro.
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