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Sentenza

Sentenza n. 981/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 152 del 8.04.2025 del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (di seguito anche “AST”), con la quale è stata autorizzata l’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’AST all’espletamento di una “procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del Codice, suddivisa in n. 3 lotti, per l’affidamento della fornitura in service di apparecchiature pre-post analitiche e sistemi di automazione per l’esecuzione di determinazioni diagnostiche di chimica clinica, immunometria e farmaco-tossicologia e sistemi informatici e materiali per l’esecuzione del controllo di qualità esterno occorrenti all’AST Ancona, per la durata di 72 mesi, con opzioni di proroga contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 10 del Codice per una durata massima di 36 mesi, opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice per una durata massima di 9 mesi, opzione di variazione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice ed opzione di modifiche del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera a) del Codice.”; - del bando di gara pubblicato il 9.04.2025, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico d’appalto, della relazione generale illustrativa e di tutti i documenti ad essi allegati, costituenti la lex specialis di gara; - di tutti gli atti comunque presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ortho - Clinical Diagnostics Italy S.r.l. il 18 febbraio 2026: - della determinazione n. 62 del 30.12.2025 del Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (di seguito anche “AST”), comunicata il 7.01.2026, di aggiudicazione della “procedura aperta di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del Codice, suddivisa in n. 3 lotti, per l’affidamento della fornitura in service di apparecchiature pre-post analitiche e sistemi di automazione per l’esecuzione di determinazioni diagnostiche di chimica clinica, immunometria e farmaco-tossicologia e sistemi informatici e materiali per l’esecuzione del controllo di qualità esterno occorrenti all’AST Ancona, per la durata di 72 mesi, con opzioni di proroga contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 10 del Codice per una durata massima di 36 mesi, opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice per una durata massima di 9 mesi, opzione di variazione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice ed opzione di modifiche del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera a) del Codice.”, anche nella parte in cui non è stata dichiarata la esclusione di Abbott e di Roche; - della determinazione n. 152 del 8.04.2025 del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (di seguito anche “AST”), con la quale è stata autorizzata l’area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’AST all’espletamento della predetta gara; - di tutti gli altri atti comunque presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenti ivi compreso il contratto eventualmente stipulato; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Roche Diagnostics S.p.A. – Società Unipersonale il 12 marzo 2026: - della determinazione n. 62 del 30.12.2025 del Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, di seguito anche AST, comunicata il 7.01.2026, di aggiudicazione della procedura aperta di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del Codice, suddivisa in n. 3 lotti, per l’affidamento della fornitura in service di apparecchiature pre-post analitiche e sistemi di automazione per l’esecuzione di determinazioni diagnostiche di chimica clinica, immunometria e farmaco-tossicologia e sistemi informatici e materiali per l’esecuzione del controllo di qualità esterno occorrenti all’AST Ancona, per la durata di 72 mesi, con opzioni di proroga contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 10 del Codice per una durata massima di 36 mesi, opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice per una durata massima di 9 mesi, opzione di variazione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice ed opzione di modifiche del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera a) del Codice nella parte in cui non è stata dichiarata l’esclusione di Ortho e, ove occorrer possa, della lex specialis, ivi inclusi i chiarimenti della Stazione Appaltante, nelle parti di cui in esposizione per quanto occorrer possa, e in parte qua, di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti a quelli sopra citati; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Abbott S.r.l. il 23 marzo 2026: - dei medesimi atti impugnati da Ortho mediante il ricorso per motivi aggiunti e in particolare, tra gli altri, della determina di aggiudicazione del Dirigente dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’AST Ancona n. 62 del 30 dicembre 2025 (doc. 9 di Ortho) comunicata via PEC il 7 gennaio 2026, di tutti i verbali di gara (doc. 4 di Roche) nonché della disciplina di gara nelle parti di cui in esposizione (doc. 1, 2, 3 e 4 di Ortho) e di ogni altro atto collegato presupposto conseguenziale e connesso, anche non conosciuto, limitatamente alle parti di cui in esposizione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ortho - Clinical Diagnostics Italy S.r.l. il 27 marzo 2026: - della determinazione n. 62 del 30.12.2025 del Direttore dell’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, comunicata il 7.01.2026, di aggiudicazione della “procedura aperta di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del Codice, suddivisa in n. 3 lotti, per l’affidamento della fornitura in service di apparecchiature pre-post analitiche e sistemi di automazione per l’esecuzione di determinazioni diagnostiche di chimica clinica, immunometria e farmaco-tossicologia e sistemi informatici e materiali per l’esecuzione del controllo di qualità esterno occorrenti all’AST Ancona, per la durata di 72 mesi, con opzioni di proroga contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 10 del Codice per una durata massima di 36 mesi,opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice per una durata massima di 9 mesi, opzione di variazione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice ed opzione di modifiche del contratto ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera a) del Codice.”, anche nella parte in cui non è stata dichiarata la esclusione di Abbott e di Roche; - della determinazione n. 152 del 8.04.2025 del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (di seguito anche “AST”), con la quale è stata autorizzata l’area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’AST all’espletamento della predetta gara; - del contratto, ove stipulato, e di tutti gli altri atti comunque presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenti, ivi compreso il contratto eventualmente stipulato;

Giustizia amministrativa202500348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: lex specialis e aggiudicazione del lotto n. 1 di una procedura aperta per la fornitura in service di apparecchiature e sistemi di automazione per laboratori analisi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato dapprima la lex specialis della procedura aperta, deducendo la violazione degli artt. 1, 79 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, dei principi di par condicio e non discriminazione, nonché eccesso di potere per illogicità e carenza di motivazione. Ha sostenuto che diversi criteri e sub-criteri tecnici, formulati in modo specifico e non prestazionale, favorissero una determinata tecnologia e restringessero indebitamente la concorrenza, anche per il mancato impiego effettivo del principio di equivalenza e per la soglia di sbarramento di 40 punti sull'offerta tecnica. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'impresa classificata prima, chiedendo l'esclusione dell'aggiudicataria per asserita carenza della certificazione CE-IVD o della dichiarazione sostitutiva relativa al sistema di automazione e l'esclusione della seconda classificata per asserita violazione dei requisiti del capitolato quanto alla gestione del periodo transitorio, alla determinazione degli indici di interferenza e allo smaltimento dei reflui. Con i secondi motivi aggiunti ha dedotto ulteriori cause di esclusione delle due concorrenti, riguardanti, tra l'altro, certificazioni, carry-over, tempi di risposta per urgenze e routine, architettura del middleware, continuità analitica, tracciabilità, progettazione degli spazi, sicurezza, gestione dei reflui e capacità di trattare campioni urgenti. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la riedizione della gara, la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto, il subentro e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Le imprese prima e seconda classificata hanno proposto ricorsi incidentali escludenti contro l'ammissione della ricorrente, deducendo difformità dell'offerta in tema di smaltimento reflui, quantità di reagenti, percentuale di analiti su analizzatori primari, conformità IVDR, climatizzazione, distribuzione degli spazi e altre prescrizioni tecniche.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che l'eventuale accoglimento dei ricorsi incidentali non avrebbe fatto venir meno l'interesse strumentale della ricorrente alla rinnovazione della gara, mentre il rigetto del ricorso principale avrebbe reso improcedibili i ricorsi incidentali per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso introduttivo è stato respinto. Le clausole contestate non erano escludenti, poiché non rendevano impossibile o irragionevolmente difficoltosa la presentazione dell'offerta; inoltre, la ricorrente aveva partecipato alla gara e conseguito 50 punti tecnici, superando la soglia di sbarramento di 40 punti. La stazione appaltante disponeva di ampia discrezionalità nella definizione dei criteri tecnici, senza che fossero emersi profili di palese arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza. La documentazione della consultazione preliminare di mercato mostrava che le osservazioni erano state valutate, accolte quando possibile o puntualmente motivate quando non accolte, e che alcuni criteri erano stati trasformati da tabellari a discrezionali per ampliare la flessibilità valutativa. Sono stati respinti anche i primi motivi aggiunti: la certificazione CE-IVD era richiesta per gli analizzatori e il middleware, non per il sistema di pre-post analitica offerto dall'aggiudicataria, che aveva comunque prodotto una dichiarazione sostitutiva; l'offerta della seconda classificata rispettava le prescrizioni sulla gestione transitoria, sulla determinazione degli indici di interferenza e sullo smaltimento dei reflui. Sono stati respinti i secondi motivi aggiunti. Il requisito relativo al carry-over imponeva la minimizzazione, non l'azzeramento totale, e la soluzione dell'aggiudicataria, con valore inferiore a 0,1 parti per milione, era conforme. I tempi di risposta per urgenze e routine risultavano rispettivamente inferiori a 60 e 120 minuti. Il sistema Hub-Spoke del middleware rispettava le prescrizioni di gestione centralizzata, funzionalità multilaboratorio e integrazione bidirezionale con i LIS esistenti. Per la fase transitoria non era necessario replicare tutti i requisiti minimi previsti per l'assetto definitivo, essendo sufficiente una soluzione idonea a garantire la continuità operativa. Le censure sulla progettazione erano premature o infondate, poiché in gara era richiesto un progetto di fattibilità tecnica, mentre il dettaglio esecutivo sarebbe stato definito dopo l'aggiudicazione. Le ulteriori contestazioni tecniche relative all'offerta della seconda classificata sono state smentite dalla documentazione di gara e dai manuali operativi. I ricorsi incidentali di Abbott e Roche sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità dell'appalto e della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    "principio del risultato"

    Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio della discrezionalità e impone di privilegiare il conseguimento sostanziale del risultato rispetto a una lettura meramente formalistica delle regole di gara.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    "principio della fiducia"

    Il principio della fiducia valorizza l'autonomia decisionale e la discrezionalità dei funzionari pubblici, purché orientate al miglior risultato e non a scelte formalistiche contrarie all'interesse pubblico.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa della procedura aperta oggetto della controversia.

  • art. 77 d.lgs. 36/2023

    consultazione preliminare di mercato

    La consultazione preliminare ha consentito alla stazione appaltante di acquisire e valutare i contributi degli operatori prima della definizione della lex specialis.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Il principio di equivalenza opera nella verifica delle caratteristiche tecniche offerte e impedisce interpretazioni formalistiche delle prescrizioni tecniche, purché la soluzione assicuri la funzionalità richiesta.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei criteri di aggiudicazione e della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

  • art. 120, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Richiamato nella lex specialis per le modifiche contrattuali previste.

  • art. 120, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Richiamato nella lex specialis per l'opzione di variazione fino al quinto dell'importo contrattuale.

  • art. 120, comma 10, d.lgs. 36/2023

    Richiamato nella lex specialis per l'opzione di proroga contrattuale.

  • art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023

    Richiamato nella lex specialis per l'opzione di proroga tecnica.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali applicate dal giudice.

  • art. 120 c.p.a.

    Applicato in relazione al rito speciale sugli appalti pubblici.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per le memorie depositate dalle parti.

  • art. 152, parte terza, d.lgs. 152/2006

    Richiamato quale parametro normativo per la conformità dello smaltimento dei reflui alla disciplina degli scarichi.

  • Regolamento (UE) 2017/746 (IVDR)

    La conformità regolatoria è stata ritenuta necessaria per la strumentazione analitica quando applicabile, non per il sistema di pre-post analitica non qualificabile come sistema diagnostico.

Massime di principio

  • L'impugnazione immediata della lex specialis è ammissibile per le clausole che rendono impossibile o irragionevolmente difficoltosa la partecipazione, impongono oneri manifestamente incomprensibili o sproporzionati, impediscono il calcolo di convenienza tecnica ed economica oppure rendono il rapporto contrattuale obiettivamente non conveniente; non è sufficiente la mera contestazione di criteri valutativi ritenuti sfavorevoli.
  • La partecipazione alla gara e il conseguimento di un punteggio tecnico superiore alla soglia di sbarramento costituiscono elementi contrari alla natura immediatamente escludente delle clausole contestate, quando non sia dimostrata l'impossibilità o l'irragionevole difficoltà di formulare l'offerta.
  • La stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella definizione dei criteri tecnici e motivazionali dell'offerta economicamente più vantaggiosa; tali scelte sono sindacabili solo in presenza di manifesta arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza o irrazionalità rispetto all'interesse pubblico perseguito.
  • Nell'interpretazione delle regole di gara devono essere privilegiati il risultato sostanziale, la fiducia, il favor partecipationis e la tassatività delle cause di esclusione rispetto al formalismo, quando la soluzione offerta consenta alla commissione di valutarne la funzionalità e non ricorra una violazione sostanziale dei requisiti minimi.
  • Quando la lex specialis distingue tra requisiti dell'assetto definitivo e gestione della fase transitoria, la richiesta di garantire la continuità operativa durante il transitorio non implica necessariamente l'obbligo di replicare, già in tale fase, tutte le dotazioni minime previste per l'assetto a regime.
  • Il ricorso incidentale escludente non rende improcedibile il ricorso principale, poiché il concorrente conserva l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara; tuttavia, il rigetto del ricorso principale può determinare l'improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse dell'aggiudicatario.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiPrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

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