Sentenza n. 1723/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 184/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 89/2025 del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.4.2025, notificata il 24.4.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente dell’indennità sostitutiva per ferie non godute dell’importo di euro 5.928,38;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro che aveva condannato il Ministero al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 5.928,38 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme liquidate, sia in linea capitale sia per interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Nel corso del giudizio è intervenuta l'esecuzione della sentenza civile azionata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché, nel corso del giudizio, il Ministero ha ottemperato alla sentenza civile passata in giudicato. Non è stata quindi adottata una specifica misura esecutiva né è stata nominata un commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che l'inerzia dell'Amministrazione avesse reso necessario il giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso dell'eventuale contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La quantificazione ha tenuto conto dei parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione della semplicità, della serialità e dell'esito del giudizio, nonché dell'assimilabilità della controversia al processo di esecuzione.
Norme richiamate
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice; nel caso concreto, l'intervenuta esecuzione ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie all'esecuzione; nel caso concreto non è stato necessario impartire ulteriori ordini esecutivi.
I parametri forensi sono stati utilizzati per liquidare le spese, ridotte in considerazione della semplicità, della serialità e dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato azionato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive.
- L'intervenuta ottemperanza in corso di causa non esclude la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale: le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione se la sua precedente inerzia ha reso necessario il ricorso.
- Nella liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza caratterizzato da obiettiva semplicità e serialità, il giudice può ridurre i compensi rispetto ai parametri ordinari, tenendo conto anche dell'assimilabilità della controversia al processo di esecuzione.
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