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Sentenza

Sentenza n. 1724/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 2646/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4464/2024 dal Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.10.2024, notificata il 08.10.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 1.437,63;

Giustizia amministrativa202600561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva disposto il pagamento di euro 1.437,63 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre agli interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con ordine al Ministero di corrispondere l'importo liquidato in linea capitale e gli interessi legali, escludendo le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari. È stata inoltre richiesta la nomina immediata di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché, nel corso del giudizio, il Ministero ha ottemperato alla sentenza civile azionata. Nonostante l'intervenuta soddisfazione della pretesa, il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale, ritenendo che l'Amministrazione avesse dato causa al giudizio. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La quantificazione è stata ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva, dell'esito processuale e dell'assimilabilità del giudizio al processo di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza costituisce lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente viene integralmente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

  • D.M. 55/2014

    I parametri forensi sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese, con riduzione correlata alla semplicità, serialità ed esito del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione provvede integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, a dare esecuzione al giudicato azionato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
  • L'intervenuta ottemperanza nel corso del giudizio non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione se la sua precedente inerzia ha reso necessario il ricorso.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la liquidazione delle spese può essere ridotta rispetto ai parametri ordinari quando l'attività difensiva risulti obiettivamente semplice e seriale e la controversia sia definita per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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