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Sentenza

Sentenza n. 1722/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota prot. n. 9677/2024 del 10 aprile 2024 della Direzione Sanità della Regione Piemonte recante “controversia su codifica ablazioni complesse”; del presupposto parere reso dalla Commissione Tecnica Regionale di cui alla D.G.R. n. 14-4699/2022; dei verbali di accertamento e verifica delle SDO e delle Cartelle cliniche anno 2023 del 31 luglio e 31 ottobre 2023 e del 29 gennaio e 29 marzo 2024; per quanto occorra, della determinazione dirigenziale n. 235 del 3 aprile 2024, conosciuta successivamente, recante “approvazione dei saldi di produzione degli erogatori privati accreditati per l’anno 2023”; per quanto riguarda i motivi aggiunti: della nota prot. n. 00016236/2024 del 27 giugno 2024 della Regione Piemonte, recante “Controversia su codifica ablazioni complesse. Istanza di accesso agli atti. Riscontro”, nella parte in cui conferma che “i codici di intervento da attribuire alle ablazioni transcatetere cardiache effettuate per via percutanea sono i seguenti: il 3734 ‘asportazione o distruzione di altri tessuti o lesioni del cuore’ e il 3727 ‘mappatura del cuore’, che comportano entrambi l’attribuzione del DRG 518”;

Giustizia amministrativa202400800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e verbali di verifica relativi alla codificazione ICD-9-CM e alla remunerazione, per l'anno 2023, degli interventi di ablazione cardiaca transcatetere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, gestore di una casa di cura privata accreditata, ha impugnato la nota regionale del 10 aprile 2024, il parere della Commissione Tecnica Regionale, i verbali di accertamento e verifica delle SDO e delle cartelle cliniche, la determinazione di approvazione dei saldi di produzione 2023 e, con motivi aggiunti, la successiva nota regionale del 27 giugno 2024. La Regione aveva ricondotto le ablazioni cardiache transcatetere effettuate per via percutanea ai codici ICD-9-CM 37.34, relativo all'asportazione o distruzione di altri tessuti o lesioni del cuore, e 37.27, relativo alla mappatura del cuore, con attribuzione del DRG 518. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, incongruità, travisamento dei fatti e violazione dell'art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e del principio di remuneratività delle tariffe. Ha sostenuto che l'unificazione delle procedure nel codice 37.34 non considerasse la diversa complessità clinica e tecnologica degli interventi, i costi dei materiali e la specializzazione del personale, impedendo l'uso del codice 37.99 per le procedure più complesse e determinando una remunerazione inadeguata. In secondo luogo, ha dedotto la violazione della D.G.R. n. 14-4699/2022, del contraddittorio procedimentale e ulteriori profili di difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, travisamento e sviamento, lamentando che il parere tecnico fosse stato reso prima dell'incontro con i rappresentanti della struttura e che non fosse stata adeguatamente considerata la diversa disciplina applicata in altre regioni, in particolare l'Emilia-Romagna.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti. Ha rilevato che la Regione aveva confermato la codificazione contestata nell'ambito delle Linee guida aggiornate nel 2024 per la codificazione delle informazioni cliniche della SDO, riferite al sistema ICD-9-CM 2007. Tali linee guida prevedono per l'ablazione circonferenziale delle vene polmonari per fibrillazione atriale eseguita per via percutanea il codice principale 37.34 e il codice secondario 37.26 o 37.27, mentre riservano il codice 37.33 alla tecnica chirurgica a cielo aperto. L'aggiornamento del 2024, non impugnato dalla ricorrente, è stato qualificato come chiarificatore e ricognitivo della prassi applicata, non innovativo. Il giudice ha inoltre richiamato la funzione del sistema DRG, fondato su raggruppamenti omogenei quanto a consumo di risorse, durata della degenza e profilo clinico, nonché la regola per cui la diagnosi principale deve corrispondere alla condizione responsabile del maggiore impiego di risorse. Ha ritenuto legittimo che la Regione, nell'esercizio della propria ampia discrezionalità tecnica e amministrativa in materia di classificazione ICD-9-CM, riconosca rilevanza clinica ai diversi livelli di complessità della stessa metodica senza attribuire necessariamente una diversa remunerazione. I controlli di appropriatezza perseguono anche finalità di interesse pubblico, economicità nell'impiego delle risorse, qualità dell'assistenza e tutela della salute. Il sindacato giurisdizionale sulle scelte regionali deve arrestarsi davanti alla soglia della manifesta erroneità, irragionevolezza o assoluta carenza di istruttoria; tali vizi non sono stati ravvisati nel caso concreto. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992

    La ricorrente ne ha invocato la violazione in relazione al principio di remuneratività delle prestazioni sanitarie, ma il TAR non ha ravvisato un'illegittima compressione della remunerazione.

  • D.M. 27 ottobre 2000, n. 380

    La diagnosi principale è la condizione, identificata alla fine del ricovero, che risulta essere la principale responsabile del bisogno di trattamento e/o di indagini diagnostiche. Se nel corso dello stesso ricovero si evidenzia più di una condizione con caratteristiche analoghe, deve essere selezionata quale principale quella che è risultata essere responsabile dell’impiego maggiore di risorse.

    La diagnosi principale nella SDO è individuata in base alla condizione che ha determinato il maggiore bisogno di trattamento o l'impiego maggiore di risorse.

  • ICD-9-CM 2007

    Il sistema di classificazione applicato dalla Regione conduce, per le ablazioni cardiache transcatetere per via percutanea, all'utilizzo dei codici 37.34 e 37.27 e all'attribuzione del DRG 518.

Massime di principio

  • La classificazione regionale delle prestazioni sanitarie mediante il sistema ICD-9-CM e DRG rientra nell'esercizio di un'ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta erroneità, irragionevolezza o assoluta carenza di istruttoria.
  • La maggiore complessità clinica o tecnologica di diverse procedure riconducibili alla medesima metodica non impone necessariamente l'attribuzione di codici ICD-9-CM o DRG differenti, né una diversa remunerazione, quando la classificazione regionale sia fondata su parametri omogenei relativi al consumo di risorse, alla durata della degenza e al profilo clinico.
  • Le linee guida regionali che specificano le modalità di codificazione di prestazioni sanitarie possono avere funzione meramente chiarificatrice e ricognitiva della prassi applicata, senza costituire innovazione normativa, quando si limitano a esplicitare regole già desumibili dal sistema di classificazione vigente.
  • I controlli di appropriatezza sulle strutture sanitarie accreditate perseguono non solo la verifica degli obblighi convenzionali, ma anche obiettivi di interesse pubblico, economicità nell'impiego delle risorse, qualità dell'assistenza e tutela del diritto alla salute.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamento
RamiSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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