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Sentenza

Sentenza n. 1721/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio II, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l'a.s. 2025/2026 all'Istituzione scolastica denominata “-OMISSIS-”; - della presupposta relazione ispettiva assunta al prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - e, per quanto occorrer possa, della precedente nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, alla predetta revoca della parità scolastica.

Giustizia amministrativa202502026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte di revoca del riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, unitamente agli atti ispettivi presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (scuola paritaria)

Prevale il privato

La controversia

La scuola paritaria ha impugnato la revoca della parità scolastica, deducendo, in primo luogo, la violazione della disciplina sulla parità e delle regole partecipative e di autotutela, nonché difetto di istruttoria ed eccesso di potere, poiché l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente esaminato le osservazioni e la documentazione prodotte in risposta al preavviso di revoca. In secondo luogo, ha contestato la genericità e l'insufficienza della motivazione del decreto, per mancata indicazione precisa delle norme violate, dei fatti contestati e dei soggetti coinvolti, prospettando anche la nullità dell'atto. In terzo luogo, ha sostenuto che le irregolarità residue fossero insussistenti, già sanate o comunque non sufficientemente gravi da giustificare la revoca. Le contestazioni riguardavano, tra l'altro, l'impiego di docenti non abilitati o privi di titolo adeguato, l'insegnamento dell'educazione civica, la pubblicazione e approvazione del PTOF, la capienza delle aule, l'iscrizione di uno studente alla quinta classe senza nuovo esame, le classi articolate, lo svolgimento dell'educazione motoria in un cortile adibito anche a parcheggio, la corrispondenza tra ore contrattualizzate e svolte, la compresenza dei conversatori di lingua straniera e la cosiddetta "piramide rovesciata" degli iscritti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, limitatamente al terzo motivo, e ha annullato il provvedimento di revoca della parità scolastica, dichiarando assorbite le ulteriori censure. Il Collegio ha qualificato la revoca come misura di extrema ratio, adottabile, nel rispetto della proporzionalità, solo in presenza della perdita irrimediabile dei requisiti di parità o di gravi irregolarità di funzionamento incidenti su aspetti essenziali del servizio scolastico, quali sicurezza, idoneità delle strutture e qualità dell'offerta didattica. Nel caso concreto, diverse irregolarità erano state riconosciute come sanate dalla stessa Amministrazione o risultavano superate dalla documentazione prodotta dalla scuola. La limitata presenza di docenti abilitati non era sufficiente, di per sé, a giustificare la revoca, considerata anche la difficoltà di reperimento e la disciplina ministeriale che consente l'impiego di docenti non abilitati in determinate condizioni. Le contestazioni sui titoli di alcuni docenti riguardavano un numero limitato di insegnanti, erano state oggetto di specifiche osservazioni documentate e non erano state adeguatamente esaminate nel provvedimento finale. L'adeguamento alle nuove linee guida sull'educazione civica, la regolarizzazione del PTOF, gli interventi sulla capienza delle aule, la gestione del cortile e la regolarizzazione delle ore di docenza risultavano sanati o superati. L'iscrizione dello studente alla quinta classe non integrava una violazione idonea a fondare la revoca, poiché lo studente aveva già superato l'esame di idoneità presso altra scuola e la carenza relativa a una materia era stata successivamente colmata; si trattava comunque di un episodio isolato. Le classi articolate rientravano nell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e non richiedevano una previa autorizzazione regionale in assenza di una specifica base normativa. La compresenza dei conversatori madrelingua con i docenti curricolari non risultava espressamente imposta dalla disciplina richiamata e, comunque, le ore di conversazione erano state assicurate. Infine, la cosiddetta "piramide rovesciata" costituiva soltanto un indice presuntivo, non autonomamente sufficiente a dimostrare l'esistenza di un diplomificio, in assenza di ulteriori elementi quali corsi incompleti, assenteismo diffuso o iscrizioni incompatibili con la frequenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 33 Cost.

    Le scuole paritarie concorrono al sistema nazionale di istruzione e possono esercitare la libertà di insegnamento e di iniziativa scolastica nel rispetto dell'ordinamento.

  • art. 34 Cost.

    La revoca della parità incide anche sul diritto allo studio degli studenti che frequentano o intendono frequentare la scuola.

  • art. 41 Cost.

    La revoca incide sulla libertà di iniziativa economica privata della scuola e deve quindi rispettare il principio di proporzionalità.

  • art. 1, comma 4, l. 62/2000

    personale docente fornito del titolo di abilitazione

    Il requisito dell'abilitazione docente deve essere interpretato alla luce della disciplina ministeriale e della concreta difficoltà di reperimento di docenti abilitati; il numero esiguo di docenti abilitati non costituisce, da solo, motivo sufficiente di revoca.

  • art. 4, comma 1, lett. b), D.M. 267/2007

    gravi irregolarità di funzionamento

    La revoca può fondarsi su irregolarità gravi, incidenti su aspetti essenziali del servizio scolastico.

  • art. 5.10, lett. c), D.M. 83/2008

    La revoca della parità è giustificata soltanto in presenza di gravi irregolarità di funzionamento, valutate secondo proporzionalità.

  • art. 6.5 D.M. 83/2008

    Gli elenchi dei docenti con abilitazione utilizzati per le scuole statali sono resi accessibili ai gestori delle scuole paritarie al fine esclusivo del reperimento del personale

    La disposizione esprime un dovere di collaborazione dell'Amministrazione scolastica nel favorire il reperimento di docenti abilitati.

  • art. 2-ter, comma 4-bis, d.lgs. 59/2017

    Il servizio prestato presso scuole pubbliche o paritarie è valorizzato ai fini dell'abilitazione, confermando la possibilità di impiegare, in determinate condizioni, docenti non ancora abilitati.

  • art. 20, comma 3, lett. b-bis), d.l. 75/2023, convertito dalla l. 112/2023

    Ha introdotto la disciplina richiamata sul riconoscimento del servizio ai fini dell'abilitazione docente.

  • art. 9 D.M. 331/1998

    Il limite di incremento del 10% della capienza è stato ritenuto compatibile con lo sforamento marginale riscontrato nelle attività didattiche condivise.

  • D.M. 26 agosto 1992

    La disciplina antincendio richiamata dall'Amministrazione non conduceva alla revoca, poiché il limite di 24 alunni per aula risultava rispettato.

  • artt. 4 e 5 D.M. 5/2021

    L'art. 4, relativo agli esami integrativi nei passaggi orizzontali, è stato ritenuto non applicabile perché annullato; l'art. 5 sugli esami di idoneità non vieta espressamente di riconoscere un'idoneità già conseguita presso altro istituto.

  • art. 31, comma 2, d.lgs. 226/2005

    L'abrogazione della precedente disciplina sugli esami integrativi per i passaggi orizzontali depone per la liberalizzazione e l'agevolazione dei passaggi tra indirizzi.

  • art. 1, comma 4, lett. d), l. 62/2000

    L'esame di idoneità già sostenuto presso altro istituto può costituire titolo valido per l'iscrizione alla classe di destinazione.

  • art. 4, comma 2, D.P.R. 275/1999

    adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: … d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso

    Le classi articolate rientrano nell'autonomia didattica e non possono essere vietate o subordinate ad autorizzazione regionale in assenza di una specifica base normativa.

  • allegato D D.P.R. 89/2010

    sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua

    La previsione delle ore di conversazione con il docente madrelingua non impone espressamente la necessaria compresenza con il docente curricolare.

  • artt. 3, 7, 10-bis e 21-nonies l. 241/1990

    Le censure fondate su partecipazione, motivazione e autotutela sono state assorbite a seguito dell'accoglimento del motivo sostanziale.

Massime di principio

  • La revoca della parità scolastica è una misura di extrema ratio e può essere adottata, nel rispetto del principio di proporzionalità, solo quando sia accertata la perdita irrimediabile dei requisiti di parità o la presenza di gravi irregolarità di funzionamento, singole o complessive, incidenti su aspetti essenziali del servizio scolastico, quali sicurezza, idoneità delle strutture e qualità dell'offerta didattica.
  • Irregolarità formali, marginali, isolate o successivamente sanate non sono sufficienti, da sole o senza una motivazione specifica sulla loro gravità complessiva, a giustificare la revoca della parità scolastica.
  • Il numero esiguo di docenti abilitati non costituisce, di per sé, causa sufficiente di revoca della parità quando la disciplina amministrativa ammetta, in determinate condizioni, l'impiego di docenti non abilitati e la scuola dimostri di essersi attivata per reperire personale idoneo.
  • Le classi articolate, consistenti nell'insegnamento comune di alcune materie a gruppi di studenti provenienti da indirizzi diversi, rientrano nell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e non possono essere subordinate a una previa autorizzazione amministrativa priva di base normativa.
  • La cosiddetta piramide rovesciata degli iscritti è soltanto un indice presuntivo di possibile assenza di un'effettiva offerta formativa e può contribuire a giustificare la revoca solo se corroborata da ulteriori elementi concreti, quali corsi di studio incompleti, assenteismo diffuso o iscrizioni incompatibili con la regolare frequenza.
  • Nel valutare la gravità delle irregolarità, l'Amministrazione deve esaminare specificamente le osservazioni e la documentazione prodotte dalla scuola nel procedimento e considerare se le criticità siano state sanate o superate prima dell'adozione della revoca.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privatePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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