Sentenza n. 1720/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di acquisizione numero n. 1/2024 prot. n. 279 del 13/3/2024, notificato in data 14/3/2024, del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Carmagnola, avente ad oggetto “acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Carmagnola di immobile localizzato in via Rio Tercero, contraddistinto al Catasto Fabbricati Terreni al foglio numero 102 mappale numero 847, 848 e 851(ex foglio 102 mappale 675) di proprietà del signor Ahmetovic Meho, per opere realizzate in assenza del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 31 del DPR 380/2001. Riedizione del potere di acquisizione gratuita”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di riedizione del potere di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di 571 mq pertinente a opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, in riedizione del potere conseguente alla precedente sentenza del TAR, ha confermato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime e dell’ulteriore area di pertinenza, complessivamente pari a 571 mq. Ha dedotto la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, sostenendo in sostanza che l’estensione dell’area ulteriore non fosse adeguatamente giustificata. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione della successiva deliberazione della Giunta comunale relativa alla demolizione d’ufficio degli abusi e ha difeso nel merito la legittimità dell’acquisizione.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall’esame dell’eccezione di improcedibilità e ha respinto il ricorso nel merito. Secondo il Collegio, il Comune ha correttamente rieditato il potere in conformità alla precedente sentenza, fornendo una motivazione analitica sulla delimitazione dell’area ulteriore rispetto al sedime. Il provvedimento ha indicato le esigenze di accesso dalla strada pubblica, di distacco e delimitazione rispetto alle aree residue, di manovra per mezzi pesanti e di esecuzione delle attività di demolizione e sgombero. Tali esigenze sono state ritenute collegate alla collocazione dei manufatti abusivi, realizzati pressoché al centro dell’area, e idonee a giustificare l’inclusione della fascia di accesso e degli spazi di distacco e manovra. Poiché l’area era classificata come zona destinata a servizi pubblici e priva di indici edificatori, il criterio ordinario fondato sui parametri urbanistici per la realizzazione di opere analoghe non era concretamente applicabile. In tale situazione, l’acquisizione dell’area ulteriore è stata ritenuta comunque necessaria, entro il limite massimo del decuplo della superficie abusivamente realizzata, con misura concretamente determinata in relazione alla rilevanza e gravità dell’abuso e alle esigenze funzionali dell’intervento. Il Comune ha rettificato la superficie abusiva in 59,40 mq e ha verificato che i 571 mq acquisiti fossero inferiori al limite massimo di 594 mq. Il TAR ha quindi ritenuto infondati i vizi dedotti e ha condannato il ricorrente al pagamento di 3.000 euro di spese processuali, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
l’acquisizione delle aree ulteriori risulti pari a quella “necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive”
In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione gratuita comprende l’area di sedime e può estendersi all’area ulteriore necessaria secondo le prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe; quando l’area è inedificabile e non esistono parametri urbanistici applicabili, l’acquisizione ulteriore resta doverosa e la sua concreta misura deve essere determinata in relazione alla rilevanza e gravità dell’abuso, nel limite massimo del decuplo della superficie abusivamente realizzata.
art. 21 L.R. Piemonte 56/1977
Richiamato quale disposizione relativa alla classificazione dell’area per servizi locali, zona M destinata a mercati e fiere.
Massime di principio
- Quando l’area interessata dall’abuso edilizio è inedificabile e non presenta indici o parametri urbanistici utilizzabili per determinare l’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe, il criterio ordinario previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001 non è concretamente applicabile; l’acquisizione gratuita può comunque estendersi a un’area ulteriore rispetto al sedime, in considerazione della maggiore gravità dell’abuso realizzato in zona inedificabile.
- Nell’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001, l’amministrazione deve motivare specificamente la delimitazione dell’area ulteriore, indicando le esigenze funzionali che la rendono necessaria, quali accessibilità dalla strada pubblica, distacco dalle aree residue, delimitazione dell’area d’intervento e spazi di manovra necessari alla demolizione e allo sgombero.
- In assenza di parametri urbanistici applicabili, la superficie ulteriore acquisibile deve essere determinata in rapporto alla rilevanza e alla gravità dell’abuso, fermo restando il limite massimo del decuplo della superficie complessivamente abusiva; il rispetto del limite deve essere verificato sulla base della superficie abusivamente realizzata effettivamente accertata.
- La riedizione del potere amministrativo conseguente all’annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione è legittima quando l’amministrazione si conforma all’effetto conformativo della sentenza e integra il nuovo provvedimento con una motivazione analitica sulle ragioni della scelta precedentemente non esplicitate.
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