Cassazione Penale, Sentenza n. 129/2025 del 03/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta (artt. 110, 223, 216 e 224 legge fall.) sostenendo: 1) errore nell'attribuzione dello status di amministratore di fatto (art. 2639 c.c.), essendosi limitata a compiti contabili e a rapporti di lavoro dipendente; 2) valutazione errata e insufficiente della congruità degli atti contestati (contratto di locazione a canone ritenuto inadeguato e cessione di beni per euro 75.000) e mancato approfondimento sull'avviamento; 3) illogicità nel ritenere che il mantenimento in vita della società abbia aggravato il dissesto senza prova numerica dell'aggravamento e travisamento circa la conservazione del capitale sociale; 4) omissione nel riconoscere l'attenuante per la transazione / offerta di risarcimento (30.000 euro) ai sensi dell'art. 62 n.6 c.p.. In sostanza, chiedeva che la Corte di legittimità rivedesse la valutazione probatoria e la qualificazione giuridica delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e dichiarato infondate le censure. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui la ricorrente, pur formalmente impiegata e amministratore di diritto della nuova società, ha svolto attività continuativa e significativa di gestione riconducibile a ruolo di amministratore di fatto (art. 2639 c.c.), partecipando a una strategia di svuotamento della societa' fallita in favore della Tre Pievi Petroli s.r.l. La Corte ha confermato che: 1) la locazione a canone inadeguato, la vendita dei beni e l'uso del personale della società fallita per la nuova società costituivano atti idonei a sottrarre beni alla garanzia dei creditori e ad agevolare la continuazione dell'attività con la nuova impresa (art. 223 l.f.); 2) è irrilevante che l'incipit del dissesto risalga a epoche precedenti, perché rilevano anche le condotte successive che aggravano un dissesto ormai irreversibile; 3) la valutazione di congruità e le spiegazioni economiche offerte dalla difesa non mutano la congruità logica della motivazione dei giudici di merito; 4) l'offerta di 30.000 euro non integri la riparazione totale richiesta per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p.. Pertanto la condanna confermata in appello è stata mantenuta.
Norme richiamate
Richiama il concorso di persone nel reato: la ricorrente è stata ritenuta responsabile in concorso con altro soggetto per le condotte distrattive e dissipative.
Legge fallimentare, art. 223, comma 1
Disciplina gli atti di disposizione fraudolenta dei beni sociali diretti a sottrarre beni alla garanzia dei creditori; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi di manifesta e intrinseca fraudolenza ex ante nelle operazioni contestate (locazione a canone inadeguato, cessioni di beni).
Legge fallimentare, art. 216, comma 1
Riguarda la bancarotta fraudolenta impropria per atti distrattivi o dissipativi; la Corte ha ritenuto che le operazioni poste in essere abbiano aggravato il dissesto e costituito distrazione di patrimoni in favore della nuova impresa.
Norma connessa alle ipotesi di bancarotta fraudolenta; è stata richiamata nel quadro complessivo di responsabilità penale per il mantenimento e la gestione volta all'aggravamento del dissesto.
Definisce la figura dell'amministratore di fatto; la Corte ha confermato che l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori (anche se non formali) rende la persona soggetta ai doveri e responsabilità dell'amministratore di diritto.
Codice di procedura penale, artt. 192 e 533
Richiamati in relazione al vizio di motivazione e alla valutazione della prova: la Corte di Cassazione ha ribadito i limiti del sindacato in sede di legittimità, che verifica la congruità e la logicità della motivazione senza rimettere in discussione il libero apprezzamento probatorio dei giudici di merito.
Prevede l'attenuante per la riparazione del danno; la Corte ha confermato che il ristoro parziale (30.000 euro) non costituisce riparazione integrale e non prova sufficiente di ravvedimento per concedere l'attenuante.
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" può derivare dall'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori anche senza formale nomina: non è necessario esercitare tutti i poteri dell'organo amministrativo, ma è richiesta un'attività gestionale non episodica.
- In caso di società familiare o di imprese affini, trasferimenti di beni, uso di personale e contratti a condizioni anomale possono essere valutati congiuntamente come strategia di svuotamento patrimoniale a discapito dei creditori.
- Gli atti compiuti dopo l'insorgenza dell'insolvenza rilevano penalmente se contribuiscono ad aggravare il dissesto; rilevanza ha l'effetto reale dell'operazione (ex ante valore fraudolento) e non solo la formale denominazione degli atti.
- La Corte di Cassazione valuta la congruità, coerenza e completezza della motivazione dei giudici di merito; non può rivedere i fatti né ripesare liberamente la prova, salvo vizi di illogicità o contraddittorietà evidenti.
- La riparazione del danno per ottenere l'attenuante ex art. 62 n.6 c.p. deve essere effettiva e integrale: un pagamento o transazione parziale può essere ritenuto insufficiente dal giudice.
- Operazioni atipiche (canoni manifestamente inadeguati, vendite a prezzi sospetti, utilizzo irregolare del personale) sono elementi sintomatici che, valutati nel loro insieme, possono integrare il dolo di distrazione o di simile natura.
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